CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità, riportandosi anche alla requisitoria scritta già depositata; la difesa della parte civile ha eccepito la tardività del ricorso, perché depositato oltre il 15.giorno dalla data della pronuncia della sentenza con motivazione contestuale, si è riportata alle richieste del Procuratore generale, con deposito di nota spese e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, sezione distaccata di Ischia, in data 28 settembre 2016, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe '73) Mattera e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro ascritti (capo a): artt. 110, 392 cod. pen. il primo e il secondo, quest'ultimo anche capo b): artt. 582, 585 cod. pen. lesioni personali provocate a [OSCURATO:PERSONA], giudicate guaribili in giorni sette; il terzo e quarto, capo c): artt. 110, 393 cod. pen.; il quarto capo d): artt. 110, 582, 585, cod. pen. provocate a [OSCURATO:PERSONA]; capo e): artt. 110 393 cod. pen.; capo f): artt. 110, 610 cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 73) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando tredici vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 83 d.l. n. 18 del 2020 e art. 3 d. I. 28 del 20 aprile 2020. La prima udienza in grado d'appello, del 3 dicembre 2019, nella quale hanno concluso il Procuratore generale presso la Corte d'appello e la parte civile, è stata aggiornata al 12 maggio 2020 per la discussione della difesa. Tale udienza non si è tenuta ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, sicché il rinvio al 16 ottobre 2020 andava notificato alla difesa che, invece, non ha ricevuto comunicazione (né per il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], né per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), così impedendo di illustrare, con trattazione in presenza, i motivi di appello. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen. I reati contestati sono perseguibili a querela e sono stati commessi il 10 maggio 2008, mentre la querela risulta protocollata in data 11 agosto 2008, a fronte di verbale di ratifica che risale al 6 agosto 2008, comunque oltre i tre mesi dal fatto. Si evidenzia che vi è contrasto, quanto alla data, tra i due atti, rispetto al quale la Corte territoriale non spende alcuna motivazione, in violazione dell'art.124 cod. pen. cit. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., tenuto conto della liceità della condotta violenta, in quanto diretta a ripristinare la legalità violata. Si tratta di condotta che integra mera reazione a un atto di spoglio consumato ai loro danni, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] odierne parti civili che, dopo lungo tempo dalla morte del padre, si erano recati a spogliare con la forza gli zii del possesso del bene. Coloro che hanno esercitato arbitrariamente i propri diritti di comunione, cambiando la serratura al bene sul quale ritenevano di vantare diritti di compossesso, sarebbero, per i ricorrenti, proprio le parti civili, eredi di [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte territoriale li indica come soggetti che avrebbero avuto titolo a farlo. Si tratta, invece, per i ricorrenti, di condotta ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale ha descritto il locale come quello nel quale [OSCURATO:PERSONA] conservava attrezzi. La Corte territoriale motiva individuando che il diritto di possesso sul locale era controverso ma ignorerebbe la norma civilistica (art. 1140 cod. civ.) secondo la quale sarebbe stato necessario verificare chi avesse il materiale possesso del bene antecedentemente e non chi fosse il titolare del diritto di proprietà, comune o meno, sul bene. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 393 cod. pen. Con riferimento al capo b) la sentenza dovrebbe essere annullata e, anzi, avrebbe dovuto condurre alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fu Raffaele) Mattera, perché si erano portati, a distanza di tempo dalla morte del loro nonno, presso l'immobile cambiando la serratura in data 10 maggio 2008, ponendo in essere uno spoglio violento del bene, già detenuto da [OSCURATO:PERSONA] prima della morte del comune dante causa. Si contesta che, mentre per reputare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta sufficiente la querela sporta, nei suoi confronti, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Raffaele, diversamente non è stato reputato sufficiente quanto narrato da [OSCURATO:PERSONA] circa i descritti accadimenti del 10 maggio 2008. In definitiva, si assume che gli agenti avevano la convinzione di reagire ad un'ingiustificata azione violenta di spoglio. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la insussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen. Si assume che gli agenti proprio perché avevano subito l'atto di spoglio descritto, posto in essere il 10 maggio 2008, avevano reagito con la condotta loro contestata, ma nella convinzione di agire per ripristinare la detenzione materiale del bene che già avevano, quindi in assenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto loro. 2.6.Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. invocando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Gli agenti si sono mossi in buona fede, nel convincimento di dover conseguire la materiale detenzione del bene di cui avevano il possesso in via esclusiva.2.7.Con il settimo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'istituto della continuazione, non riconosciuta per i due capi a) e b) contestati a [OSCURATO:PERSONA]. 2.8.Con l'ottavo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 530 cod. proc. pen., in ordine al capo b). Si ritiene che la motivazione della Corte territoriale contrasti con le risultanze processuali, perché se [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente armato di spranga di ferro, questa avrebbe provocato lesioni personali dovute a frattura, mentre non si sono riscontrate lesioni proporzionate all'uso di un tale corpo contundente. Si ravvisa, inoltre, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché la motivazione non sarebbe correlata alla contestazione che attiene alla produzione di lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette. 2.9.Con il nono motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. e, comunque, nullità del dibattimento. Non si è svolta l'attività processuale (esame di [OSCURATO:PERSONA]) con l'ausilio di interprete del linguaggio dei segni, trattandosi di dichiarante che si è acquisito essere sordo. Anzi, si è data, indebitamente, lettura delle sue precedenti affermazioni di cui, per la sopraggiunta sordità, è stata reputata impossibile la ripetizione. 2.10.Con il decimo motivo si denuncia con riferimento al capo f) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 73, inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale con nullità della sentenza, per essere reputato credibile il narrato di [OSCURATO:PERSONA] per l'esistenza di riscontri, in realtà non rinvenibili. Anzi emergerebbero circostanze di fatto di segno contrario, dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], del tutto ignorate dalla Corte territoriale. 2.11.Con l'undicesimo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Era stata chiesta prova per testi indicati come assolutamente necessari, rigettata dal Tribunale perché si sarebbe trattato di testimoni che dovevano essere indicati in precedenza senza considerare che le loro generalità erano emerse con l'istruttoria dibattimentale. La Corte territoriale, poi, avrebbe del tutto ignorato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. nello stesso senso, in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui al capo c). 2.12.Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione dell'art. 157 cod. pen. assumendo che il processo non è mai stato rinviato su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti, quindi, non poteva operare la sospensione del corso della prescrizione per ragioni connesse a rinvii chiesti dai coimputati. Nelle cause di sospensione del corso della prescrizione indicate dalla Corte d'appello (pari a giorni 475) sono compresi anche rinvii dovuti a motivi processuali (assenza testi, ricerca fascicolo: cfr. pag. 15) non verificate dal giudice di appello e da quello di primo grado che, dunque, non avrebbe dovuto emettere la pronuncia risarcitoria. 2.13.Con il tredicesimo motivo si chiede in ogni caso, dichiarare la speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di comproprietario dell'immobile di cui già aveva il possesso, dal quale i nipoti lo avrebbero estromesso con la forza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Il difensore degli imputati, Avv. G. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, argomentando, nuovamente, con memoria difensiva, in particolare su alcuni motivi di ricorso. 3.2. Il difensore delle parti civili ha chiesto la trattazione orale, accordata, all'esito della quale le parti presenti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'esame degli atti, doveroso da parte del Collegio, in ragione della natura dell'eccezione formulata, ha consentito di acclarare che nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 16 ottobre 2020, era presente il sostituto processuale, per delega orale, il quale non ha proposto eccezioni circa la regolarità del contraddittorio e degli avvisi alle parti. In ogni caso, emerge che, a fronte di richiesta di rinvio dell'udienza del 12 maggio 2020 del difensore avv. F. Giglio, per impedimento dovuto a motivi di salute, era stato comunicato l'avvenuto rinvio di ufficio per l'emergenza connessa alla pandemia da Covid-19. Sicché il rinvio dell'udienza del 12 maggio 2020 risulta disposto d'ufficio. Da ultimo, si osserva che l'interesse alla proposta eccezione risulta genericamente illustrato tenuto conto che, in ogni caso, non viene indicata specificamente alcuna argomentazione, anche prospettata per iscritto, che avrebbe dovuto essere meglio illustrata dalla difesa nel corso della trattazione in presenza, anche per la prima udienza del 12 maggio 2020, poi rinviata al 16 ottobre 2020. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A pag. 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale evidenzia che il reato di cui al capo A (i capi B e F, infatti, sono perseguibili d'ufficio), risulta commesso in data 10 maggio 2008 e che, al di là della data di protocollo della querela della quale non si fa alcuna menzione nel provvedimento impugnato, risulta indicato come acquisito in atti (cfr. verbale depositato all'udienza del 21 dicembre) verbale di ratifica di querela orale, risalente al 6 agosto 2008, redatto dai Carabinieri di Barano d'Ischia. Sul punto, si osserva che secondo l'indirizzo condivisibile di questa Corte, la volontà di chiedere la punizione del colpevole può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, onde a tal fine è sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato alla polizia giudiziaria venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento l'implicita volontà di perseguirne penalmente l'autore (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627). 1.3. Il terzo motivo relativo al capo A della rubrica è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., rappresentando la liceità della condotta violenta, perché diretta a ripristinare la legalità violata. Rispetto a tale impostazione difensiva, la censura si appalesa inammissibile perché si propone una rivisitazione di argomentazioni relative al merito della decisione, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione logica e coerente dei giudici di secondo grado. Questa, peraltro, risulta corretta anche in diritto, quanto alla ricostruzione della sussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. ed in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (Sez. 5, n. 22140 del 17/04/2019, P., Rv. 276249). Per la configurabilità della ragion fattasi la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 6, n. 9436 del 01/07/1997, Marzari, Rv. 209406). 1.4. Il quarto motivo, relativo al delitto di cui all'art. 393 cod. pen. contestato al capo C è inammissibile. L'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorso che si risolvano in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ovvero degli esiti delle prove raccolte, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). 1.5. Il quinto e sesto motivo sono inammissibili per genericità posto che le censure si limitano a dedurre la carenza di elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. e ad invocare l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, risultando la critica soltanto assertiva e priva della necessaria specificità da rapportare al contenuto, completo e non manifestamente illogico della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 25/10/2016, Galtelli, Rv. 268823). Questa, infatti, puntualmente, ha dato atto che ai fini della sussistenza del dolo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è sufficiente il dolo generico (cfr. pag. 6) nonché il fine specifico rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel convincimento della sua legittimità. Sul punto, la motivazione appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'elemento soggettivo del reato consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente. Dunque, l'agente deve perseguire il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29542 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione; Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 26968). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Assume pertanto, come indicato nel provvedimento impugnato, decisivo rilievo l'esistenza di una pretesa in astratto suscettibile di essere giudizialmente tutelata e il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare. 1.6. Il settimo motivo è inammissibile. Si tratta di censura soltanto enunciata a pag. 10 del ricorso, senza indicare le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali, in relazione alle due condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario riconoscere il vincolo della continuazione. La censura, invero, si limita al mero richiamo al motivo di appello svolto sul punto che sarebbe rimasto senza risposta da parte della Corte territoriale, senza nemmeno esplicitare i contorni specifici della censura devoluta in sede di gravame. Con carattere dirimente, poi, si rileva che nel caso di specie, la decisione emessa in secondo grado, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato l'estinzione dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione, dunque, appare carente di interesse la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, in quanto comunque inidonea ad incidere favorevolmente sulla pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen. 1.5. L'ottavo motivo è manifestamente infondato e, in ogni caso, inammissibile. Per un verso, infatti, si chiede la rilettura di dati probatori già vagliati dai giudici di merito con ragionamento coerente, completo e non manifestamente illogico, attingendo la censura un asserito contrasto tra prove e decisione e non relativa ad intrinseci vizi della motivazione. Dall'altro, si deduce, soltanto genericamente, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. senza tenere conto che, ferma restando la contestazione (alla quale la Corte territoriale opera espresso riferimento a pag. 2 della sentenza), la motivazione del giudice di secondo grado ha dato conto dell'accertamento della qualità delle lesioni riportate (cfr. pag. 7 della sentenza), cagionate con una spranga di ferro, contestazione che si rinviene anche nell'illustrazione dell'accusa contenuta nel capo di imputazione (con un mezzo contundente). 1.6 II nono motivo è manifestamente infondato. La dedotta causa di nullità, che il ricorrente rinviene nella mancata nomina di un interprete per la traduzione nella lingua dei segni degli atti processuali, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della accertata sordità del dichiarante, è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA], invero, aderisce all'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, cui si è attenuta la Corte d'appello, secondo il quale non è necessaria la nomina di un interprete della lingua dei segni al sordomuto al di fuori del caso, specificamente previsto dall'art. 119, comma 2, cod. proc. pen., di incapacità del medesimo di leggere o di scrivere, circostanza che non risulta, nel caso al vaglio, nemmeno dedotta oltre che non emergente dai provvedimenti di merito (Sez. 6, n. 24951 del 19/04/2018, P., Rv. 274730). 1.7. Il decimo motivo, relativo al capo F, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe '73, è inammissibile. Il giudizio di credibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] risulta svolto in sede di merito e, non appare arbitrario o viziato da illogicità manifesta, dunque non può 8 o. essere rivisto in questa sede. Generica, poi, si appalesa la censura nella parte in cui evidenzia, senza indicarle puntualmente, circostanze di fatto di segno contrario (deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]), ignorate dalla Corte territoriale. 1.8. L'undicesimo motivo è manifestamente infondato. La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen., come avvenuto nella specie, e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, Barbero, Rv. 254052). L'eccezione, poi, non può ritenersi ammissibile nemmeno sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. pure prospettato con il ricorso. Infatti, in questa sede di legittimità può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (tra le altre, Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). In tal senso deve allora rilevarsi come il ricorso non abbia disvelato le ragioni della presunta decisività delle testimonianze (di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) di cui non è stata ammessa dal giudice dell'appello l'assunzione, e altresì non si è confrontato con l'articolata motivazione con cui la sentenza ha dato conto della completezza, ai fini della decisione, dell'istruttoria svolta in primo grado. 1.9. Il dodicesimo motivo è manifestamente infondato. La sospensione del corso della prescrizione opera, in caso di processo plurisoggettivo, anche nei confronti dei coimputati del medesimo procedimento allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (tra le altre, Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000). Rispetto a tali ragioni di opposizione al rinvio, alcuna osservazione o deduzione viene svolta con il ricorso. Quanto alla mancata operatività della sospensione del corso della prescrizione in caso di rinvii determinati da concomitanti esigenze processuali, la deduzione è genericamente svolta posto che non indica , 9n.1c,,,,kkj-invii del processo ai si riferisce, la concomitante esigenza processuale rispetto alle ragioni del rinvio, nonché l'effettiva durata della sospensione del corso della prescrizione (cfr. pag. 15 del ricorso). Sicché il motivo, in questa parte, è inammissibile per genericità. 1.10 Il tredicesimo motivo è inammissibile posto che dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, riportati a pag. 3 del ricorso, non risulta sia stato chiesto, con l'atto di appello, il riconoscimento della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, in un caso, come quello in esame, in cui l'istituto era già in vigore (risalendo il d. Igs. n. 28 al 16 marzo 2015) alla data della deliberazione della sentenza di primo grado (del 28 settembre 2016). Vi osta, infatti, la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 2. Segua la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, in base ai motivi devoluti, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo sulla base della nota spese allegata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu