CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24022/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntecontroIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pisapia;controricorrenteavverso la sentenza n. 455/2025 emessa dalla Corte di appello di Milanoil 20 febbraio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 9907/2025camera di consiglio 24.6.2026 1Numero registro generale 9907/2025Numero sezionale 2848/2026Numero di raccolta generale 24022/2026Data pubblicazione 24/07/20261. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appellodi Milano con cui, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia resa in primo grado dal Tribunaledel capoluogo lombardo, sono state respinte le domande avanzate daNisida s.r.l. nei confronti della detta banca. La controversia riguardadue contratti di interest rate swap in relazione ai quali la società attriceaveva dedotto: non avere i medesimi assolto alla funzione di coperturadel rischio dei contratti di mutuo fondiario in vista dei quali erano staticonclusi; non essere stato determinato il criterio di calcolo del mark tomarket, né indicati gli scenari probabilistici; non avere la bancaadempiuto agli obblighi informativi prescritti che le facevano carico.2. ─ Il ricorso per cassazione di Nisida, cui resiste IntesaSanpaolo, consta di un solo motivo. La banca ha svolto un’mpugnazioneincidentale condizionata che, pure, è basata su di un motivo.3. ― È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisionedella causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[C]ol ricorso principale si oppone la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.;«secondo la ricorrente, ‘[l]a Corte di appello è incorsa in unmanifesto errore di diritto nella parte in cui (cfr. pagg. 13-15 dellasentenza impugnata), in riforma della decisione del Tribunale, haritenuto che nella c.t.u. svolta in primo grado fosse stato calcolato ilmark to market per entrambi i contratti di IRS per cui è causa e che,pertanto, gli stessi contenessero un’adeguata indicazione della formuladi calcolo di detto parametro, rigettando di conseguenza le domande dinullità e di ripetizione dell’indebito di Nisida’; spiega la società istanteche ‘elemento essenziale del contratto di swap — per la determinabilitàSez. I – RG 9907/2025camera di consiglio 24.6.2026 2Numero registro generale 9907/2025Numero sezionale 2848/2026Numero di raccolta generale 24022/2026Data pubblicazione 24/07/2026del suo oggetto e per la misurazione della relativa alea negoziale —richiesto a pena di nullità, è rappresentato dalla specifica indicazione deicriteri di calcolo per la quantificazione del mark to market per l’interadurata del rapporto’;«il motivo appare inammissibile;«le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno chiarito che intema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità delcontratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario edinvestitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteriscientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo chenon si può limitare al mark to market, ossia al costo, pari al valoreeffettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte puòanticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneoall'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gliscenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativadella menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo iparametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa,che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interessenel tempo (Cass. Sez. U. 12 maggio 2020, n. 8770); come di recenteribadito, dunque, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazionedel mark to market devono essere preventivamente conoscibili da partedell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misuraquantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenariprobabilistici (Cass. 17 febbraio 2025, n. 4076);«la sentenza impugnata non risulta essersi discostata da taliprincipi, che ha dichiarato anzi di voler applicare; in essa è del restochiarito che dal contratto risultava: l’indicazione della percentuale daapplicare al capitale di riferimento, o nozionale, dei derivati per ottenereil valore del mark to market; l’esatta quantificazione delle commissionipattuite; l’individuazione dei possibili rischi connessi all’operazione difinanziamento (vantaggi, svantaggi e possibili perdite), con laSez. I – RG 9907/2025camera di consiglio 24.6.2026 3Numero registro generale 9907/2025Numero sezionale 2848/2026Numero di raccolta generale 24022/2026Data pubblicazione 24/07/2026rappresentazione grafica del ‘valore atteso dell’ammontare deldifferenziale al variare del relativo parametro di riferimento di mercato(Euribor 3 mesi) in un dato intervallo di valori’; nella sentenza è inoltreprecisato che la definizione del mark to market non era pregiudicatadalla complessità della procedura di calcolo — evenienza, questa chenon valeva di per sé ‘a dimostrare la mancanza del requisito in questioneper mancata indicazione della formula matematica con cui il MtM [markto market - n.d.r.] sarebbe stato determinato’ — ed è rilevato che laverifica richiesta al consulente si era ‘conclusa con la conferma dellacorrettezza dei dati a tal fine indicati in contratto’;«tanto detto, va rilevato che il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione oaffermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avutoriguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsaapplicazione di legge consiste o nell'assumere la fattispecie concretagiudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecieastratta da essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, nonè idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecieconcreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta suainterpretazione; non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art.360, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass.14 gennaio 2019, n. 640; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2022, n.7187);«nel caso in esame, ciò di cui la ricorrente si duole è, in sintesi,l’accertamento di fatto che ha portato la Corte di merito a ritenere validolo swap di cui trattasi: conclusione — questa della validità negoziale —basata, in sintesi, sull’esame, da parte della Corte distrettuale, delSez. I – RG 9907/2025camera di consiglio 24.6.2026 4Numero registro generale 9907/2025Numero sezionale 2848/2026Numero di raccolta generale 24022/2026Data pubblicazione 24/07/2026contratto, il quale conteneva la rappresentazione dei costi riversatisull’investitrice, l’indicazione dei parametri di calcolo del mark tomarket, che era dunque accessibile con l’uso di un procedimentomatematico, e l’evidenziazione degli scenari probabilistici; la censuraproposta si risolve dunque in una richiesta di revisione del giudizio difatto, preclusa in sede di legittimità;«sintomaticamente, la ricorrente lamenta (pag. 2 del ricorso) iltravisamento, da parte della Corte di merito, della consulenza tecnica:ma il travisamento non può che investire, come è ovvio, il giudizio difatto e nulla ha a che vedere col vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.;«l’inammissibilità del ricorso implica l’assorbimento del ricorsoincidentale condizionato con cui la banca ha denunciato la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1346, 1349 e 1418 c.c. «peravere la sentenza ritenuto il MtM e gli scenari probabilistici elementiessenziali del contratto di IRS».2. ― La ricorrente, a seguito della proposizione dell’istanza didecisione, ha rinunciato al ricorso.3. ― Il ricorso principale va dunque dichiarato estinto, mentrequello incidentale condizionato va dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse (Cass. 3 ottobre 2005, n. 19295).4. ― Le spese del giudizio gravano sulla ricorrente principale, cheha dato causa alla rinuncia (art. 391, comma 2, c.p.c.); la banca nonpuò del resto considerarsi soccombente con riguardo al ricorsoincidentale: ricorso che, in considerazione di quanto osservato nellaproposta, non avrebbe dovuto nemmeno scrutinarsi, stantel’inammissibilità dell’impugnazione principale che non fosse statarinunciata.5. ― La rinuncia al giudizio, formulata successivamente allarichiesta di discussione della proposta di definizione, impediscel'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo menol'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovareSez. I – RG 9907/2025camera di consiglio 24.6.2026 5Numero registro generale 9907/2025Numero sezionale 2848/2026Numero di raccolta generale 24022/2026Data pubblicazione 24/07/2026conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa el'esito della decisione (Cass. 15 aprile 2025, n. 9872).6. — Non trova spazio l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012:tale conclusione vale per la ricorrente principale, posto che il giudiziointrodotto col ricorso principale viene dichiarato estinto, e per laricorrente incidentale, dovendosi considerare che nell'ipotesi di causa diinammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso percassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente ilpagamento del c.d. doppio contributo unificato (Cass. Sez. U. 19 luglio2024, n. 19976). P.Q.MLa Cortedichiara estinto il ricorso principale e inammissibile persopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato;condanna Nisida al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 9907/2025camera di consiglio 24.6.2026 6