CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 dicembre 2018
Cassazione n. 07767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18490/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro CITTA' [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente con mandato - avverso la SENTENZA n. 6714/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 13/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi di tariffa, con riferimento alla controricorrente, mentre nulla è a disporsi riguardo al Ministero, essendosi il medesimo limitato alla costituzione senza svolgimento di attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.051,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di