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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 agosto 2021

Cassazione n. 43510/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza del 13/1/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 9/5/2015, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 bis in relazione all'art. 624 bis cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.628 cod. pen.1.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore ma in due distinti atti, hanno dedotto i seguenti motivi.

2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alle doglianze illustrate nei motivi di appello in merito alla "carenza probatoria" circa l'attività di indagine espletata per giungere all'identificazione del ricorrente.

Nel primo motivo la difesa censura la conclusione della Corte territoriale che, "limitandosi a riprodurre la decisione confermata" e senza tenere in alcuna considerazione le critiche contenute nell'impugnazione, si fonderebbe esclusivamente sull'individuazione operata dal teste Caricato, avvenuta peraltro in modo anomalo.

2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento di pena in ragione della recidiva reiterata contestata.

Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che avrebbe omesso di considerare il comportamento processuale tenuto dal ricorrente, anzi in sostanza travisato dal riferimento al "diritto di mentire" dallo stesso esercitato, avrebbe reso una motivazione carente quanto al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e, infine, avrebbe del tutto omesso di motivare circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti della recidiva reiterata per la quale è stato applicato un aumento di pena, peraltro non obbligatorio.

3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]Andria.

3.1. Vizio di motivazione con specifico riferimento alla "carenza probatoria" relativa al coinvolgimento del ricorrente nella rapina.

Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione circa la responsabilità del D'andria quale concorrente nel reato, fondata solo sulla permanenza nella sala giochi e sui contatti telefonici intercorsi con il Dattisi, sarebbe carente e non si conformerebbe al principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio".

3.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sul punto omettendo di considerare il comportamento processuale del ricorrente che si è volontariamente sottoposto a esame nel corso del dibattimento.

3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla "omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena inflitta con la sentenza di secondo grado".

Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che nella motivazione della sentenza non vi sarebbe alcun riferimento ai criteri applicati per addivenire alla quantificazione della pena.

2. In data 26 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla identificazione del ricorrente.

La doglianza, reiterativa delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica di quanto emerso nel corso del dibattimento ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

La Corte territoriale, infatti, dando conto di aver considerato tutte le censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali ha ritenuto di confermare la dichiarazione di responsabilità.

In specifico ha fatto evidenziato che l'individuazione effettuata dal teste, comunque in termini credibili, è solo uno degli elementi acquisiti tra i quali assumono particolare rilievo la sequenza delle telefonate intercorse tra i due imputati e la cella agganciata dall'utenza cellulare del ricorrente.Ragione questa per la quale le attuali censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento di pena in ragione della recidiva reiterata contestata.

1.2.1. La prima doglianza nella quale il ricorrente rileva che la Corte territoriale, omettendo di considerare il comportamento processuale tenuto dal ricorrente, avrebbe reso una motivazione carente quanto al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, degli elementi già indicati dal giudice di primo grado (la gravità e le modalità del fatto e l'accurata programmazione) e dell'assenza di qualsivoglia elemento di carattere positivo, ciò anche con riferimento al comportamento processuale che, proprio perché il ricorrente si è limitato a esercitare legittimamente il diritto di difesa, risulta sul punto neutro.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

1.2.2. La doglianza relativa all'aumento operato per la recidiva non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Tale questione, infatti, non aveva costituito oggetto di appello.

Nel caso di specie, il motivo è, pertanto, non consentito, perché le violazioni che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato, ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett.

C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv).

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Andrea.

2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

Come risulta dalla lettura dei motivi di appello e del riepilogo degli stessi contenuto nella sentenza impugnata, infatti, l'attuale ricorrente aveva devoluto con l'atto di appello esclusivamente le questioni relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.628, comma 3 bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena (cfr. considerazioni sub 1.2.2.).

Né, d'altro canto, come incidentalmente affermato in termini assertivi nel ricorso, può ritenersi che il motivo in punto di responsabilità proposto dal coimputato in appello potesse avere un effetto estensivo.La doglianza contenuta nell'atto di appello del Dattisi, infatti, si riferiva alla carenza di prove circa l'identificazione dello stesso, che nessuna incidenza aveva, né avrebbe potuto avere anche ove fosse stata accolta, in ordine alla responsabilità del D'Andrea.

Nel merito, comunque, la doglianza è manifestamente infondata.

La motivazione del provvedimento impugnato -anche solo considerando il riferimento alla ripresa del filmato in atti e alle considerazioni circa la condotta complessivamente tenuta dal D'Andria durante la rapina, caratterizzata da un cenno di accordo con esecutore materiale e dal susseguirsi degli squilli del telefono prima e dopo la commissione del reato- è infatti adeguata e coerente e pertanto non è sindacabile in questa sede.

2.2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza, per le medesime considerazioni già esposte nel punto

1.2.1. è manifestamente infondata.

Con specifico riferimento al D'Andrea, d'altro canto, oltre a quanto già indicato dal giudice di primo grado e alla considerazione che il comportamento processuale tenuto è del tutto neutro, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha anche valorizzato l'esistenza di un precedente che, se pure di natura contravvenzionale, è relativo al possesso di un'arma.

2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla "omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena inflitta con la sentenza di secondo grado".

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha evidenziato le ragioni per le quali ha quantificato la pena in misura superiore al minimo edittale.

In specifico, infatti, il giudice di merito ha evidenziato di avere tenuto conto delle "modalità dei fatti, che rivelano l'accurata preparazione della rapina e dunque, a un tempo, la notevole intensità del dolo e l'elevato livello di capacità a delinquere", e ha quindi così adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha applicato a D'Andria la pena di anni quattro, mesi dieci e 1600 di multa, peraltro prossima al minimo al tempo previsto, pari a anni 4 e mesi sei.

Sul punto, d'altro canto, il riferimento al diverso calcolo operato per il Dattisi non risulta conferente in quanto nel computo della pena da applicarsi allo stesso il giudice ha dovuto correttamente considerare l'incidenza delle aggravanti e della recidiva e, pertanto, di quanto previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen.

L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza del 13/1/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 9/5/2015, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 bis in relazione all'art. 624 bis cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.628 cod. pen.1. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore ma in due distinti atti, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alle doglianze illustrate nei motivi di appello in merito alla "carenza probatoria" circa l'attività di indagine espletata per giungere all'identificazione del ricorrente. Nel primo motivo la difesa censura la conclusione della Corte territoriale che, "limitandosi a riprodurre la decisione confermata" e senza tenere in alcuna considerazione le critiche contenute nell'impugnazione, si fonderebbe esclusivamente sull'individuazione operata dal teste Caricato, avvenuta peraltro in modo anomalo. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento di pena in ragione della recidiva reiterata contestata. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che avrebbe omesso di considerare il comportamento processuale tenuto dal ricorrente, anzi in sostanza travisato dal riferimento al "diritto di mentire" dallo stesso esercitato, avrebbe reso una motivazione carente quanto al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e, infine, avrebbe del tutto omesso di motivare circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti della recidiva reiterata per la quale è stato applicato un aumento di pena, peraltro non obbligatorio. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]Andria. 3.1. Vizio di motivazione con specifico riferimento alla "carenza probatoria" relativa al coinvolgimento del ricorrente nella rapina. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione circa la responsabilità del D'andria quale concorrente nel reato, fondata solo sulla permanenza nella sala giochi e sui contatti telefonici intercorsi con il Dattisi, sarebbe carente e non si conformerebbe al principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio". 3.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sul punto omettendo di considerare il comportamento processuale del ricorrente che si è volontariamente sottoposto a esame nel corso del dibattimento. 3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla "omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena inflitta con la sentenza di secondo grado". Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che nella motivazione della sentenza non vi sarebbe alcun riferimento ai criteri applicati per addivenire alla quantificazione della pena. 2. In data 26 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla identificazione del ricorrente. La doglianza, reiterativa delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica di quanto emerso nel corso del dibattimento ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, dando conto di aver considerato tutte le censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali ha ritenuto di confermare la dichiarazione di responsabilità. In specifico ha fatto evidenziato che l'individuazione effettuata dal teste, comunque in termini credibili, è solo uno degli elementi acquisiti tra i quali assumono particolare rilievo la sequenza delle telefonate intercorse tra i due imputati e la cella agganciata dall'utenza cellulare del ricorrente.Ragione questa per la quale le attuali censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento di pena in ragione della recidiva reiterata contestata. 1.2.1. La prima doglianza nella quale il ricorrente rileva che la Corte territoriale, omettendo di considerare il comportamento processuale tenuto dal ricorrente, avrebbe reso una motivazione carente quanto al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, degli elementi già indicati dal giudice di primo grado (la gravità e le modalità del fatto e l'accurata programmazione) e dell'assenza di qualsivoglia elemento di carattere positivo, ciò anche con riferimento al comportamento processuale che, proprio perché il ricorrente si è limitato a esercitare legittimamente il diritto di difesa, risulta sul punto neutro. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 1.2.2. La doglianza relativa all'aumento operato per la recidiva non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Tale questione, infatti, non aveva costituito oggetto di appello. Nel caso di specie, il motivo è, pertanto, non consentito, perché le violazioni che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato, ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv). 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Andrea. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. Come risulta dalla lettura dei motivi di appello e del riepilogo degli stessi contenuto nella sentenza impugnata, infatti, l'attuale ricorrente aveva devoluto con l'atto di appello esclusivamente le questioni relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.628, comma 3 bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena (cfr. considerazioni sub 1.2.2.). Né, d'altro canto, come incidentalmente affermato in termini assertivi nel ricorso, può ritenersi che il motivo in punto di responsabilità proposto dal coimputato in appello potesse avere un effetto estensivo.La doglianza contenuta nell'atto di appello del Dattisi, infatti, si riferiva alla carenza di prove circa l'identificazione dello stesso, che nessuna incidenza aveva, né avrebbe potuto avere anche ove fosse stata accolta, in ordine alla responsabilità del D'Andrea. Nel merito, comunque, la doglianza è manifestamente infondata. La motivazione del provvedimento impugnato -anche solo considerando il riferimento alla ripresa del filmato in atti e alle considerazioni circa la condotta complessivamente tenuta dal D'Andria durante la rapina, caratterizzata da un cenno di accordo con esecutore materiale e dal susseguirsi degli squilli del telefono prima e dopo la commissione del reato- è infatti adeguata e coerente e pertanto non è sindacabile in questa sede. 2.2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, per le medesime considerazioni già esposte nel punto 1.2.1. è manifestamente infondata. Con specifico riferimento al D'Andrea, d'altro canto, oltre a quanto già indicato dal giudice di primo grado e alla considerazione che il comportamento processuale tenuto è del tutto neutro, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha anche valorizzato l'esistenza di un precedente che, se pure di natura contravvenzionale, è relativo al possesso di un'arma. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla "omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena inflitta con la sentenza di secondo grado". La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha evidenziato le ragioni per le quali ha quantificato la pena in misura superiore al minimo edittale. In specifico, infatti, il giudice di merito ha evidenziato di avere tenuto conto delle "modalità dei fatti, che rivelano l'accurata preparazione della rapina e dunque, a un tempo, la notevole intensità del dolo e l'elevato livello di capacità a delinquere", e ha quindi così adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha applicato a D'Andria la pena di anni quattro, mesi dieci e 1600 di multa, peraltro prossima al minimo al tempo previsto, pari a anni 4 e mesi sei. Sul punto, d'altro canto, il riferimento al diverso calcolo operato per il Dattisi non risulta conferente in quanto nel computo della pena da applicarsi allo stesso il giudice ha dovuto correttamente considerare l'incidenza delle aggravanti e della recidiva e, pertanto, di quanto previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi