CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni cinque di reclusione, di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino del 21 giugno 2019, divenuta definitiva. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe rigettato in maniera errata la richiesta, nonostante i precedenti penali erano risalenti nel tempo e le pendenze giudiziarie erano del tutto inconferenti. Il condannato, inoltre, aveva dato prova di aver sempre lavorato e aveva tenuto un comportamento regolare, sintomatico di un compiuto percorso di risocialìzzazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessone del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applic:azione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Portella. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la pericolosità sociale del condannato, che si riteneva dimostrata dai recenti reati commessi e dai precedenti pendenti a suo carico; questi elementi di giudizio assumevano un rilevo sintomatico ancora maggiore alla luce della scarsa collaborazione del condannato, il quale non aveva evidenziato con chiarezza la sua situazione lavorativa, che - a parere del giudice di merito - non era idonea a svolgere alcuna funzione risocializzante, posto che la ditta indicata nella proposta di lavoro - che, in ogni caso, aveva a oggetto un'attività ritenuta troppo limitata rispetto all'applicazione di una misura alternativa alla detenzione così ampia - non risultava avere dipendenti e che i ricavi indicati non risultavano realmente adeguati all'assunzione di dipendenti. L'art. 47, comma 2, Ord. pen., infatti, permette l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando «si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato correttamente l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie. Tali emergenze processuali hanno indotto lo stesso giudice di merito ad affermare che non era possibile concedere l'ampia misura alternativa alla detenzione richiesta, evidenziando la necessità della prosecuzione del percorso trattamentale in carcere con l'adesione ad attività risocializzanti. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, posto che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle regur spese processuali e tiUMR[rtin2) della somma di tre