CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13202/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI, N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 67/2021 R.G.N. 276/2020 depositata il 05/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con propria sentenza, il Tribunale di Massa accoglieva il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, dall’attore [OSCURATO:PERSONA] , avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, aveva respinto le sue istanze; dichiarava, quindi, la nullità dell’impu gnato licenziamento disciplinare/destituzioneal lavoratore intimato dalla società datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in data 7.2.2019, con applicazione in favore del Tognini della tutela di cui all’art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970. Rispetto alle nuove ragioni di nullità del provvedimento datoriale fatte valere dall’opponente, dipendenti da vizi del procedimento disciplinare, il Tribunale riteneva dirimente quella relativa alla mancata comunicazione del c.d. opinamento in via personale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma sesto, R.D. n. 148/1931, all. A. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza di primo grado, e in riforma di quest’ultima, respingeva il ricorso del Tognini e lo condannava alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, pur considerando che la giurisprudenza era consolidata nel ritenere che la violazione della normativa di cui all’art. 53 r.d. n. 148/1931 all. A desse luogo ad una nullità di protezione, giungeva alla conclusione che, nel caso di specie, una simile protezione non fosse venuta meno, aggiungendo che, anche ad ammettere che l’invio di una semplice mail per comunicare l’opinamento non fosse stato fo rmalmente corretto, ci si trova va di fronte ad una semplice irregolarità sanata dall’avvenuta difesa da parte del lavoratore nei termini stabiliti dalla legge e non certo ad una nullità travolgente l’intero procedimento compreso il provvedimento di recesso.Rilevava, inoltre, che il Tognini non aveva mai invocato la disciplina di cui al comma 8 dell’art. 53 cit., chiedendo di essere giudicato dal consiglio di disciplina, sicché non poteva condividersi il ragionamento dell’allora reclamato, secondo cui, non avendo ancora gli enti deputati all’istituzione di tale collegio provveduto a nominarne i membri, egli si era trovato nell’impossibilità di esercitare tale facoltà, in assenza appunto di un impulso di parte, cioè di una richiesta in tal senso. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l’intimatacon controricorso e successiva memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “Violazione (o falsa applicazione) art. 53comma VII r.d. 148/1931 – Conseguente violazione art. 18 comma 1 L. n. 92/2012 – connessa falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1444 e 1423 cod. civ. – Violazione art. 1423 cod. civ. art. 360 n° 3 c.p.c. ”. Secondo il ricorrente, la previsione di una notifica “personale” al lavoratore, trattandosi di una previsione specifica e speciale (aggiuntiva a quelle ordinariamente previste) e quale norma di protezione, non può consentire al giudice una indagin e finalizzata alla verif ica se il diritto di difesa del lavoratore si sia potuto comunque esercitare come opinato dalla sentenza della Corte di Appello di Genova, anche in assenza di tale notifica “personale”. Così affermando la Corte d’appello, per il ricorrente, aveva certamente violato l’art. 1423 c.c. perché aveva di fatto “convalidato” un atto nullo in assenza di una specifica disposizione di legge che lo permettesse. Sempre secondo il ricorrente, tale violazione si estendevaall’art. 1444 c.c. che disciplina i tassativi casi di “convalida” del contratto annullabile, tra i quali non rientrava la presente fattispecie. Quindi quello che era accaduto successivamente alla violazione dell’obbligo di eseguire una “comunicazione scritta personale” al lavoratore, sancita dall’art. 53 comma VII R.D. 148/1931, non poteva essere rilevante per superare le previsioni e le violazioni di questo obbligo. 2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia “Violazione e falsa applicazione art. 53 comma IX allegato A r.d. 148/1931 – art. 360 comma 3 cod. proc. civ. –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 comma 5 cod. proc. civ.”. Deduce il ricorrente che la Corte d’appello di Genova, pur riconoscendo che presso la società convenuta non fosse stato costituito il consiglio di disciplina e pur apprezzando la potenzialità di tale carenza a rendere nullo il procedimento disciplinare, concordava con la tesi difensiva della controparte scrivendo che occorre una richiesta del lavoratore mancante nella fattispecie in essere ; ma tale assunto della necessità di una richiesta del lavoratore per rendere rilevante tale (pacifico) motivo di nullità, concretizzava in realtà una violazion e della norma di cui all’art. 53 comma IX del r.d. 148/1931 all. A. 3. Il primo motivonon è fondato. 4. L’art. 53 r.d. n. 148/1931 all. A recita: “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazionedella punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”. 5. Il comma sesto dell’art. 53 cit. indubbiamente disciplina un atto unilaterale recettizio e, come tale, assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 1334-1335 c.c. In termini generali, circa tale disciplina questa Corte aveva specificato che, per determinare nel destinatario la conoscenza di un atto unilaterale recettizio, negoziale o non, la legge non impone, né la raccomandata con ricevuta di ritorno né altro determinato mezzo particolare, sicché, salvi i casi in cui una forma determinata sia espressamente prescritta per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al predetto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il contenuto, e l’accertamento del giudice del merito che l’atto sia stato ricevuto dal destinatario può essere condotto anche sulla base di presunzioni, e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato (così Cass. civ., sez. I, 9.4.1984, n. 2262). 6. Il comma sesto dell’art. 53 ora cit. indica come destinatario della comunicazione il lavoratore interessato dall’opinamento che gli deve essere appunto reso noto e prescrive che detta comunicazione debba rivestire forma scritta; ma non impone l’adozione di uno strumento particolare per tale comunicazione, né che essa debba pervenire ad un indirizzo determinato.Esattamente, perciò, la Corte territoriale ha ritenuto che “i modi attraverso i quali la comunicazione di opinamento deve giungere alla personale conoscenza dell’incolpato sono liberi”. 7. La stessa Corte, inoltre, ha accertato che la comunicazione dell’opinamento inviata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] vedeva come destinatario il Tognini, ma che era stata inviata a mezzo e - mail presso l’indirizzo di posta elettronica di un legale (l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che aveva in precedenza assistito il lavoratore incolpato in pregresse fasi della procedura disciplinare. Ha considerato, quindi, il “fatto che puntualmente, sempre tramite posta elettronica inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tognini –venuto a conoscenza dell’opinamento inviato in data 4 gennaio 2019 – si è difeso con lettera del 9 gennaio 2019 ribadendo le proprie posizioni e chiedendo un’audizione personale che venne acconsentita dalla società. Questa puntuale difesa nei termini assume particolare rilevanza nella fattispecie in esame perché dimostra che nessuna violazione del diritto di difesa si sia verificata, avendo il Tognini fatto valere, a seguito dell’inoltro dell’opinamento presso il suo consulente legale, tutte le sue richieste ed in particolare quella di essere nuovamente sentito dal proprio datore di lavoro, come poi si è verificato nell’incontro avvenuto in data 1° febbraio 2019”. 8. Queste considerazioni della Corte distrettuale sono condivisibili sul piano giuridico. In particolare, il dato che il lavoratore abb ia fa tto uso tempestivamente delle facoltà previste , non solo rammostra che lo stesso poté esercitare, ed esercitò, il suo diritto di difendersi in tale snodo del procedimento disciplinare, ma, ancor prima, prova cheegli ebbe conoscenza dell’atto a lui destinato, ancorché pervenuto all’indirizzo del suo legale dell’epoca, per modo che l’atto stesso potesse produrre il suo effetto, ai sensi dell’art. 1334 c.c. 9. Ciò ritenuto, le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso non sonodel tutto aderenti alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza a riguardo. La Corte territoriale, infatti, non ha ritenuto che si fosse in presenza di una comunicazione dell’opinamento nulla, successivamente convalidata ex art. 1423 c.c. in un caso, però,in cui - secondo il ricorrente - la legge non lo prevede ; men che meno ha sostenuto che si trattasse di una comunicazione annullabile, ma suscettibile di convalida ex art. 1444 c.c. La Corte d’appello ha piuttosto osservato, in termini peraltro concessivi (“anche ad ammettere che l’invio di una semplice mail non sia stato formalmente corretto”), che al più si era in presenza di “una semplice irregolarità, sanata dall’avvenuta difesa da parte del lavoratore nei termini stabiliti dalla legge”. Tali ultimi rilievi in termini di “sanatoria” non rispecchiano, tuttavia, la principale ed effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la Corte territoriale ha reputato dirimente la considerazione che la comunicazione dell’opinamento che vedeva come destinatario il Tognini, ancorché inviata all’indirizzo di posta elettronica del suddetto avvocato, era stata conosciuta dal diretto interessato e che questi aveva pienamente esercitato le sue facoltà di difendersi nel procedimento disciplinare, chiedendo ed ottenendo di essere nuovamente sentito. Condivisibilmente, perciò, la Corte di merito ha escluso che ricorresse ab origine una nullità che potesse travolgere l’intero procedimento disciplinare. 10. Parimenti è infondato il secondo motivo.11. Dal combinato disposto dei commi ottavo e nono del più volte cit. art. 53, si trae indiscutibilmente che l’intervento del consiglio di disciplina nel procedimento disciplinare non è necessitato, ma previsto solo su apposita richiesta dell’agente, che “deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata”. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente la mancata costituzione di tale apposito organo nel momento in cui l’interessato potrebbe chiederne l’intervento non è di per sé produttiva di alcuna nullità. Soltanto, infatti, nel caso in cui il lavoratore chieda tempestivamente che si pronunci il consiglio di disciplina, e il licenziamento/destituzione sia comminato dalla datrice di lavoro, invece che datale organo, può configurarsi una nullità. Né vale invocare il precedente dato da Cass. n. 12270/2019 , la quale non si è espressa su fattispecie sovrapponibile alla presente , ma in un caso in cui, diversamente dal presente, era stata chiesta la pronuncia del consiglio di disciplina,benché non costituito, e d aveva ritenuto del tutto irrilevante il fatto che egli enti competenti non avessero esercitato il potere di nomina dei componenti di quell’organo. 12. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua