CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; (!, t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione avanzata da Paulina [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Catania in data 19 novembre 2008. A ragione della decisione, il giudicante ha osservato che la concessione del beneficio richiesto era da ritenersi superflua, in quanto l'effetto estintivo connesso all'istituto della riabilitazione era in toto equivalente a quello già perfezionatosi in virtù dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, denunciando, con unico motivo, violazione ed erronea interpretazione degli artt. 178 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. Si duole la ricorrente che il Presidente del Tribunale di sorveglianza abbia fondato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza sull'erroneo presupposto dell'assoluta equivalenza degli effetti della riabilitazione con quelli di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., peraltro adeguandosi ad un orientamento giurisprudenziale assai risalente e da tempo superato. Deduce, al riguardo, che per l'estinzione del reato conseguente al patteggiamento è sufficiente la mancata commissione di reati nei termini stabiliti dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., laddove ai fini della riabilitazione sarebbe necessaria anche una valutazione discrezionale del giudice circa l'effettiva meritevolezza del beneficio, da effettuarsi tenendo conto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato e del suo completo ravvedimento. Inoltre, il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto affermare la sussistenza dell'interesse della ricorrente alla pronuncia di cui all'art. 178 cod. pen., in quanto il fine ultimo dell'istanza in esame sarebbe stato quello di ottenere la cittadinanza italiana, per il riconoscimento della quale la normativa richiede specificamente il provvedimento di riabilitazione, non essendo sufficiente il semplice effetto estintivo di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in adesione alle ragioni esposte in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Ritiene il Collegio di dar seguito al condivisibile orientamento ermeneutico affermato da questa Corte nel superare il difforme, più risalente, orientamento, richiamato dal giudice di merito (ed espresso da Sez. 1, n. 44665 del 15/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230072; Sez. 1, n. 584 del 31/1/2000, P.G. in proc. Chiarucci, Rv. 215972 e Sez. 1, n. 534 del 19/2/1999, Martellini, Rv. 212990). Il più convincente filone interpretativo, sviluppatosi successivamente (espresso da Sez. 1, n. 35893 del 18/7/2012, Lufino, Rv. 253185; Sez. 1, n. 31089 del 18/6/2009, Ruzzu, Rv. 244314 e Sez. 1, n. 28469 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Xhafaj), ha riconosciuto l'interesse ad ottenere la riabilitazione, pur in presenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., sotto due profili: a) quando il richiedente agisca in un momento antecedente al completo decorso del termine di cinque anni, previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. per il maturarsi dei presupposti della estinzione del reato (la riabilitazione, infatti, oggi può chiedersi tre anni dopo la data in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta); b) perché la pronuncia di riabilitazione postula un ampio accertamento circa il completo ravvedimento del soggetto, da condurre attraverso la valutazione del suo comportamento nel periodo intercorso tra l'espiazione della pena inflitta e il momento della decisione e manifestatosi anche nell'eliminazione delle conseguenze civili del reato, quando possibile. Ed invero, l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e, quindi, il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella pronuncia di estinzione del reato. L'apprezzamento di tali profili fattuali, presupposto della riabilitazione, nonché la conseguente possibilità di ottenere l'iscrizione nel casellario della relativa pronuncia, secondo quanto stabilito dall'art. 686, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione modificata dal d.P.R. n. 313/2002, che lo ha abrogato e sostituito con diversa previsione, devono essere, pertanto, ritenuti idonei a conferire l'interesse sostanziale per accordare la riabilitazione anche al condannato la cui pena sia stata, medio tempore, estinta per effetto della norma di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Va aggiunto che, nel caso in esame, sussiste un altro profilo di interesse a sostegno dell'istanza di riabilitazione, ovvero il fine di poter ottenere la cittadinanza italiana, rispetto al quale la riabilitazione concessa, a differenza dalla pronuncia di estinzione del reato, fa venir meno, ai sensi dell'art. 6, comma 3, I. 5 febbraio 1991 n. 92, gli effetti preclusivi derivanti dalle sentenze di condanna per i reati previsti dal comma 1, lett. a) e b), dello stesso articolo. 3. Da tanto discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania, da svolgersi ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. attenendosi ai principi di diritto richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 13 sette