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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14427/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7 cod. pen. (fatti commessi in Terralba il 7 e il 18 novembre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi.

Considerato; - che il primo motivo, che censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove in punto di identificazione dell'imputata e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità della stessa, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (in particolare, quanto alla valutazione della prova dichiarativa contenuta nei verbali delle udienze del 15.02.2019 e 11.10.2019 e all'identificazione dell'imputata, cfr. pagg. 17 — 18 - 19 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operato dei giudici di merito quanto all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 5 e 7, oltre che riprodurre, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (vedasi pag. 20, primo e terzo capoverso, della sentenza impugnata), prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto; - che il terzo motivo è generico, perché formulato senza nulla allegare e documentare a sostegno del potere della Melis di effettuare la remissione di querela, posto che il giudice di merito ha non illogicamente argomentato, in riferimento all'inefficacia dell'atto rennissorio dalla stessa proveniente, evidenziando come costei «fosse sprovvista di delega del titolare dell'esercizio commerciale depredato e neppure in servizio presso le profumerie 'Limoni' all'atto della sua escussione».

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7 cod. pen. (fatti commessi in Terralba il 7 e il 18 novembre 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi. Considerato; - che il primo motivo, che censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove in punto di identificazione dell'imputata e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità della stessa, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (in particolare, quanto alla valutazione della prova dichiarativa contenuta nei verbali delle udienze del 15.02.2019 e 11.10.2019 e all'identificazione dell'imputata, cfr. pagg. 17 — 18 - 19 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operato dei giudici di merito quanto all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 5 e 7, oltre che riprodurre, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (vedasi pag. 20, primo e terzo capoverso, della sentenza impugnata), prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto; - che il terzo motivo è generico, perché formulato senza nulla allegare e documentare a sostegno del potere della Melis di effettuare la remissione di querela, posto che il giudice di merito ha non illogicamente argomentato, in riferimento all'inefficacia dell'atto rennissorio dalla stessa proveniente, evidenziando come costei «fosse sprovvista di delega del titolare dell'esercizio commerciale depredato e neppure in servizio presso le profumerie 'Limoni' all'atto della sua escussione». Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 14427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris