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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:337
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 aprile 2022 – Universitat de Barcelona (causa C ‑ 464/21) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Clausola 2 e clausola 3, punto 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore a tempo determinato”» Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Lavoratore assunto in base a contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Riqualificazione, a titolo di sanzione, del rapporto di lavoro come rapporto di lavoro a tempo indeterminato non permanente – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2 e 3, punto 1) (v. punti 22-26) [OSCURATO:PERSONA] clausola 2 e la clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che un lavoratore che è stato legato al suo datore di lavoro del settore pubblico con contratti di lavoro consecutivi a tempo a tempo determinato e il cui rapporto di lavoro può essere riqualificato, a titolo di sanzione, come «rapporto di lavoro a tempo indeterminato non permanente» («indefinido no fijo»), rientra nell’ambito di applicazione di tale accordo quadro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 aprile 2022 – Universitat de Barcelona (causa C ‑ 464/21) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Clausola 2 e clausola 3, punto 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore a tempo determinato”» Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Lavoratore assunto in base a contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Riqualificazione, a titolo di sanzione, del rapporto di lavoro come rapporto di lavoro a tempo indeterminato non permanente – Inclusione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2 e 3, punto 1) (v. punti 22-26) [OSCURATO:PERSONA] clausola 2 e la clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che un lavoratore che è stato legato al suo datore di lavoro del settore pubblico con contratti di lavoro consecutivi a tempo a tempo determinato e il cui rapporto di lavoro può essere riqualificato, a titolo di sanzione, come «rapporto di lavoro a tempo indeterminato non permanente» («indefinido no fijo»), rientra nell’ambito di applicazione di tale accordo quadro.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris