CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 35691/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'art 291 bis e 291 ter d.p.r. 43 del 1973, in relazione alla detenzione di oltre 240 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo deduce il travisamento del fatto e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, negando di essere proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto dei tabacchi e di essere estraneo ai fatti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche con la aggravante contestata. In relazione alla prima doglianza, il motivo non risulta deducibile, atteso che, nell'udienza dinanzi al giudice a quo, entrambi gli imputati hanno ammesso i fatti, rinunciando espressamente ai motivi di appello concernenti la responsabilità. In ogni caso, il giudice ha ritenuto raggiunta la prova del pieno coinvolgimento del ricorrente nella pregressa attività di trasporto. In merito alla seconda doglianza, si rileva che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla complessiva gravità dei fatti, all'ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri e alla complessità dell'organizzazione sottesa alla ricezione e alla commercializzazione della merce di contrabbando. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere estensore Il P