CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25116/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato, Deve essere, in proposito, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); rilevato che, nel caso di specie, la Corte di merito, pur non affrontando espressamente la richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione attenuata, ha evidenziato la gravità del fatto in considerazione dell'elevato numero di capi contraffatti e della negativa personalità del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio), tale valutazione di fatto, coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, comporta l'implicito rigetto della doglianza relativa al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. e la manifesta infondatezza dell'eccepita carenza di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il