Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19932/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, a dispetto dell'assunto difensivo, basato sull'assenza dell'imputato CC giudizio di primo grado, con conseguente 'estensione' del termine per proporre appello, ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., risulta dall'esame degli atti (consentito a questa Corte in ragione della natura in procedendo dell'eccezione sollevata: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) che all'udienza del 7 luglio 2023 l'imputato è comparso e che il giudice ne ha conseguentemente revocata l'assenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, a dispetto dell'assunto difensivo, basato sull'assenza dell'imputato CC giudizio di primo grado, con conseguente 'estensione' del termine per proporre appello, ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., risulta dall'esame degli atti (consentito a questa Corte in ragione della natura in procedendo dell'eccezione sollevata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) che all'udienza del 7 luglio 2023 l'imputato è comparso e che il giudice ne ha conseguentemente revocata l'assenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 19932/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris