CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25076/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso proposto denunzia asseriti vizi di violazione di legge e di palese illogicità della motivazione - in relazione alla ritenuta riferibilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche al ricorrente, D'[OSCURATO:PERSONA] quale componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che la lettura del provvedimento impugnato - costituente un unicum con quello di primo grado confermato - dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, laddove l'elemento probatorio che si assume trascurato/travisato, e che nella prospettazione difensiva incrinerebbe la ricostruzione accusatoria, attiene alla diversa impostazione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe fatto parte del consiglio di amministrazione della cooperativa solo dal 2007 al 27.6.2008, circostanza che non consentirebbe di riferire anche a lui la tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (ma nella pronuncia impugnata alle pagg. 5, 7 e 8 si forniscono tutti i dettagli della vicenda, anche per la parte specificamente riguardante la posizione del D'Aniello - che aveva già proposto censure analoghe a quelle in scrutinio - ben più articolata di quanto si rappresenta in ricorso, che, nel tentativo di ridimensionare il ruolo dell'imputato, al fine di giustificare la sua estraneità al reato contestato, trascura di considerare, da un lato, che la corte territoriale ha analiticamente ricostruito la durata ben più estesa della sua carica di consigliere del c.d.a., e, dall'altro, che in ogni caso il curatore aveva dichiarato di aver ricevuto solo il libro giornale, il libro inventari, i registri iva per gli anni dal 2003 al 2008 e che non erano state consegnate le schede mastro relative agli anni dal 2006 al 2008, e che il libro giornale non era aggiornato e risultavano anche omesse le dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2008, sicchè non aveva potuto procedere ad una compiuta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e che una delle principali 'irregolarità' accertate consiste nella indicazione della somma fittizia di euro 103.842,66, risultante anche dai bilanci al 31/12/2006 e al 31/12/2007; somma che secondo quanto riferito dalla persona che teneva la contabilità negli anni 2007/2008 non esisteva ed era rimasta inserita fittiziamente nei bilanci proprio per evitare l'istanza di fallimento ovvero l'aumento del capitale sociale; circostanza, questa, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata a pag. 7, peraltro affermata da tutti gli imputati che ammettevano di essere a conoscenza del grave stato di insolvenza in cui versava la società, che esistevano debiti per oltre un milione di euro, che non c'erano soldi per soddisfare i creditori e che la somma di oltre 100.000 C era fittizia). 1.1. Il motivo è inammissibile anche perché si fonda su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; sicché con esso si pretende da questa Corte un vaglio nel merito non consentito in sede di legittimità.2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della , Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm