CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 02029/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette la memoria del difensore dell'imputato che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e le repliche alle conclusioni del P.G.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 18 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Roma, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato ascritto ad Alva del [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione. La Corte distrettuale ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia escluso la recidiva qualificata ex art. 99 comma quarto cod. pen. e che pertanto, il reato di furto aggravato dalla sola circostanza della esposizione alla pubblica fede, consumato il 22 ottobre 2016, fosse estinto, essendo ormai decorso il termine di prescrizione Al contrario -prosegue il ricorrente - il Tribunale ha ritenuto incidente la recidiva, seppur bilanciandola, unitamente alla ulteriore aggravante di cui all'art. 625 n.7 Cod.pen. , in regime di equivalenza con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, sicchè, in ogni caso, la stessa aggravante ad effetto speciale avrebbe dovuto essere considerata nella determinazione del termine necessario a prescrivere. 2. Il Procuratore Generale ha depositato memoria con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni e memoria di replica, con cui ha chiesto che si dichiari inammissibile il ricorso, in quanto l'unico motivo di censura si basa sull'orientar= giurisprudenziale non condiviso dal recente intervento delle Sezioni Unite penali di Suprema Corte (cfr SSUU n. 30046/2022). [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato. 1.1 Il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa. Come rilevato dalla Procura ricorrente, la Corte di appello non ha valutato che il Giudice di primo grado aveva riconosciuto ed applicato la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (sia pur con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche). Pertanto, la Corte territoriale erroneamente non ha computato la recidiva qualificata ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, considerando il reato in questione come se fosse monoaggravato dalla sola circostanza di cui all'art. 625, n. 7, cod.pen.. La disciplina applicabile nel caso concreto deve essere desunta dalle seguenti disposizioni normative, siccome interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. L'art. 157, comma 2, cod.pen. stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. Fra queste rientra, ai sensi dell'art. 63, comma 3, ultima parte, cod.pen., la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in Proc. Indelicato, Rv. 249664). L'art. 157, comma 3, cod.pen. precisa che:« Non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod.pen. e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma», sicchè, secondo la linea ermeneutica di questa Corte regolatrice, ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi "applicata" la recidiva anche se considerata equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti (Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016 - dep. 29/03/2017, Esposito, Rv. 269669): tanto perché - come osservato dal diritto vivente -:«All'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario: la recidiva ha comunque esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, sebbene gli stessi siano stati dal giudice ritenuti equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, in assenza delle quali, però, la recidiva avrebbe comportato l'aumento di pena» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044). L'art. 161, comma 2, cod.pen. stabilisce, inoltre, che, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen.. Norma, questa, interpretata dalla nomofilachia (Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandonneneghi, Rv. 271802; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532) nel senso che la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennnale incide due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi. Donde la contestata e ritenuta recidiva reiterata incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art.161, comma 2, cod.pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Infine, vige la regula iuris a mente della quale:« Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, 3 comma 4, cod.pen., per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Pg in proc. Bovio, Rv. 259833; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella e altri, Rv. 257520; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 253525). 1.2 Applicando le norme e i principi sopra richiamati al caso in esame, devesi rilevare come il termine di prescrizione del delitto contestato all'imputato non sia ancora decorso, dovendo essere ricalcolato come segue: - anni sei per il reato di furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. ex art. 157, comma primo, cod. pen. (aggravante in questione punita con aumento di pena superiore rispetto a quello previsto per la recidiva); - aumentato ad anni otto per la recidiva reiterata infraquinquennale (aumento limitato ad un terzo ex art. 63, comma quarto, cod. pen.); - ulteriormente aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. pen. ad anni tredici e mesi quattro. Ne consegue che il reato in questione si prescriverà solo in data 22 febbraio 2030. L'argomento proposto dalla difesa nella memoria depositata non è fondato, atteso che la sentenza richiamata (S.U., sent. n. 30046 del 23 giugno 2022 Rv. 283328 - 01), non è in contrasto con le ragioni poste a fondamento del ricorso, avendo affermato che "In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti". 2. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Rom