CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Veneziavisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PerlaLori, che ha concluso per il rigetto del ricorso, laddove non risulti aliunde lanullità dedotta con il primo motivo di ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Venezia hariformato l’ordinanza del 21 ottobre 2025 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura della custodia cautelare in carcere e a [OSCURATO:PERSONA] la misura degliarresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di plurimi fatti di bancarottacommessi in concorso fra loro quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 15 luglio 2024.Secondo l’ipotesi accusatoria essi avrebbero posto in essere le seguenticondotte: a) delitto di cui all’art. 329, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 14 del 2019perché avrebbero cagionato il dissesto della società per effetto di operazionidolose ed in particolare omettendo il pagamento dei debiti tributari a partire dal2014 e sistematicamente dalla costituzione della società sino all’apertura dellaliquidazione giudiziale, accumulando un debito di imposta di euro 1.691.181,80,somma che è invece stata utilizzata per finanziare l’attività imprenditoriale; b)delitto di cui all’art. 329, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 14 del 2019 perchéavrebbero cagionato il dissesto della società commettendo il reato di falsecomunicazioni sociali di cui all’art. 2621 cod. civ. mediante artifizi contabili voltiad alterare i bilanci di esercizio ed indurre in errore i terzi ed in particolare, apartire dal 2014 e negli anni successivi, avrebbero inserito tra le immobilizzazioniimmateriali una posta contabile denominata «costi di ricerca e sviluppo»costituita da crediti finanziari non incassati (invece di provvedere alla suasvalutazione con conseguente posta passiva), se non vere e proprie poste fittizie,quali pagamenti ingiustificati verso altre società riferibili agli stessi indagati. Taleartificio contabile aveva permesso di compensare le perdite di esercizioconseguenti all’accumulo del debito erariale che altrimenti avrebbero portatoall’azzeramento del capitale sociale ed alla conseguente necessità diricapitalizzare la società o di richiedere l’apertura di una procedura concorsuale;c) delitto di cui all’art. 322, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14 del 2019, perchéavrebbero distratto dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la complessivasomma di euro 339.593,23 effettuando pagamenti ingiustificati ad altre societàriferibili agli indagati.[OSCURATO:SOCIETA] del riesame ha confermato la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e delle esigenze cautelari, ma ha ritenuto che queste potesseroessere adeguatamente soddisfatte con misure meno gravi e precisamente gliarresti domiciliari accompagnati dal divieto di comunicare con persone nonconviventi per [OSCURATO:PERSONA] e la misura interdittiva del divieto di esercitareimprese o ricoprire incarichi direttivi delle persone giuridiche e delle imprese perun anno per [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando sette motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 309,comma 6, 178 e 179 cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU perché non è statopermesso al ricorrente, detenuto, di partecipare di persona all’udienza didiscussione innanzi al Tribunale del riesame.Il ricorrente evidenzia che il suo difensore aveva depositato una primarichiesta di riesame in data 24 ottobre 2025, ancor prima della notifica delprovvedimento coercitivo, onde accelerare i tempi di definizione delprocedimento, e poi una seconda richiesta, più articolata, entro il termine di diecigiorni fissato dall’art. 309, comma 1, cod. proc. pen., chiedendo espressamenteche l’indagato potesse partecipare all’udienza, ma il Tribunale del riesame avevarigettato l’istanza di partecipazione del detenuto, ritenendo la stessa tardivaperché non avanzata unitamente alla richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 309,comma 6, cod. proc. pen.Il ricorrente sostiene, invece, che i due atti si integrano l’uno con l’altro inun’unica istanza di riesame e che il rigetto dell’istanza avrebbe determinato unanullità insanabile.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per avereil Tribunale utilizzato prove assunte in violazione dell’art. 362, comma 1, cod.proc. pen., per non avere rispettato l’art. 292 cod. proc. pen. e per non avereconsiderato le prove e le argomentazioni offerte dalla difesa.Il ricorrente evidenzia che il difensore aveva prodotto innanzi al Giudice perle indagini preliminari il verbale delle sommarie informazioni assunte ai sensidell’art. 391-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] ed il Pubblico ministero avevaprodotto all’udienza del 7 novembre 2025 innanzi al Tribunale del riesame ilverbale delle sommarie informazioni rese allo stesso Pubblico ministero dalPetrella in data 30 ottobre 2025; dalla lettura dei due verbali risulterebbe laviolazione dell’art. 362, comma 1, cod. proc. pen., che non consente di chiederealle persone sentite dal difensore informazioni sulle domande loro rivolte e sulleloro risposte.Il ricorrente sostiene che dalla violazione del divieto sarebbe derivata lainutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e che una interpretazione chelimiti l’inutilizzabilità all’ipotesi prevista dall’art. 391, comma 6, cod. proc. pen., equindi alla sola violazione dell’analogo divieto a carico del difensore per isommari informatori già sentiti dal pubblico ministero, sarebbecostituzionalmente illegittima.[OSCURATO:SOCIETA] del riesame non solo non aveva rilevato il vizio dal quale eraaffetta l’attività di indagine del Pubblico ministero, ma aveva anche utilizzato lesommarie informazioni rese al predetto ponendole a fondamento dellamotivazione, in particolare per affermare la sussistenza delle esigenze cautelari,al contempo ignorando le dichiarazioni in precedenza rese da [OSCURATO:PERSONA] aldifensore.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 309,292 e 274 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame dichiarato lanullità dell’ordinanza genetica in relazione alle esigenze cautelari ed alla sceltadella misura coercitiva.Il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame ha in modo apoditticorigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica che era stata eccepita conla richiesta di riesame per: a) carenza dell’esposizione e dell’autonomavalutazione delle esigenze cautelari; b) violazione dell’obbligo di esposizione edautonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti glielementi forniti dalla difesa, nonché delle concrete e specifiche ragioni per lequali le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non avrebbero potuto esseresoddisfatte con misure diverse da quella della custodia in carcere.[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe, invece, dovuto comparare il contenuto della richiestadi applicazione della misura coercitiva con l’ordinanza genetica ed i documenti ele argomentazioni indicati a confutazione.La difesa, innanzi al Giudice per le indagini preliminari, aveva dimostrato: -che l’indagato non era più amministratore di alcuna società; - che egli non eramai stato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e non era stato coinvolto nelprocedimento penale attivato in conseguenza della sua liquidazione giudiziale; -che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era inattiva dal 2017, come anche la [OSCURATO:SOCIETA]. ela [OSCURATO:SOCIETA].; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. era società non più sovrapponibile allafallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché dotata di nuove licenze commerciali e nuoviprofessionisti di riferimento, e l’indagato aveva assunto, in seno alla stessa, ilruolo di mero dipendente, incaricato delle gestione del personale del localecommerciale sito a Mestre; - che [OSCURATO:PERSONA] non era più compagna oconvivente dell’indagato.Nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari tali argomenti difensivie le relative prove documentali non erano stati affatto presi in considerazione.Solo in un punto dell’ordinanza coercitiva si affermava che le sommarieinformazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano inidonee a dimostrare la cessazionedella sua convivenza con l’indagato, senza, tuttavia, che il Giudice avessechiarito cosa intendesse per «inidoneità», considerato anche che le stessetrovavano riscontro in quelle di Parrella e di Casagrande. Peraltro, le medesimesommarie informazioni sono state contraddittoriamente riconosciute dalTribunale del riesame rilevanti ed idonee a giustificare la sostituzione con altra emeno grave misura coercitiva; in tal modo il Tribunale ha inconsapevolmentecertificato l’omessa o erronea valutazione delle medesime sommarie informazionida parte del Giudice per le indagini preliminari.Quanto, poi, al giudizio di adeguatezza della misura carceraria, il Tribunaleha affermato che l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. prevede l’annullamentodell’ordinanza se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazionedelle esigenze cautelari, ma non anche delle ragioni per le quali le esigenze di cuiall’art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con altre misure e ha,quindi, ritenuto di poter integrare la motivazione.Il ricorrente sostiene che il comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen. va lettocongiuntamente al comma 2 dell’art. 292 cod. proc. pen. che individua i casi incui l’ordinanza applicativa è affetta da nullità rilevabile d’ufficio.Anche sotto tale profilo il Tribunale del riesame, integrando la motivazionedell’ordinanza genetica, ha implicitamente riconosciuto la carenza motivazionaledella stessa.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanzaqui impugnata per non avere confutato le prove e gli argomenti addotti dalladifesa a sostegno dell’insussistenza del pericolo di reiterazione ed in ordine allascelta della misura, nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione sulpunto.Il ricorrente richiama un precedente di questa Corte di cassazione ― che haaffermato che l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice delriesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, néla confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifestal'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alladisamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con glielementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazionecomplessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare(Sez. 4, n. 26038 del 10/07/2025, Nastasi, non massimata) ― per poi segnalareche nel caso di specie il Tribunale del riesame, affermando che l’odiernoricorrente rivestiva ancora incarichi gestori in seno a diverse società, non avevaconsiderato che [OSCURATO:PERSONA] dal settembre del 2025 non era più amministratoredi alcuna società e che, peraltro, le società indicate dal Tribunale del riesameerano ormai inattive da tempo ed in alcune di esse egli non aveva mai avutoalcun ruolo e comunque si trattava di società le cui procedure concorsuali sierano concluse da tempo e dalle quali non poteva desumersi il pericolo direiterazione di reati della stessa indole.Quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale aveva affermato che la stessa erarappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e partecipata da [OSCURATO:PERSONA], quando ladifesa aveva documentalmente dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non era piùtitolare della partecipazione in detta società, avendola ceduta ad Antonio DelCorvo. [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato anche che [OSCURATO:PERSONA] continuava a gestirel’attività commerciale impartendo direttive al personale dipendente, mentre ladifesa aveva dimostrato che egli era un mero lavoratore subordinato alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha preso in considerazione leprove offerte sul punto dalla difesa.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la illegittimità, manifestaillogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato per aver omesso diconfutare gli argomenti difensivi e le prove posti a sostegno della invocazione diuna misura cautelare più tenue.Innanzi al Giudice per le indagini preliminari era stato dedotto che il veroamministratore e responsabile del dissesto della società posta in liquidazionegiudiziale era il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e, a sostegno di taleassunto, erano stati prodotti diversi documenti, che sono stati ignorati dalTribunale del riesame che, uniformandosi a quanto deciso dal Giudice per leindagini preliminari, ha osservato che da essi non si ricava la prova diun’amministrazione di fatto ed esclusiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente pone in evidenza la manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione osservando che [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA], sebbenefosse parte di un contratto di collaborazione con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e già da tempo indagato ed imputato come amministratore di societàriconducibili al [OSCURATO:PERSONA], non fosse un gestore occulto della GaliumVenezia, mentre per [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un contratto di lavorosubordinato con la [OSCURATO:SOCIETA]., è stato ritenuto sussistente il pericolo che egligestisca in modo occulto quest’ultima società ed è stata giudicata necessaria lamisura custodiale.Il ricorrente evidenzia anche che il Tribunale non ha in alcun modo motivatosulla necessità del divieto di comunicare con persone non conviventi, peraltroesteso a tutti i parenti, così come ha omesso di motivare in ordine alla inidoneitàdelle misure meno gravi degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenzecautelari; in tal modo risultano violati gli artt. 274 e 292 cod. proc. pen.La motivazione è contraddittoria anche laddove da una parte si afferma chepuò applicarsi la misura degli arresti domiciliari perchè può ritenersi chel’indagato, in quanto incensurato, si atterrà alla prescrizioni impostegli edall’altra si sostiene che le misure interdittive potrebbero essere facilmente eluseInoltre, il Tribunale del riesame ha ritenuto di applicare la misura interdittivaal coindagato [OSCURATO:PERSONA] sol perché ha amministrato la società posta in liquidazionegiudiziale solo fino al 2021 sebbene egli sia tuttora titolare di partecipazioni nellesocietà appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], mentre ha applicato la misura custodialea [OSCURATO:PERSONA] da Ros perché quest’ultimo ha continuato ad amministrare la GaliumVenezia sino al 2025, ritenendo che lo stesso possa gestire occultamente altresocietà, senza però indicare alcun elemento a dimostrazione di tale pericolo.Infine, il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame avrebbe violato iprincipi di proporzionalità ed adeguatezza e sostiene che le esigenze cautelariavrebbero potuto essere soddisfatte con misure meno gravi.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 277 cod.proc. pen. per non essere stati salvaguardati i diritti personali dell’indagato.[OSCURATO:SOCIETA] ammette che [OSCURATO:PERSONA] non convive più con [OSCURATO:PERSONA] è stata prodotta documentazione dalla quale risulta che il suo unico reddito gliderivava dallo stipendio da lavoro subordinato; con l’importo dello stipendio eglideve provvedere al pagamento del mutuo fondiario gravante sull’immobile oveabita, al pagamento del contributo al mantenimento della figlia ed al propriomantenimento.La sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari è stata disposta dalTribunale pur nella consapevolezza che egli non avrebbe potuto far fronte a taliimpegni e a garantire la propria sussistenza.Né appare in alcun modo giustificato il divieto impostogli di incontrare ocomunicare con la figlia e con la propria madre.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 273cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Sostiene che il vero responsabile dei fatti che gli vengono contestati è ilcommercialista [OSCURATO:PERSONA] e che egli ha dimostrato che altro soggetto era ilprotagonista di tali fatti e che alcuni punti dell’incolpazione erano infondati e traquesti, in particolare, la distrazione della somma di euro 151.804,88 in favoredella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In relazione a questa specifica contestazione il ricorrente fornisce lagiustificazione del trasferimento di detta somma dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allaGalium [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fondandola su tre rapporti contrattuali, dei quali indica larelativa documentazione, e sostiene che laddove questa fosse stata esaminata,sarebbe emerso che il pagamento non era ingiustificato.Inoltre, l’inadempimento delle obbligazioni tributarie della [OSCURATO:PERSONA].r.l. non era stato sistematico, tanto che la società aveva nel corso degli anniversato complessivamente una somma pari a quella contestata nel capo diincolpazione provvisoria; né risultano contestati a [OSCURATO:PERSONA] reati tributari, nonrisultando superate le soglie quantitative di punibilità e non risultando dimostratoil dolo di evasione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Le Sezioni Unite hanno affermato che nel procedimento di riesame avversoprovvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta ointernata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità dipartecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparirepersonalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per iltramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà dichiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensidell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020,Ramondo, Rv. 278491 - 01).Nel caso di specie il ricorrente non ha avanzato richiesta di comparirepersonalmente all’udienza con la prima richiesta di riesame, avanzata in data 24ottobre 2025, ma in una seconda richiesta di riesame inoltrata dal difensore indata 4 novembre 2025, comunque entro il termine di dieci giorni dalla notificaeffettuata al difensore in data 25 ottobre 2025.Deve allora osservarsi che più recentemente si è osservato che nelprocedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelaricoercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura inconcreto limitativa della possibilità di comparire all'udienza camerale, ha il dirittodi parteciparvi personalmente anche nel caso in cui la relativa istanza sia stataformulata in una richiesta di riesame integrativa, purché presentata entro itermini di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37924 del 05/09/2024,Mastromarino, Rv. 287088 - 01).È ciò che è avvenuto nel caso di specie, atteso che nella prima richiesta diriesame del 24 ottobre 2025 l’indagato non ha chiesto di poter parteciparepersonalmente all’udienza, ma tramite il suo difensore ― che è legittimato adavanzare l’istanza di partecipazione in rappresentanza dell’indagato, comericonosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata ― ha dichiarato divoler presenziare all’udienza innazi al Tribunale del riesame.Nella sentenza appena citata si chiarisce che: «Finché pendono i termini diimpugnazione, una nuova istanza di riesame può validamente surrogare ointegrare la prima, se già non decisa (Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Russo,Rv. 280823-01). Essa non solo è idonea a dare legittimo e autonomo ingresso alprocedimento incidentale di gravame, ma anche ad introdurre temi, a porrequestioni e a veicolare richieste accessorie, su cui il giudice del riesame èchiamato a pronunciare. La richiesta di presenziare, contenuta in una istanza diriesame presentata nei termini, a procedimento ancora pendente, è da riteneredunque «contestuale», nel significato risultante dall'interpretazione delle SezioniUnite, e non può essere pretermessa, senza che maturi una nullità di ordinegenerale a regime intermedio (Sez. 6, Sentenza n. 48773 del 06/12/2012, C.,Rv. 254159- 01), che nella specie è dunque ravvisabile, avendo il difensoresollevato la corrispondente eccezione in conformità agli artt. 180, 182 e 183 cod.proc. pen.».[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover condividere tali principi di di diritto, eccezionfatta per quello secondo il quale il non aver consentito all’indagato di partecipareall’udienzza innanzi al Tribunale del riesame, nonostante ne avesse fattotempestiva richiesta integra una nullità generale a regime intermedio, sanabileove non tempestivamente eccepita.Difatti, tale principio, affermato nella sentenza n. 48773 del 2012, sopra giàcitata, si pone in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite «Carlutti»,secondo la quale, poiché «... il Tribunale può annullare il provvedimentoimpugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversida quelli enunciati, l'area delle prospettazioni difensive può ampliarsinotevolmente anche in relazione allo sviluppo dell'udienza. Se poi si considerache è estremamente vasta la gamma dei motivi vertenti sulle condizioni dellamisura, cioè gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'inadeguatezza eproporzionalità della misura stessa, in relazione sia agli elementi posti afondamento dell'ordinanza restrittiva, sia con riferimento ad eventuali ulterioriacquisizioni d'indagine documentate dal pubblico ministero successivamente allasua adozione o ad elementi nuovi che lo stesso interessato può addurre,questioni tutte che, nella maggior parte dei casi, sono di fatto, in ordine allequali quindi la valenza dell'autodifesa assume un rilievo talvolta anche superiorea quello della difesa tecnica, appare evidente l'aspetto determinante dellapresenza dell'indagato nel giudizio camerale. Le considerazioni finora svolteinducono pertanto a ritenere che sia per la natura di fattispecie complessa dasia per il carattere essenziale della sua presenza all'udienza, in particolare nelgiudizio di riesame, la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita,determini la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. dell'udienza cameralee della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame».Il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza appena citata èstato poi ribadito da numerose sentenze di questa Corte di cassazione secondo lequali la richiesta ai sensi dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., setempestivamente avanzata, trasforma l'istante in un soggetto «a partecipazionenecessaria» e genera in capo all'autorità procedente il correlato obbligo ditraduzione, il mancato adempimento del quale produce la nullità assoluta edinsanabile dell'udienza camerale ai sensi degli art. 178 e 179 cod. proc. pen.,restando impregiudicata l'efficacia della misura imposta (ex multis Sez. 5, n.38772 del 23/06/2023, Petriccione, Rv. 285078 – 01; Sez. 2, n. 12854 del15/01/2018, Mirenda, Rv. 272467 – 01).2. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbitigli altri, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale del riesame di Venezia, in diversa composizione. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alTribunale del riesame di Venezia in diversa composizione.Così deciso il 20/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]