Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:337
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 aprile 2022 –
Universitat de Barcelona
(causa C
‑
464/21)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Clausola 2 e clausola 3, punto 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore a tempo determinato”»
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Lavoratore assunto in base a contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Riqualificazione, a titolo di sanzione, del rapporto di lavoro come rapporto di lavoro a tempo indeterminato non permanente – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2 e 3, punto 1)
(v. punti 22-26)
[OSCURATO:PERSONA] clausola 2 e la clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che un lavoratore che è stato legato al suo datore di lavoro del settore pubblico con contratti di lavoro consecutivi a tempo a tempo determinato e il cui rapporto di lavoro può essere riqualificato, a titolo di sanzione, come «rapporto di lavoro a tempo indeterminato non permanente» («indefinido no fijo»), rientra nell’ambito di applicazione di tale accordo quadro.