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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46943/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE AIPPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contestare l'assenza di motivazione o la manifesta illogicità della stessa in relazione al dolo e in ogni caso la violazione delle norme inerenti all'elemento soggettvo della resistenza contestata, oltre a non risultare puntualmente coerente con il devoluto in sede di appello, appare in ogni caso generica perché non rassegna ragioni utili a sostenere la doglianza, assertivamente pretermesse dai giudici del merito, ma finisce, nella sostanza, per appoggiarsi nuovamente al tema inerente allo stato di ubriachezza dell'imputato, puntualmente esaminato dalla sentenza appellata e ritenuto in alcun modo incidente su tutti i profili soggettivi attinenti al reso giudizio di responsabilità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. nen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE AIPPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contestare l'assenza di motivazione o la manifesta illogicità della stessa in relazione al dolo e in ogni caso la violazione delle norme inerenti all'elemento soggettvo della resistenza contestata, oltre a non risultare puntualmente coerente con il devoluto in sede di appello, appare in ogni caso generica perché non rassegna ragioni utili a sostenere la doglianza, assertivamente pretermesse dai giudici del merito, ma finisce, nella sostanza, per appoggiarsi nuovamente al tema inerente allo stato di ubriachezza dell'imputato, puntualmente esaminato dalla sentenza appellata e ritenuto in alcun modo incidente su tutti i profili soggettivi attinenti al reso giudizio di responsabilità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. nen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46943/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris