CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 21719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 16 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 ottobre 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che il ricorrente, con un unico motivo, deduce violazioni di legge e vizio della motivazione con riguardo all'articolo 192 cod. proc. pen., per aver affermato la responsabilità dell'imputato travisandone le dichiarazioni, che non furono di contenuto confessorio; considerato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequívocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837); rilevato che, nella specie, manca sia la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale, sia ogni considerazione in relazione alla decisività della prova che si ritiene travisata, sia l'adempimento dell'onere di allegazione; il Collegio, infatti, intende qui ribadire gli oneri gravanti sul ricorrente (nella specie inevasi), ovvero: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01); considerato che, per pacifico assunto giurisprudenziale, intanto il vizio del travisamento delle prove può essere dedotto in quanto il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, non mass.; Sez. 7, ord. n. 31077 del 08/07/2024, non mass.; Sez. 5, n. 12722 del 11/01/2024, non mass.); ritenuto che nella specie la relazione tra il ricorrente ed il luogo in cui fu rinvenuto lo stupefacente è stata fondata sull'analisi di ulteriori elementi di prova (p. 2 sentenza impugnata), e che quindi il ricorrente avrebbe dovuto non solo allegare l'atto ma anche valutarne l'incidenza rispetto al ragionamento probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M