CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1978
Cassazione n. 28841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/12/1978 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore, deduce vizio di motivazione con riguardo all'identificazione dell'imputato e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva - sono inammissibili, perché doglianze in fatto, altresì riproduttive di profili di censura già del tutto adeguatamente vagliati dalla Corte di appello di Bologna. Invero, detta Corte osserva che: - nessuna incertezza investe l'identità fisica dell'imputato, generalizzato negli atti di P.g. e nel provvedimento di espulsione come [OSCURATO:PERSONA] (generalità confermate anche dall'autorità consolare tunisina), nulla deducendo al riguardo lo stesso imputato all'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto , confermando anzi di essere destinatario del provvedimento di espulsione violato; - il provvedimento di espulsione fu a suo tempo adottato dal Magistrato di sorveglianza come misura di sicurezza in ragione della sua accertata pericolosità sociale; - l'imputato, socialmente pericoloso, come dallo stesso ammesso, non si è mai allontanato dall'Italia nei due anni successivi all'espulsione (disposta nel 2021), tornando anzi a delinquere (a suo carico risulta anche una sentenza di applicazione della pena per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e violazione d. Igs. n. 286 del 1998, commessi il 17 dicembre 2021) sicché non vi sono margini per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - per analoghe ragioni correttamente è stata ritenuta la recidiva pluriaggravata nei confronti dell'imputato, essendo sintomatica la violazione del provvedimento di espulsione per un lungo periodo di accresciuta pericolosità, perché espressione di sostanziale indifferenza verso il rispetto delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, tanto più grave perché si coniuga con l'altrettanto conclamata indifferenza al pur auspicabile effetto deterrente connesso alle precedenti condanne. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 lugl