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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 39284/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, con motivazione incensurabile, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i sei precedenti penali, uno per rapina e gli altri cinque specifici, ed ha determinato la pena, comunque fissata in misura inferiore alla media edittale, in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; - —t.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis sibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, espone censure manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, con motivazione incensurabile, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i sei precedenti penali, uno per rapina e gli altri cinque specifici, ed ha determinato la pena, comunque fissata in misura inferiore alla media edittale, in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; - —t. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis sibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris