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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30113/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/06/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 05/11/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, risultano privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano nessun elemento alla base della censura formulata; e che gli stessi, inoltre, risultano anche manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 9099 del 26/04/1999, Falco, Rv. 214312; Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338 e Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signoreili, Rv. 279437); Considerato che il terzo motivo di ricorso è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni della correttezza della qualificazione giuridica del fatto (pagg. 3-4); Considerato infine che, anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'operato trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, in quanto le prime sono già state concesse nella loro massima estensione e la misura della pena determinata sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/06/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 05/11/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, risultano privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano nessun elemento alla base della censura formulata; e che gli stessi, inoltre, risultano anche manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 9099 del 26/04/1999, Falco, Rv. 214312; Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338 e Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signoreili, Rv. 279437); Considerato che il terzo motivo di ricorso è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni della correttezza della qualificazione giuridica del fatto (pagg. 3-4); Considerato infine che, anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'operato trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, in quanto le prime sono già state concesse nella loro massima estensione e la misura della pena determinata sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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