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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 08291/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3705-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso i l decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA , depositato i l 23 / 10 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 03705 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con decreto del 23/10/2020, la Corte di Appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svoltasiinnanzi alla Corte di C assazione, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al procedimento n. 1467/08 RG App. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto - ha revocato il decreto di liquidazione emesso in favore del predetto avvocato in data 06/12/2019.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunciando l'abnormit à del provvedimento, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 106 e 84 TUSG 115/2002, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 85 TUSG 115/2002, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 111 Cost., anche in riferimento all'art. 6, comma 3-bis, CEDU Il ricorso proposto nelle forme del rito penale era affidato per la trattazione alla Quarta Sezione penale che con ordinanza n. 865 del 13/1/2022 ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l‘eventuale assegnazione alle sezioni civili.

In motivazione si evidenziava che secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla Ric. 2022 n. 03705 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -3- natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01; Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia).

Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez.

U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui si è prec isato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice - oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione).

Ric. 2022 n. 03705 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -4- Pertanto, era opportuno rimettere la decisione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione perché valutasse la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili.

Con provvedimento del 27 gennaio 2022 la Presidenza della Corte, impregiudicata ogni valutazione processuale e di merito, ha disposto assegnarsi il fascicolo alle sezionicivili.

Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, in quanto risulta essere stato proposto ad opera della parte ammessa al beneficio, nonostante si impugni un provvedimento che abbia revocato la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (non essendosi tenuto conto del disposto di cui all’art. 106 del DPR n. 115/2002, che prescrive che non possano liquidarsi i compensi in caso di impugnazioni coltivate dalla parte ma dichiarate inammissibili), e non anche a monte la stessa ammissione al detto beneficio, anziché dal difensore.

Questa Corte ha costantemente ribadito nel corso degli anni che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione ovvero del rigetto della richiesta di liquidazione (Cass. n. 12320/2020; Ric. 2022 n. 03705 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -5- Cass.- n. 1539 /2015; Cass. n. 11769/2020 che precisa che la legittimazione esclusiva del difensore si correla al fatto di essere l’unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, con esclusione del patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato; Cass. n. 1599/2020; Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 17247/2011).

Poiché nella specie la statuizione impugnata non determina la revoca del beneficio, ma si limita a negare il diritto del difensore a vedere compensata l’attività svolta, la legittimazione a dolersi della illegittimità della stessa era in capo al solo difensore, essendo quindi inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto dal soggetto beneficiato.

Ancora è inammissibile in quanto indirizzato direttamente avverso il provvedimento di revoca della liquidazione, senza prima avvalersi del rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002.

Questa Corte ha però affermato che (Cass. n. 4020/2011) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al Ric. 2022 n. 03705 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -6- presidente dell'ufficio giudiziario competente.

Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento, è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi (conf.

Cass. n. 22709/2010; Cass. n. 8616/2022), dovendosi reputare tale principio suscettibile di estensione anche all’impugnazione del decreto di revoca della liquidazione dei compensi.

Infine, è inammissibile perché, stante quanto ricordato nell’ordinanza della Quarta Sezione Penale citata, circa la natura civilistica delle controversie che attengono alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quale che sia la sede in cui l’attività da remunerare è stata svolta (Cass.

S.U: n. 19161/2009), il ricorso andava proposto nelle forme prescritte per i giudizi civili, di tal che l’impugnazione de qua si palesa inammissibile in quanto non oggetto di notifica alla controparte (Ministero della Giustizia) e proposta senza avvalersi dell’assistenza di un difensore munito di procura speciale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la Ric. 2022 n. 03705 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -7- formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3705-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso i l decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA , depositato i l 23 / 10 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 03705 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con decreto del 23/10/2020, la Corte di Appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svoltasiinnanzi alla Corte di C assazione, in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al procedimento n. 1467/08 RG App. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto - ha revocato il decreto di liquidazione emesso in favore del predetto avvocato in data 06/12/2019. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunciando l'abnormit à del provvedimento, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 106 e 84 TUSG 115/2002, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 85 TUSG 115/2002, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 111 Cost., anche in riferimento all'art. 6, comma 3-bis, CEDU Il ricorso proposto nelle forme del rito penale era affidato per la trattazione alla Quarta Sezione penale che con ordinanza n. 865 del 13/1/2022 ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l‘eventuale assegnazione alle sezioni civili. In motivazione si evidenziava che secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla Ric. 2022 n. 03705 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01; Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia). Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez. U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui si è prec isato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice - oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione). Ric. 2022 n. 03705 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- Pertanto, era opportuno rimettere la decisione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione perché valutasse la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili. Con provvedimento del 27 gennaio 2022 la Presidenza della Corte, impregiudicata ogni valutazione processuale e di merito, ha disposto assegnarsi il fascicolo alle sezionicivili. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, in quanto risulta essere stato proposto ad opera della parte ammessa al beneficio, nonostante si impugni un provvedimento che abbia revocato la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (non essendosi tenuto conto del disposto di cui all’art. 106 del DPR n. 115/2002, che prescrive che non possano liquidarsi i compensi in caso di impugnazioni coltivate dalla parte ma dichiarate inammissibili), e non anche a monte la stessa ammissione al detto beneficio, anziché dal difensore. Questa Corte ha costantemente ribadito nel corso degli anni che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione ovvero del rigetto della richiesta di liquidazione (Cass. n. 12320/2020; Ric. 2022 n. 03705 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -5- Cass.- n. 1539 /2015; Cass. n. 11769/2020 che precisa che la legittimazione esclusiva del difensore si correla al fatto di essere l’unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, con esclusione del patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato; Cass. n. 1599/2020; Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 17247/2011). Poiché nella specie la statuizione impugnata non determina la revoca del beneficio, ma si limita a negare il diritto del difensore a vedere compensata l’attività svolta, la legittimazione a dolersi della illegittimità della stessa era in capo al solo difensore, essendo quindi inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto dal soggetto beneficiato. Ancora è inammissibile in quanto indirizzato direttamente avverso il provvedimento di revoca della liquidazione, senza prima avvalersi del rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002. Questa Corte ha però affermato che (Cass. n. 4020/2011) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al Ric. 2022 n. 03705 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -6- presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento, è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi (conf. Cass. n. 22709/2010; Cass. n. 8616/2022), dovendosi reputare tale principio suscettibile di estensione anche all’impugnazione del decreto di revoca della liquidazione dei compensi. Infine, è inammissibile perché, stante quanto ricordato nell’ordinanza della Quarta Sezione Penale citata, circa la natura civilistica delle controversie che attengono alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quale che sia la sede in cui l’attività da remunerare è stata svolta (Cass. S.U: n. 19161/2009), il ricorso andava proposto nelle forme prescritte per i giudizi civili, di tal che l’impugnazione de qua si palesa inammissibile in quanto non oggetto di notifica alla controparte (Ministero della Giustizia) e proposta senza avvalersi dell’assistenza di un difensore munito di procura speciale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la Ric. 2022 n. 03705 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -7- formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un
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