CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2021
Cassazione n. 27161/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e2025 difeso agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3904 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3124/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 20/07/2021 R.G.N. 1500/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/09/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza n.3124/21, la Corte d’appello di Napoliconfermava la pronuncia di primo grado che avevarespinto la domanda dell’odierno ricorrente svolta neiOscuramento disposto Numero registro generale 3355/2022Numero sezionale 3904/2025Numero di raccolta generale 27161/2025Data pubblicazione 10/10/2025confronti dell’Inps e avente ad oggetto il ripristino dellapensione per cieco civile.Riteneva la Corte d’appello che, atteso il superamentodel limite di reddito previsto dall’art.6 d.l. n.30/74, fosseinapplicabile l’art.68 l. n 153/69, dettato per la pensionedi invalidità e quindi per un trattamento previdenziale,mentre nel caso di specie trattavasi di prestazioneassistenziale.Avverso la sentenza, il ricorrente propone un motivod’impugnazione, illustrato da memoria.L’Inps resiste con controricorso.In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservavail termine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RILEVATO CHECon l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.68 l. n.153/69, degli artt.6 e 8 d.l.n.463/83, convertito nella l. n.638/1983, dell’art.10r.d.l. n.636/39, nonché dell’art.12 delle preleggi, peravere la Corte d’appello ritenuto incompatibile iltrattamento pensionistico in favore dei ciechi assoluti conil reperimento di un’occupazione lavorativa e connessapercezione di reddito.Il motivo è infondato.Va qui ribadito il consolidato orientamento di questaCorte (Cass.n.24192/2013, Cass.n.16133/2016,Cass.n.30564/2019) – donde la non necessità dirimettere la causa alle Sezioni Unite della Corte –secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civiliOscurame nto disposto Numero registro generale 3355/2022Numero sezionale 3904/2025Numero di raccolta generale 27161/2025assoluti di cui all'art. 7 l. n.66/62, è erogata a condizioneData pubblicazione 10/10/2025della permanenza in capo al beneficiario dello stato dibisogno economico, trattandosi di prestazioneassistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art.38, co.1,Cost., sicché l'erogazione della prestazione cessa alsuperamento del limite di reddito previsto per lapensione di inabilità di cui all'art.12 l. n.118/71, diconversione del d.l. n.5/71, dovendosi ritenereinapplicabili sia l'art.68 l. n.153/69, dettato per lapensione di invalidità erogata dall'Inps, sia l'art.8, co.1-bis, d.l. n.463/83, conv. con modif. in l. n.638/83, checonsentono l'erogazione della pensione INPS in favoredei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa,trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese afavorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondodel lavoro senza che subisca la perdita della pensione eil cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione dicui all'art.38, co.2, Cost.Il ricorso è dunque da respingere, essendosi la Corted’appello conformata ai suesposti principi.Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate in €2500 per compensi, €200 peresborsi, oltre 15% per spese generali e accessori dilegge;ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreOscuramento disposto Numero registro generale 3355/2022Numero sezionale 3904/2025Numero di raccolta generale 27161/2025Data pubblicazione 10/10/2025importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Ai sensi dell’art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusionedel presente provvedimento, si omettano le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente in cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.9.2025La PresidenteRossana Mancino