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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 agosto 2025

Cassazione n. 12558/2026

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del 05/09/2025 del Tribunale di RagusaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con provvedimento del 5 settembre 2025, il Tribunale di Ragusa hadichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] concui si chiedeva l'annullamento del provvedimento di sequestro effettuato dallapolizia giudiziaria, in ottemperanza al decreto di perquisizione del PubblicoMinistero del 12 agosto 2025.Il Tribunale respingeva il rilievo difensivo in ordine alla presunta violazionedel termine di 10 giorni previsto, per la decisione sulla richiesta di riesame,dall'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo applicabile a tale termine ilregime di sospensione feriale dei termini processuali; dichiarava inammissibilel’istanza in quanto avente oggetto un mero verbale di sequestro redatto diiniziativa della p.g., mancando un decreto di convalida dello stesso atto o undecreto di sequestro autonomo.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata,con atto a firma del suo difensore.2.1.

Con primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett.c) cod.proc.pen.,violazione di norma processuale, stabilita a pena di nullità, per avere il Tribunaledeciso sull’istanza di riesame, oltre il termine di cui all'art. 324, comma 5, cod.proc. pen.2.2.

Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione deducendo che ilTribunale non avrebbe considerato che i carabinieri avevano redatto un verbaledi sequestro in data 14 agosto 2025 e che, stante la mancata convalida dellostesso, avrebbe dovuto procedere alla restituzione del bene.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.Il difensore ha insistito, con memoria, nell’accoglimento dello stesso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.Il primo motivo, con cui si sostiene l’illegittimità del provvedimentoimpugnato perché emesso in violazione dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen., èmanifestamente infondato.Occorre ricordare che la sospensione dei termini processuali relativa alperiodo feriale - disciplinata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e dall’art. 240-bisdisp. att. cod.proc.pen.- è applicabile ai procedimenti incidentali di impugnazionein materia di misure cautelari reali (Sez.

U, n. 5 del 20/04/1994, Rv. 197702).reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati di criminalitàorganizzata- fra cui non rientra il procedimento in esame nel quale si procede perun’ipotesi di furto- per i quali la sospensione dei termini procedurali durante ilperiodo feriale non opera (Sez.

U, n. 37501 del 15/07/2010, Rv. 247993;Sez. 3, n. 45550 del 18/05/2017, Rv. 271644 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5793 del03/02/2010, Rv. 246577).Consegue la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.1.IL secondo motivo è manifestamente infondato.Dagli atti risulta che il Pubblico Ministero ha emesso, in data 12 agosto 2025,un decreto di “perquisizione personale, locale ed informatica” nei confronti dellaricorrente, per il fondato motivo di ritenere che presso l’abitazione in uso allamedesima potesse rinvenirsi un telefono cellulare, marca Redmi ( cod. n.

IMEI861505061495327 e n. 861505061495335) costituente corpo del reato, o cosapertinente allo stesso, disponendo al contempo un “invito” alla medesima a“consegnare” il telefono cellulare suddetto.In data 14 agosto 2025, i carabinieri di Marina di Ragusa redigevano un verbaledi perquisizione, e verbale di sequestro, nel quale davano atto delle operazionicompiute e della consegna spontanea, da parte dell’indagata, del telefonocellulare che veniva “sottoposto a sequestro”.2.

Ciò premesso le doglianze difensive, che prendono avvio da una sequenzaoperativa diffusa nella prassi, sono manifestamente infondate.Nell’ipotesi in cui il pubblico ministero emette decreto di perquisizione, invitandol’indagato alla consegna spontanea dei beni costituenti corpo di reato ( o cosepertinenti al reato) e la polizia giudiziaria procede al sequestro dei beni, senzache tale sequestro sia seguito da una convalida da parte del pubblico ministero,ai sensi dell’art. 355 cod.proc.pen.l’unico rimedio opponibile dall’interessato ècostituito dall’opposizione al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art.263 comma 5 cod. proc.pen.È preclusa la possibilità di proporre istanza di riesame mancando un veroprovvedimento di sequestro del pubblico ministero, che costituisce presuppostoindefettibile del riesame, ai sensi dell’art. 324 comma 1 cod. proc. pen. ( secondocui la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data di «esecuzionedel provvedimento che ha disposto il sequestro»), non essendo impugnabile ilmero verbale della p.g.Con il decreto, che ha dato origine alla sequenza procedimentale in esame, ilpubblico ministero non ha disposto alcun vincolo di sequestro sul bene masoltanto una perquisizione, pur avendo formulato un invito alla consegna deltelefono cui l’indagata ha dato spontanea esecuzione; a tale decreto non ha fattoseguito alcuna convalida dell’operato della p.g.; a fronte di tale situazionel’indagata avrebbe potuto richiedere la restistuzione del bene al pubblicoministero, e, solo a seguito della mancata restituzione ai sensi dell'art. 355,comma 2, cod. proc. pen., proporre opposizione al giudice per le indaginipreliminari nell'ipotesi di diniego ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod.proc.pen.(così Sez. 2, Sentenza n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208; n. 4263 del 2006,Rv. 233625, n. 40657 del 2012, Rv. 253679; n. 39040 del 2013 Rv. 256327),per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n.9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n.10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01).Il sequestro della p.g., in assenza di convalida da parte dell’autorità giudiziariaprocedente nei termini fissati dall’art. 355 cod.proc.pen. è divenuto inefficace;d’altra parte, l’omissione della convalida non può costituire oggetto del giudiziodi riesame, spettando in prima battuta allo stesso pubblico ministero l’obbligo dirilevare la sopravvenuta inefficacia e, nel caso di inerzia di quest’ultimo,rimanendo l’interessato tutelato proprio dall’attivazione della procedura di cuiall’art. 263 cod.proc.pen.Consegue la manifesta infondatezza della doglianza concernente il difetto dimotivazione del provvedimento impugnato che risulta avere compiutamenteindividuato i termini della cornice normativa di riferimento.3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 05/09/2025 del Tribunale di RagusaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con provvedimento del 5 settembre 2025, il Tribunale di Ragusa hadichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] concui si chiedeva l'annullamento del provvedimento di sequestro effettuato dallapolizia giudiziaria, in ottemperanza al decreto di perquisizione del PubblicoMinistero del 12 agosto 2025.Il Tribunale respingeva il rilievo difensivo in ordine alla presunta violazionedel termine di 10 giorni previsto, per la decisione sulla richiesta di riesame,dall'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo applicabile a tale termine ilregime di sospensione feriale dei termini processuali; dichiarava inammissibilel’istanza in quanto avente oggetto un mero verbale di sequestro redatto diiniziativa della p.g., mancando un decreto di convalida dello stesso atto o undecreto di sequestro autonomo.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata,con atto a firma del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett.c) cod.proc.pen.,violazione di norma processuale, stabilita a pena di nullità, per avere il Tribunaledeciso sull’istanza di riesame, oltre il termine di cui all'art. 324, comma 5, cod.proc. pen.2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione deducendo che ilTribunale non avrebbe considerato che i carabinieri avevano redatto un verbaledi sequestro in data 14 agosto 2025 e che, stante la mancata convalida dellostesso, avrebbe dovuto procedere alla restituzione del bene.3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.Il difensore ha insistito, con memoria, nell’accoglimento dello stesso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.Il primo motivo, con cui si sostiene l’illegittimità del provvedimentoimpugnato perché emesso in violazione dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen., èmanifestamente infondato.Occorre ricordare che la sospensione dei termini processuali relativa alperiodo feriale - disciplinata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e dall’art. 240-bisdisp. att. cod.proc.pen.- è applicabile ai procedimenti incidentali di impugnazionein materia di misure cautelari reali (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Rv. 197702).reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati di criminalitàorganizzata- fra cui non rientra il procedimento in esame nel quale si procede perun’ipotesi di furto- per i quali la sospensione dei termini procedurali durante ilperiodo feriale non opera (Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Rv. 247993;Sez. 3, n. 45550 del 18/05/2017, Rv. 271644 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5793 del03/02/2010, Rv. 246577).Consegue la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.1.IL secondo motivo è manifestamente infondato.Dagli atti risulta che il Pubblico Ministero ha emesso, in data 12 agosto 2025,un decreto di “perquisizione personale, locale ed informatica” nei confronti dellaricorrente, per il fondato motivo di ritenere che presso l’abitazione in uso allamedesima potesse rinvenirsi un telefono cellulare, marca Redmi ( cod. n. IMEI861505061495327 e n. 861505061495335) costituente corpo del reato, o cosapertinente allo stesso, disponendo al contempo un “invito” alla medesima a“consegnare” il telefono cellulare suddetto.In data 14 agosto 2025, i carabinieri di Marina di Ragusa redigevano un verbaledi perquisizione, e verbale di sequestro, nel quale davano atto delle operazionicompiute e della consegna spontanea, da parte dell’indagata, del telefonocellulare che veniva “sottoposto a sequestro”.2. Ciò premesso le doglianze difensive, che prendono avvio da una sequenzaoperativa diffusa nella prassi, sono manifestamente infondate.Nell’ipotesi in cui il pubblico ministero emette decreto di perquisizione, invitandol’indagato alla consegna spontanea dei beni costituenti corpo di reato ( o cosepertinenti al reato) e la polizia giudiziaria procede al sequestro dei beni, senzache tale sequestro sia seguito da una convalida da parte del pubblico ministero,ai sensi dell’art. 355 cod.proc.pen.l’unico rimedio opponibile dall’interessato ècostituito dall’opposizione al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art.263 comma 5 cod. proc.pen.È preclusa la possibilità di proporre istanza di riesame mancando un veroprovvedimento di sequestro del pubblico ministero, che costituisce presuppostoindefettibile del riesame, ai sensi dell’art. 324 comma 1 cod. proc. pen. ( secondocui la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data di «esecuzionedel provvedimento che ha disposto il sequestro»), non essendo impugnabile ilmero verbale della p.g.Con il decreto, che ha dato origine alla sequenza procedimentale in esame, ilpubblico ministero non ha disposto alcun vincolo di sequestro sul bene masoltanto una perquisizione, pur avendo formulato un invito alla consegna deltelefono cui l’indagata ha dato spontanea esecuzione; a tale decreto non ha fattoseguito alcuna convalida dell’operato della p.g.; a fronte di tale situazionel’indagata avrebbe potuto richiedere la restistuzione del bene al pubblicoministero, e, solo a seguito della mancata restituzione ai sensi dell'art. 355,comma 2, cod. proc. pen., proporre opposizione al giudice per le indaginipreliminari nell'ipotesi di diniego ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod.proc.pen.(così Sez. 2, Sentenza n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208; n. 4263 del 2006,Rv. 233625, n. 40657 del 2012, Rv. 253679; n. 39040 del 2013 Rv. 256327),per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n.9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n.10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01).Il sequestro della p.g., in assenza di convalida da parte dell’autorità giudiziariaprocedente nei termini fissati dall’art. 355 cod.proc.pen. è divenuto inefficace;d’altra parte, l’omissione della convalida non può costituire oggetto del giudiziodi riesame, spettando in prima battuta allo stesso pubblico ministero l’obbligo dirilevare la sopravvenuta inefficacia e, nel caso di inerzia di quest’ultimo,rimanendo l’interessato tutelato proprio dall’attivazione della procedura di cuiall’art. 263 cod.proc.pen.Consegue la manifesta infondatezza della doglianza concernente il difetto dimotivazione del provvedimento impugnato che risulta avere compiutamenteindividuato i termini della cornice normativa di riferimento.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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