CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 15059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itto al n. 27004/2022R.G., proposto da A.B.C. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del direttore e legale rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione quale nuovo difensore del 23.1.2025, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Umberto e SILVESTRI Carla, il primo in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] idrico integrato -Restituzione quota depurazione acque REGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del Giunta regionale, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura a margine del controricorso, controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura a margine del controricorso, controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], RUSSO Vincenzo, RUSSOLILLO [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina e LANDI Massimo, intimati - per la cassazione della sentenza n. 3399 /2022 del Tribunale di Napoli pubblicata il5.4.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.3.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], utente di fornitura idrica, residente nella città di Napoli con allaccio al depuratore di “Cuma”, del tutto inefficiente e non assolvente alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Napoli il Comune di Napoli e A.B.C. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti indicata come A.B.C.) , già [OSCURATO:SOCIETA].,e chiedeva la condanna alla restituzione dei canoni di depurazione . A sostegno della domanda era dedotto che la Corte costituzionale con sentenza n. 335/2008 aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma primo, l. n. 36/1994 nonché dell’art. 155, co mma primo , primo periodo, d.lgs. n.152/2006 , nelle parti in cui prevedevano che la quota di tariffariferita al servizio di depurazione delle acque fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista diimpianti centralizzati di depurazione o questi fosserotemporaneamente inattivi, e aveva stabilito che i canoni dovessero essere pagati dagli utenti del servizio idrico solo come corrispettivo dell’effettiva esistenza del servizio di depurazione. Nel giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegando analoga domanda e d erano chiamati in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(in avanti indicata come [OSCURATO:PERSONA]). Con sentenza n. 28378/2016, pubblicata il 9.9.2016, il Giudice di Pace di Napoli,dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli erigettate le domande di manleva svolte nei confronti del Comune di Napoli e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannava A.B.C. al pagamento in favore: di [OSCURATO:PERSONA] di euro 1.135,26; di [OSCURATO:PERSONA] di euro 1.402,61; di [OSCURATO:PERSONA] euro 560,76; di [OSCURATO:PERSONA] di euro 765,32; di [OSCURATO:PERSONA] di euro 1.372,74; di [OSCURATO:PERSONA] di euro 1.385,53; di [OSCURATO:PERSONA] di euro 1.320,59. Con sentenza pubblicata il 5.4.2022 il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto da A.B.C. tanto in ordine alla contestata prova degli elementi costitutivi della domanda restitutoria,sostenendo che sarebbe stato onere dell’appellante dare la prova degli oneri spesi per l’attività di completamento degli impianti di depurazione ai sensi dell’art. 8 sexies d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.208, quanto in relazione alla domande di manleva svolt e. 2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli ricorre A.B.C. , sulla base di quattromotivi. Resistono con controricorso M arotta [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], G ranato Umberto , S ilvestri Carla , Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione. Il Comune di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. A.B.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G ranato Umberto e S ilvestri Carlahanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697e 1988 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. (motivazione apparente carente del “minimo costituzionale”) in ordine alla prova concernente i presupposti per l’accoglimento dell’azione redibitoria ex art. 2033 cod. civ. e, precisamente, degli importi versati indebitamente stante l’asserita “non contestazione” da parte di A.B.C. del pagamento delle somme e dei relativi importi da rest ituire agli odierni controricorrenti. La ricorrente deduce che il Tribunale, là dove ha sostenuto che “gli attori e gli interventori hanno prodotto le bollette/fatture” (pagina 5, terzo capoverso) e che “nei propri scritti difensivi l’A.B.C. non ha mai specificatamente contestato il versamento degli importi a titolo di canone di depurazione da parte degli attori e degli interventori e si è limitata ad affermare che gli istanti non hanno fornito adeguata prova dei pagamenti eseguiti”(pagina 8, ultimo capoverso), ha viola to g li artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., poiché: a) è incorso in un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova;b) ha invertito l’onere della prova della domanda restitutoria; c) ha errato nell’applicazione del principio della non contestazione sui fatti costitutivi della domanda. Tanto premesso, la ricorrente censura la sentenza per motivazione “apparente, illogica, irrimediabilmente contraddittoria ed inadeguata” non rispondendo alla censura svolta con il settimo motivo di appello, per nonaver considerato i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 2033 cod. civ. ed essersi limitato ad affermare che “gli attori e gli interventori hanno prodotto le bollette/fatture periodiche con le quali l’A.B.C. ha richiesto ed ottenuto il pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato” 1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte ina mmissibile. La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., “motivazione apparente e carente del «minimo costituzionale»”in ordine alla prova concernente i presupposti per l’accoglimento dell’azione redibitoria ex art. 2033 cod. civ.Per quanto lo sviluppo argomentativo ruoti intorno ai temi dell’onere della prova e del principio di non contestazione, sfiorando anche il profilo del «travisamento della prova», non è revocabilein dubbio, sebbene non richiamato l’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., che la doglianza in esame verta sul rilievo di un vizio motivazionale, posto che a pagina 17 si legge: “La sentenza qui impugnata con motivazione graficamente esistente (…) ma meramente apparente, illogica, irrimediabilmente contraddittoria ed inadeguata non risponde alla circostanziata censura dell’odierna ricorrente … che l’attore e i terzi interventori hanno depositato solo alcune fatture (peraltro non corrispondenti agli importi liquidati dal giudice di prime cure) e nessuna ricevuta di pagamento delle fatture … Con una motivazione apparente, illogica ed inadeguata, dunque, il Tribunale di Napoli non ha risposto al motivo di gravame e si è limitataad affermare … il Tribunale ha concluso con una non motivazione o quanto meno in via di mera ipotesi(enfasi nel testo): esso ha ripetuto pedissequamente la totale assenza di motivazione della sentenza di primo grado”. 1.2. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. – nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054; nonché “ex multis”, Cass., sez. III, 20 novembre 2015, n. 23828; 5 luglio 2017, n. 16502; sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (v., Cass., Sez. U n., 3 novembre 2016, n. 22232; nonché, più di recente, Cass., sez. 6-V, 23 maggio 2019, n. 13977), o perché non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (v., Cass., sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., sez. 6-I, 7 aprile 2017 , n. 9105 ), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (v., Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; sez. 6-III, 25 settembre 2018), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (v., da ultimo, Cass., sez. 6-lav., 25 giugno 2018, n. 16111; sez. III, 25 settembre 2018; sez. I, 25 giugno 2021, n. 18311; sez. III, 6 novembre 2023, n. 30579), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20721). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass., Sez. Un., 8053/2014 cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass., sez. I, 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; in senso conforme, da ultimo, Cass., sez., 3 marzo 2022, n. 7090). 1.3. Il Tribunale nel rigettare l’appello proposto da A.B.C. ha evidenziato: “l’attore e gli interventori hanno prodotto le bollette/fatture periodiche con le quali l’A.B.C. ha richiesto ed ottenuto il pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato e le lettere di riscontro dell’ARIN in cui la società riconosceva di avere incassato gli importi indicati a titolo di canone di depurazione, dagli utenti” (pagina 5 della sentenza). Dopo aver premesso, secondo quanto indicato da Cass. 11270/2020, che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico a seguito di Corte Cost.335/2008, per la restituzione di quanto corrisposto a titolo di canone di depurazione acque, deve essere rivolta nei confronti del soggetto con cui è stato concluso il contratto di utenza, il Tribunale ha precisato che “una volta che si è ricostruita la pretesa oggetto del presente giudizio in termini di inadempimento di una prestazione avente fonte nel contratto di utenza, deve affermarsi che il soggetto tenuto alla restituzione è quello che in forza del contratto ha richiesto (ed ottenuto) il pagamento … la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale … è la stessa A.B.C. ad aver dedotto di aver incamerato le somme poi riversate alla Regione [OSCURATO:PERSONA] e al Comune di Napoli” (pagina 5 e 6 della sentenza). Di qui, l’indicazione in A.B.C. del soggetto tenuto alla restituzione di “ciò che ha incassato in mancanza di esatta esecuzione della prestazione … anche qualificando l’azione proposta dall’attore e dagli interventori come azione di inadempimento contrattuale, … al creditore sarebbe spettato soltanto fornire la prova della fonte, legale o negoziale, del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte” (pagina 6 della sentenza ultimi due capoversi). Quanto agli importi liquidati in primo grado, si legge ancora nella sentenza impugnata: “… nei propri scritti difensivi l’A.B.C. non ha mai specificamente contestato il versamento degli importi a titolo di canoni di depurazione da parte dell’attore e degli interventori e si è limitata ad affermare che gli istanti non hanno fornito adeguata prova dei pagamenti”. Pertanto, la sentenza sul punto in questione è motivata nel rispetto del c.d. minimo costituzionale, permettendo di comprendere il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Né un tale vizio può ritenersi quando, a fronte di una motivazione in séperfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un merodisallineamento dalle acquisizioni processuali. In questo secondo caso, infatti, “il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto(significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di Cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass.,Sez. Un.,22 maggio 2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti” (v. Cass., sez. III, 5 giugno 2024, n. 15678) e, in quanto tale, è volto ad una rivalutazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito, sicché da questa angolazione il motivo risultainammissibile. In secondo luogo,il motivo è inammissibile là dove prospetta un vizio radicale della sentenza sulla base di elementi estranei alla motivazione stessa, in quanto non evidenzialacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sul suo tenore, ma è argomentato sulla base di elementi desunti aliunde dal confronto con altri atti e risultanze processuali, sostanzialmente tendendo ad una loro rilettura (v. , Cass., Sez. Un., 8053/2014 cit.; Cass., sez. I, 20955/2018, cit.;Cass., sez., 7090/2022, cit.). 2. Con il secondo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 106, 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055cod. civ. per aver il Tribunale rigettato la domanda di manleva nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancata prova del versamento delle somme incassate dagli attoried interventori. La ricorrentelamenta che la domanda svolta nei confronti della Regione Campanianon era di tipo restitutorio, ma diretta alla «manleva» da parte della seconda, quale esercente il servizio di depurazione e proprietaria dell’impianto, “a tenere indenne l’A.B.C. di qualsiasi somma fosse costretta a pagare in ragione delle domande proposte dall’attore e dagli interventori”. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamataa manlevare A.B.C. con un’azione di regresso sul presupposto, come statuito in altri contenziosi analoghi, d i una condottarilevante ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. In questa traiettoria, risultavainconferente la circostanza dell’avvenuto versamento, o meno, da parte di A.B.C. alla Regione dei canoni riscossi dagli utenti. Prova, quest’ultima, resa nel corso del giudizio mediante la produzione delrendiconto dei canoni di depurazione incassati sino al 2007, tanto più che la Regione non aveva mai contestato la circostanza del pagamento. 3. Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 106, 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ. per non aver il Tribunale riconosciuto la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, proprietaria e affidataria del servizio di depurazione, quali terzi cooperanti nell’inadempimento della prestazione contrattuale. La ricorrente si duole per il rigett o dell ’estensione della domanda di manleva proposta “contro la Regione [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” sul presupposto della “concorrente responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (e non 2033 cod. civ.), nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento –della «cooperazione del terzo nell’inadempimento»”. Poiché il mancato funzionamento dell’impianto di depurazione era imputabile alla Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una volta accertato il diritto degli utenti alla restituzione di quanto versato per canoni di depurazione, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto estendere la domanda di manleva anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di considerare che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento in favore del gestore dell’impiantodi quanto previsto dalla convenzione del 30.12.2004. 4. I due motivi , in quanto strettamente connessi devono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. 4.1. Deve essere richiamato l’indirizzo costante di questa Corte (v., indicativamente, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 1° luglio 2024, n. 18018; Sez. Un., 29 gennaio 2024, n. 2607; 17 febbraio 2023, n. 5131; 23 settembre 2021, n. 25909; 24 gennaio 2019, n. 2038; 13 giugno 2018, n. 15430; 28 luglio 2008, n. 20518),a mente del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire,a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (v. Cass.13 dicembre 2019, n. 32804; 24 gennaio 2019, n. 2038; 9 agosto 2018, n. 20694; 18 ottobre 2013, n. 23675). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere – nella specie rimasto assolutamente inadempiuto – di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; 12 settembre 2000, n. 12025). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovequestioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (v. Cass. 13 settembre 2007, n. 19164; 9 luglio 2013, n. 17041; 25 ottobre 2017, n. 25319; 20 maggio 2018, n. 20712; 6 giugno 2018, n. 14477). 4.2. La ricorrente nella sezione dedicata all ’esposizione del fatto ha così descritto la domandasvolta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]: “il diritto della A.B.C. di farsi manlevare dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] perché il soggetto passivo è «accipiens» ovvero l’ente impositore del credito ma non certamente il concessionario del servizio di riscossione”.Nulla si riferisce a proposito della domanda svolta da A.B.C. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né si riferisce di alcuna deduzione a proposito di una sua pretesa estensione automatica nei confronti della terza chiamatadella domanda di «manleva» svoltaverso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Nei motivi sopra illustrati la ricorrente contesta la decisione del Tribunale là dove è stato ritenuto non provato che le somme incassate da A.B.C. fossero state effettivamente versate in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA],poiché quella svolta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] non era una domanda restitutoria, ma diretta “a tenere indenne l’A.B.C. di qualsiasi somma fosse costretta a pagare in ragione delle domande proposte dall’attore e dagli interventori”sul presupposto che quella ascritta era una condotta rilevante ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.quale soggetto «cooperante nell’inadempimento». In termini analoghisi articola la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, anch’esso basato sull’imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] della qualità di «cooperante nell’inadempimento», trattandosi dellaconcessionaria per la gestione dell’impianto di depurazione. La ricorrente, pertanto, ha omesso di specificarese ed in quali termini nel corso del giudizio di primo grado sia stata proposta nei confronti di Regione [OSCURATO:PERSONA] e di Hydrogestuna domanda nei termini esposti nei motivi oggetto di esame, né tantomeno ha riprodotto il tenore dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, al fine di evidenziare la pregressa articolazione di una prospettazione nei sensi dell’invocazione di unaloro «cooperazione» nell’inadempimento contrattuale, mentre in sede di comparsa di costituzione in primo grado la curvaturaimpressa alla domanda di manleva verso la Regione Campaniaè stata impostata sul proprio difetto di legittimazione passiva, “perché il soggetto passivo è «accipiens» ovvero l’ente impositore del credito ma non certamente il concessionario del servizio di riscossione”.A ciò si deve aggiungere che nella sentenza impugnata si riferisce che “secondo l’A.B.C.la domanda sarebbe legittima tenuto conto del suo ruolo di mero «adiectus solutionis causa»e della sua completa estraneità rispetto alla gestione della depurazione delle acque”. Con il che viene a confermarsi, viepiù, la novità dei profili oggi in esame. Nella specie, per essere la prospettazione dell e domand e nei termini enunciati nel secondo e nel terzo motivo basata su circostanze fattuali, è palese che si sarebbe dovuto indicare se, dove e come il giudice di appello ne fosse stato investito. 5. Con il quarto motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. per inversione dell’onere della prova relativamente agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento degli impiantidi depurazione ai sensi dell’art. 8 sexies d.l. 208/2008. La ricorrente, richiamato l’art. 8 sexies d.l. 208/2008 , con il quale è stato precisato che quanto pagato in fattura e indicato come tariffa di depurazione doveva intendersi l a somma delle voci relative alla progettazione e completamento degli impianti di depurazione oltre al servizio, vero e proprio, di depurazione, lamenta che il Tribunale abbia affermato che era suo onere fornire la prova delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione dell’impianto di depurazione. Tenuto conto che aveva svolto una domanda c.d. traversale di manleva e/o regresso verso la Regione [OSCURATO:PERSONA], e con la chiamata in causa di Hydrogestaveva rappresentato di voler riversare su di esse le conseguenze della mancata attività di depurazione, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto essere tenuta alla prova degli oneri di progettazione, realizzazione e completamento dell’impianto in luogo di [OSCURATO:PERSONA], così violandol’art. 2697 cod. civ. riguardo “non tanto alla domandarestitutoria formulata dagli utenti ma quella di A.B.C. verso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto dell’Ente regionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”. 5.1. Il motivo è infondato . In ordine alla prospettata violazione mette conto richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni(v., Cass., S ez. U n., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739). Il Tribunale in relazione a quanto sollevato dall’appellante in ordine all’art. 8 sexies d.l. 208/2008 ha sostenuto: “deve confermarsi che correttamente il Giudice di prime cure ha affermato che era onere dell’A.B.C. fornire la prova dell’affidamento delle opere di progettazione, completamento o ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Cuma … per sottrarre dal credito restitutorio spettante agli utenti, gli oneri derivanti dalle attività …, debbono essere provati dal soggetto convenuto in giudizioper la restituzione, ex art. 2967 cod. civ., trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria”. Il Tribunale, considerato che la domanda svolta dall’attrice e dagli intervenuti afferiva a un contratto di utenza idrica, rispetto al quale unico titolare dal lato passivo era A.B.C. concessionariadel servizio idrico integrato, correttamente in base al principio della scomposizione della fattispecie ha ritenuto l’appellante tenuto , al fine di procedere allo scomputo dal credito restitutorio,all’onere della prova quanto a gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria come peraltro enunciato da questa Cortegià con la sentenza 12 giugno 2020, n. 11270 , puntualmente richiamata in motivazione. Quanto detto dal Tribunale deve essere inteso nel significato che ragionevolmente può essere attribuito all’espressione usata , ossia non che A.B.C. fosse tenutaa provvedere agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto, ma alla prova del relativo ammontare onde provvedere allo scomputo da quantooggetto di restituzione per effetto del non regolare funzionamentodell’impianto, per essere a ciò tenuta in base al contratto di utenza idrica. Per contro, quanto oggi sostenuto dalla ricorrente in merito al rapporto processuale con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e, mediatamente, con [OSCURATO:PERSONA], oltre a quanto detto sopra con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, è del tutto eccentrico rispetto alla decisione impugnata basata, invece, sul rap porto esistente tra A.B.C. e utenti del servizio di utenza idrica. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida: quanto a Regione Campaniain euro 200,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge; quanto a [OSCURATO:PERSONA], G ranato Umberto e S ilvestri Carla, in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.400 ,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; quanto a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ineuro 200,00 per esborsi ed euro 1.400,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,