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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 40789/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Qualificato il ricorso come 322-bis del c.p.p. il Proc.

Gen. chiede la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. All'udienza preliminare del 13 aprile 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro probatorio di 11 cani proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputata ex art. 544-ter cod. pen.

Avverso tale ordinanza ha proposto *appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il difensore dell'imputata deducendo l'omessa motivazione del provvedimento impugnato e l'omesso esame della consulenza tecnica di parte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Può condividersi la valutazione del Tribunale del riesame di Bologna per cui, in assenza di specifica disciplina, il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice dell'udienza preliminare dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, nell'udienza preliminare, è impugnabile con il ricorso per cassazione, perché tale provvedimento è assimilabile alla decisione sull'opposizione dell'interessato, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla quale è applicabile la disposizione di cui all'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

A tale conclusione si giunge applicando i principi espressi dalla giurisprudenza in casi analoghi, tenuto conto che l'art. 322-bis cod. proc. pen. si riferisce al sequestro preventivo, che l'art. 257 cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del riesame solo avverso il decreto genetico di sequestro probatorio, che l'art. 263 cod. proc. pen. non prevede esplicitamente un mezzo di impugnazione per i provvedimenti del Giudice dell'udienza preliminare di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio.

Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Gazzola, Rv. 262979 - 01, in motivazione, per cui è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari, una volta che sia stata fissata l'udienza preliminare e prima che la stessa sia iniziata.

In fattispecie analoga, cfr. Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114 - 01, per cui è ricorribile per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato (In motivazione, la Corte ha precisato che, in particolare con riferimento alla posizione del terzo, al fine di evitare dubbi di costituzionalità della disciplina, la tutela dello stesso va garantita riconoscendogli • la possibilità di un'impugnazione immediata del diniego della restituzione, senza imporgli di attendere la definizione dello stesso, per far valere il proprio diritto alla restituzione solo in fase esecutiva).

Cfr. anche Sez. 1, n. 21356 del 01/04/2021, Kylemnyk, Rv. 281370 - 01, per cui è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari dopo aver emesso il decreto di giudizio immediato, ma in costanza del decorso del termine previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sull'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, provvede nel contraddittorio delle parti, con le modalità stabilite dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.).

1.2. Dal verbale di udienza risulta che l'istanza di dissequestro e di restituzione fu formulata a verbale dopo la discussione e la richiesta di non luogo a procedere.

Non risultano illustrate la ragioni per cui si chiese in dissequestro nell'udienza preliminare.

Il provvedimento impugnato del Giudice dell'udienza preliminare non è privo di motivazione perché richiama i precedenti provvedimenti giudiziari che hanno disposto e mantenuto il decreto di sequestro probatorio.

Con tale parte della motivazione l'impugnazione non si confronta e sul punto è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

1.3. Con il secondo punto del ricorso si deduce l'omessa valutazione della consulenza tecnica della difesa e di una registrazione di una conversazione tra l'imputata ed un veterinario da cui emergerebbe l'assenza dei maltrattamenti.

In sostanza, con l'impugnazione si sostiene l'assenza del fumus commissi delicti: tale questione non è però più proponibile perché all'esito dell'udienza preliminare nei confronti dell'imputata è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ed è stata pertanto effettuata la preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa.

Cfr. in tal senso, quanto al sequestro preventivo, Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03, per cui in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa; cfr. quanto al sequestro conservativo Sez. 5, n. 26588 del 09/04/2014, Miserocchi, Rv. 260569 - 01 per cui non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Qualificato il ricorso come 322-bis del c.p.p. il Proc. Gen. chiede la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'udienza preliminare del 13 aprile 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro probatorio di 11 cani proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputata ex art. 544-ter cod. pen. Avverso tale ordinanza ha proposto *appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il difensore dell'imputata deducendo l'omessa motivazione del provvedimento impugnato e l'omesso esame della consulenza tecnica di parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Può condividersi la valutazione del Tribunale del riesame di Bologna per cui, in assenza di specifica disciplina, il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice dell'udienza preliminare dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, nell'udienza preliminare, è impugnabile con il ricorso per cassazione, perché tale provvedimento è assimilabile alla decisione sull'opposizione dell'interessato, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla quale è applicabile la disposizione di cui all'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. A tale conclusione si giunge applicando i principi espressi dalla giurisprudenza in casi analoghi, tenuto conto che l'art. 322-bis cod. proc. pen. si riferisce al sequestro preventivo, che l'art. 257 cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del riesame solo avverso il decreto genetico di sequestro probatorio, che l'art. 263 cod. proc. pen. non prevede esplicitamente un mezzo di impugnazione per i provvedimenti del Giudice dell'udienza preliminare di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio. Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Gazzola, Rv. 262979 - 01, in motivazione, per cui è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari, una volta che sia stata fissata l'udienza preliminare e prima che la stessa sia iniziata. In fattispecie analoga, cfr. Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114 - 01, per cui è ricorribile per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato (In motivazione, la Corte ha precisato che, in particolare con riferimento alla posizione del terzo, al fine di evitare dubbi di costituzionalità della disciplina, la tutela dello stesso va garantita riconoscendogli • la possibilità di un'impugnazione immediata del diniego della restituzione, senza imporgli di attendere la definizione dello stesso, per far valere il proprio diritto alla restituzione solo in fase esecutiva). Cfr. anche Sez. 1, n. 21356 del 01/04/2021, Kylemnyk, Rv. 281370 - 01, per cui è ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari dopo aver emesso il decreto di giudizio immediato, ma in costanza del decorso del termine previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sull'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, provvede nel contraddittorio delle parti, con le modalità stabilite dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.). 1.2. Dal verbale di udienza risulta che l'istanza di dissequestro e di restituzione fu formulata a verbale dopo la discussione e la richiesta di non luogo a procedere. Non risultano illustrate la ragioni per cui si chiese in dissequestro nell'udienza preliminare. Il provvedimento impugnato del Giudice dell'udienza preliminare non è privo di motivazione perché richiama i precedenti provvedimenti giudiziari che hanno disposto e mantenuto il decreto di sequestro probatorio. Con tale parte della motivazione l'impugnazione non si confronta e sul punto è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.3. Con il secondo punto del ricorso si deduce l'omessa valutazione della consulenza tecnica della difesa e di una registrazione di una conversazione tra l'imputata ed un veterinario da cui emergerebbe l'assenza dei maltrattamenti. In sostanza, con l'impugnazione si sostiene l'assenza del fumus commissi delicti: tale questione non è però più proponibile perché all'esito dell'udienza preliminare nei confronti dell'imputata è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ed è stata pertanto effettuata la preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa. Cfr. in tal senso, quanto al sequestro preventivo, Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03, per cui in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa; cfr. quanto al sequestro conservativo Sez. 5, n. 26588 del 09/04/2014, Miserocchi, Rv. 260569 - 01 per cui non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro