CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,1935 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4433/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 29/12/2021 R.G.N. 600/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7711/2022Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 17472/2026Data pubblicazione 02/06/2026Con sentenza n.4433/21, la Corte d’appello di Romaconfermava la pronuncia di primo grado che avevarespinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Agricola avverso un verbale di accertamento emessodall’Inps per indebita fruizione di agevolazionicontributive.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.L’Inps resiste con controricorso.La ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso, cuil’Inps si è opposto.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHEAttesa la rinuncia depositata per adesione alla c.d.rottamazione quater, il giudizio va dichiarato estinto.L’opposizione dell’Inps è irrilevante ai fini dell’estinzione,non presupponendo questa l’accettazione della rinuncia.Ai fini delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, è opportuno disporre la compensazioneprocedura di definizione agevolata, i cui scopi megliosono valorizzati con una pronuncia sulle spese che nondisincentivi il ricorso alla procedura stessa (v.Cass.28311/2018).Trattandosi di pronuncia di estinzione, non va applicatol’art.13, co.1 quater d.P.R. n.115/02. P.Q.MNumero registro generale 7711/2022Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 17472/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte dichiara estinto il giudizio.Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino