CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 26159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n t. che ha concluso chiedendo ...t Oce( tu-t-ele (YYlx...e714' cte:0 udito il difensore :"1 6-7-,t .E.:( eLt AQ ig-) 17)e 3\10P ( Ce-t [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 14 gennaio 2021, ha confermato la condanna del Tribunale in sede, resa il 25 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza descritta l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. A. L. Abbondanza, denunciando tre vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado senza vagliare i motivi di doglianza indicati, specificamente, nell'atto di appello e nelle conclusioni scritte, depositate ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. m. 149 del 2020. In quella sede erano state evidenziate contraddizioni emerse dal narrato della persona offesa, rispetto a quanto dichiarato dal teste di polizia giudiziaria intervenuto al momento dei fatti, il quale avrebbe dichiarato di non aver sentito alcuna minaccia pronunciata in sua presenza negando, in sostanza, che l'imputato apparisse in stato di alterazione da alcol, indicandolo soltanto come vagamente agitato. I fatti denunciati, poi, si inseriscono, come rilevato con l'appello, in rapporti affettivi tra le parti che, poco dopo i fatti, si erano sposate. Tanto al fine di escludere ogni atteggiamento minaccioso ai danni della persona offesa (con cui era fidanzato) e, comunque, per attenuare la gravità complessiva dell'accaduto, anche ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 99, primo e secondo comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione. L'imputato è incensurato e a suo carico risulta soltanto un'annotazione di ordinanza con la quale è stata disposta la sospensione del processo per irreperibilità, ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., provvedimento non idoneo ad essere valutato ai fini della sussistenza della ritenuta recidiva. Si allega, in ossequio al principio di autosufficienza, il certificato penale alla data del 21 ottobre 2016 indicato come l'unico presente in atti.2.3.Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 175 cod. pen. con correlativo vizio di motivazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale fonda su un precedente specifico, valutazione erronea secondo quanto esposto al secondo motivo, nonostante quindi, questi risultasse incensurato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, M. F. Loy, ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con le quali ha concluso per l'annullamento con rinvio. 3.1. La difesa di parte civile ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha depositato nota spese con la quale ha chiesto la liquidazione della somma di euro 3060,00 oltre accessori di legge, specificando che la parte offesa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Si osserva, infatti, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione, nella specie priva di illogicità manifesta e coerente con l'esito delle prove dichiarative valutate. Del resto, si propone, in sede di legittimità, il tema della contraddittorietà tra fonti di prova (narrato della persona offesa e quanto dichiarato dal teste di polizia giudiziaria intervenuto al momento dei fatti) che presuppone il riesame di dichiarazioni non consentito in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). Quando alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata è coerente e immune da vizi logici e, comunque, la censura prospettata è versata in fatto e finalizzata a valorizzare il matrimonio contratto tra le parti, dopo i fatti, circostanza già reputata inconferente (cfr. pag. 2 della motivazione) in sede di merito con ragionamento logico e completo. 2.1. Il secondo e terzo motivo sono fondati. Dal certificato penale allegato al ricorso, risalente al 21 ottobre 2016, risulta soltanto la disposta sospensione del processo per irreperibilità, in data 14 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., in relazione ai reati di danneggiamento e atti contrari alla pubblica decenza, commessi il 23 agosto 2010. Dunque, si tratta di ordinanza di sospensione, annotata nel casellario giudiziale, non idonea ad essere valutata ai fini della ritenuta recidiva generica ed infraquinquennale contestata, tenuto conto che la data del fatto per il quale si procede è quella del 14 aprile 2016 e che non risulta intervenuta condanna definitiva per quei fatti, almeno alla stregua della documentazione presente negli atti trasmessi. Invero, si osserva che, come dedotto dalla difesa, il certificato penale descritto è l'unico presente negli atti trasmessi e che, comunque, l'eventuale esclusione della recidiva incide sul giudizio relativo al trattamento sanzionatorio, attinto da motivo di gravame, prima, e di ricorso per cassazione, poi, anche quanto al pronunciato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, ferma la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 3.1. Alla disciplina delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, si provvederà, dunque, all'esito del giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza imp