CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 27601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativa-mente all’applicazione della recidiva e della pena sostitutiva; per l’inammissibilitàdel ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 19 gennaio 2026, la Corte di appello diRoma ha confermato la sentenza, emessa, in data 18 dicembre 2023, dal Giudicemonocratico del Tribunale di Roma, che, all’esito di giudizio abbreviato, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA], con la contestata recidiva, alla pena di mesi 10di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver illecitamente detenuto, per la cessione aterzi, g 7,8 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in otto bustinetermosaldate, occultate negli slip (commesso in data 22 agosto 2023).2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tra-mite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito sintetizzati con-formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., la inutilizzabilità della messaggistica estratta dalla polizia giudiziaria dal te-lefono del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di un decreto di sequestro, in violazione degli artt.191, comma 1, e 254 cod. proc. pen.Si rappresenta che tale censura è stata formulata anche in sede di appello,sulla base dell’orientamento ermeneutico formatosi a seguito della sentenza dellaCorte Cost. n. 170 del 2023, e che essa è stata disattesa con una generica affer-mazione di utilizzabilità di tutti gli atti di indagine, in ragione del rito prescelto, incontrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (sirichiama Sez. 4, n. 31878 del 20/06/2025, Farhane, non mass.).Si evidenzia che tale messaggistica, da cui emergerebbero, secondo la pro-spettazione accusatoria, trattative finalizzate alla vendita dello stupefacente, hacostituito l’elemento decisivo per l’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], nonessendo stati accertati ulteriori elementi sintomatici della destinazione allo spac-cio.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen, violazione dell’art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione,con riferimento all’applicazione della recidiva contestata.Si censura, in particolare, che la Corte di appello abbia rigettato la richiestadi esclusione della recidiva con motivazione apparente, limitandosi a elencare, ge-nericamente, le precedenti sentenze di condanna, senza motivare in ordine all’esi-stenza di un collegamento tra il fatto oggetto di imputazione e quelli oggetto delleprecedenti condanne, obliterando la circostanza che l’ultima condanna, per fattispecifici, risale al 2018 e che, dopo tale condanna, il ricorrente ha concluso, conesito positivo, un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali e un periodo dimessa alla prova.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanzeSi lamenta che i giudici di appello abbiano disatteso la richiesta, richiamandogenericamente la congruità del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravitàdei fatti contestati, tralasciando di valutare gli elementi evidenziati dalla difesa,quali la collaborazione con gli investigatori al momento dell’arresto, il costanterispetto delle prescrizioni relative alla misura cautelare applicatagli, l’aver intra-preso lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine alla mancata sosti-tuzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.Si lamenta, in particolare, che la Corte di appello abbia rigettato la richiesta,che aveva avuto anche il parere favorevole della Procura generale, proprio in ra-gione del regolare svolgimento dell’attività lavorativa intrapresa, con motivazioneapparente, formulando una prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni unica-mente sulla base dei precedenti penali, nonostante, dalla documentazione pro-dotta, emergesse che al ricorrente era già stata applicata dal Tribunale di sorve-glianza di Roma, con ordinanza del 25 giugno 2025, la misura della detenzionedomiciliare con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in relazione auna precedente condanna, a riprova della sua piena capacità di «autocustodirsi».Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. In data 15 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta fondato, con riferimento al quarto motivo, e inammissibilenel resto.2. Il primo motivo, con il quale si eccepisce l’inutilizzabilità della messaggisticaestratta dalla polizia giudiziaria dal telefono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], in assenzadi un decreto di sequestro dell’autorità giudiziaria, è aspecifico.2.1. Costituisce principio pacifico che la parte che intenda dedurre una nullitàovvero un’inutilizzabilità di atti processuali, ha lo specifico onere non solo di indi-care quali siano gli atti affetti dal vizio, ma anche, a pena di inammissibilità peraspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai finidella cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova, acquisitiillegittimamente, diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espun-zione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convinci-mento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; Sez. 5, n. 37660del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 – 01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024,Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218- 01).2.2. Nel caso in esame, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, difet-tando il requisito della decisività dei messaggi, dei quali si è eccepita l’inutilizzabi-lità, sulla complessiva tenuta della motivazione del provvedimento impugnato inordine al giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA].Diversamente da quanto dedotto sul punto dal ricorrente, la Corte territorialeè, infatti, pervenuta alla conferma delle conclusioni del primo giudice, in ordinealla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, sulla base di plurimi elementiprobatori, differenti da quelli emergenti dai messaggi (pag. 3 della sentenza im-pugnata), valorizzando, quali indici significativi della destinazione della sostanzaalla cessione a terzi, senza aporie logiche e in conformità ai principi più volte af-fermati in materia da questa Corte (Sez. 4, n. 18639 del 15/04/2025, Fiore, nonmass.; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991 – 01; Sez. 6, n.6575 del 10/01/2013, Mansi, Rv. 254575 – 01): la disponibilità, sulla pubblica via,mentre si trovava alla guida della sua autovettura, di 7,56 g di cocaina, da cuierano ricavabili, come accertato dalla consulenza chimico-tossicologica, 39 dosisingole medie; la suddivisione della droga in otto involucri; le modalità di occulta-mento (all’interno degli slip); il rinvenimento nella sua abitazione di strumenti peril confezionamento, costituiti da 21 bustine termosaldate identiche a quelle rinve-nute sulla sua persona.Alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito la difesa contrapponeuna ricostruzione diversa, ma non individua profili di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione.3. Il secondo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’ap-plicazione della recidiva, è manifestamente infondato.3.1. In premessa, va ribadito che «ai fini della rilevazione della recidiva, intesaquale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, enon come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali perdelitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusi-vamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consu-mati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenticondanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa siaindicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattorecriminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01).3.2. La Corte territoriale si è uniformata a tali principi, dando atto − sia purein modo stringato − della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della cir-costanza aggravante, sottolineando che i precedenti (analiticamente elencati), dacui l’imputato era gravato riguardavano quasi tutti (alla pari di quello in esame)reati in materia di stupefacenti, anche gravi (risultando una condanna per il reatodi cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e una pluralità di reati fine), e che l’ultimacondanna era relativa a fatti recenti commessi nel 2022, da considerare evidente-mente significativi della sua progressiva crescente pericolosità.4. Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze atte-nuanti generiche, è aspecifico.4.1. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circo-stanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice conl'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effettodella quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, an-che richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi-derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, che ha specificato che, al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi aprendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ri-tiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sic-ché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente).4.2. Nel caso in esame, con motivazione da ritenere congrua rispetto ai pre-detti principi, la Corte territoriale, nel richiamare sul punto la valutazione già svoltadal giudice di primo grado, ha specificamente preso in esame i parametri previstidall’art. 133 cod. pen., giungendo al diniego delle attenuanti generiche sulla basedella gravità del fatto e delle modalità di esecuzione dello stesso, come illustratenella parte relativa al giudizio di colpevolezza.A fronte di tale motivazione, risultano del tutto aspecifiche – in relazioneall’art. 133 cod. pen. – le considerazioni difensive inerenti ad un asserito compor-tamento collaborativo dell’imputato (peraltro escluso dal giudice di primo grado)e il comportamento successivo ai fatti.5. Il quarto motivo, riguardante il rigetto della richiesta di sostituzione dellapena detentiva con la detenzione domiciliare, è fondato.5.1. In linea di principio, questo Collegio ritiene di condividere il consolidatoorientamento di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo cui «In tema di san-zioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anchefacendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla lorovalutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motiva-zione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi dellafinalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidivae dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025,Held, Rv. 288658 - 01). Si è osservato che, ai sensi dell'art. 58, legge 24 novembre1981, n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice nell’applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale applicare,deve tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale», al fine divalutare se sia la più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile,anche attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione dialtri reati. Quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle penesostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penalidell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevo-lezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia dellapena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione ri-spetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023,Rv. 285381).Lo stesso principio è stato, ancor più di recente, ribadito da Sez. 6, n. 1034del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 – 01, sulla scorta delle chiare indica-zioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2025, che, nellaprospettiva di dare attuazione al «principio costituzionale del minimo sacrificio ne-cessario della libertà personale», ha ricordato che il legislatore ordinario ha altresìrimarcato che, nel selezionare la pena sostitutiva da applicare, «il giudice scegliequella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato conil minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'ap-plicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». Si è osservato che, su talescia, la Corte costituzionale ha evocato un «conseguente dovere di puntuale veri-fica – da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura disorveglianza – dell’effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria,dell’imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà per-sonale, e in particolare della detenzione in carcere», affermando che le pene so-stitutive «appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l’obiettivo dellasua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere».Tanto i principi costituzionali, quanto le chiare indicazioni della normativa dirango primario, attribuiscono, quindi, al giudice di cognizione la responsabilità diesercitare il potere discrezionale in materia sanzionatoria non soltanto con riferi-mento alla “dimensione” della sanzione, ma anche con riferimento alla “qualità”della stessa, in modo tale da trovare il “giusto” punto di equilibrio tra istanze po-tenzialmente in frizione tra loro (le istanze di retribuzione, le esigenze di preven-zione generale e di prevenzione speciale, da un lato; l’esigenza di assicurare laproporzionalità quali-quantitativa della sanzione, con il minor sacrificio necessariodella libertà personale, dall’altro lato).In coerenza con tale sistema il legislatore non si limita ad indicare i parametriche devono guidare l’esercizio della discrezionalità nella scelta della sanzione daapplicare in concreto, ma pretende che, delle decisioni assunte, si dia compiutamotivazione (come si ricava dalla lettura degli artt. 132 cod. pen., 58 legge n. 689del 1981, 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.).5.2. Nel caso in esame, tale onere non è stato congruamente assolto dallaCorte territoriale che, ai fini della non concessione della pena sostituiva, ha attri-buito rilievo esclusivo alla negativa personalità dell’imputato, dedotta dai suoi pre-cedenti, formulando in tal modo la prognosi di non ottemperanza delle prescrizionia lui imposte, senza alcun confronto reale con le circostanze emergenti dalla do-cumentazione prodotta dalla difesa (riguardanti l’applicazione di analoga sanzionesostitutiva in relazione ad altra condanna) e sulla loro apprezzabilità in concreto(anche attivando i propri poteri istruttori in ordine all’osservanza o meno dellamisura in atto) sotto il profilo dell’avvio di un percorso di risocializzazione.La motivazione sul punto risulta, quindi, meramente apparente, in quantofondata su affermazioni apodittiche e di genere, incorrendo nel vizio oggetto dicensura.6. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitata-mente all'applicazione della pena sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, secondo le indicazioni sopraesposte.7. All’annullamento della pronuncia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], limitatamenteall’applicazione della pena sostitutiva, la cui concessione sarà oggetto del giudiziodi rinvio, consegue la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsa-bilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicazionedella detenzione domiciliare sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio su questopunto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile ilricorso nel resto.Visto l'art. 624 cod. proc. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordineall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.Così deciso, il 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]