CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 10098/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: quanto al primo motivo esso appare meramente rivalutativo del merito a fronte di una coerente motivazione che facendo anche propria la motivazione del primo giudice valorizza i dati oggettivi, la dichiarazione del modello Unico 2008, la ricevuta di restituzione di contabilità da parte del pregresso consulente Pazienza e l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal ricorrente dimostrative piuttosto di malafede quanto al mancato rinvenimento di documentazione richiesta dagli operanti. Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio e all'art. 62 bis c.p. è inammissibile, siccome generico nella doglianza proposta e teso a rivalutare le decisioni del giudice pienamente motivate circa la applicazione, in misura non totale, della riduzione per le attenuane circa la misura della pena a fronte della gravità dei fatti per la notevole entità della imposta evasa. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente