CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 08803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore [OSCURATO:PERSONA]; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) ai fini dell’impugnazione di un avviso di pagamento fondato su tre cartelle esattoriali non opposte. La domanda, nel contraddittorio delle parti, venne accolta in primo grado per ritenuta inammissibilità della notifica ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973 delle cartelle. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) propose impugnazione, e la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la accolse e la domanda del Terzitta venne rigettata, per ritenuta validità non solo della notifica dell’avviso, ma pure per regolarità delle notifiche delle tre cartelle, per ritenuta genericità della contestazione della conformità delle copie, non necessità di produzione in giudizio delle cartelle, insussistenza dei vizi formali dell’intimazione (presenza indicazione autorità cui rivolgersi, sanatoria nullità mancanza termine, non previsione sulla base delle previsioni di legge e normativa secondaria all’epoca vigenti delle generalità del responsabile, inammissibilità in sede contenziosa di questioni di cumulo di cui all’art. 483 cod. proc. civ.) e con conseguente condanna del Terzitta alle spese del doppio grado in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con atto affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 26807/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26807/2019 Numero sezionale 71/2022 Numero di raccolta generale 8803/2022 Resiste con controricorso L’Agenzia delle Entrate Riscossione, Data pubblicazione 17/03/2022 difesa dall’Avvocatura dello Stato. Per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risulta il deposito di memorie e il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura come segue la sentenza della Corte di Appello di Cagliari. Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e vizi motivazionali, in quanto [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non era ufficiale della riscossione, ma solo agente e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non esisteva al tempo delle notifiche contestate; errore di fatto, in quanto le notifiche furono eseguite a mani e non a mezzo posta nonché omessa pronuncia su contestazione di consegna da parte di messo notificatore di [OSCURATO:SOCIETA].; violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 per carenza del potere notificatorio in capo ai dipendenti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente inesistenza della notifica; statuizione di ritenuta non necessità della CAN (Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]) errata, in quanto in forza dell’art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982 occorreva dare avviso di avvenuta notifica. Il secondo mezzo pone, pure ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 del codice di rito, censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e vizi motivazionali, in quanto: era stata eccepita inesistenza del titolo ed [OSCURATO:SOCIETA]. doveva produrre le cartelle e i ruoli e le prove di notifica (relate e raccomandate), non essendo sufficienti i soli avvisi di ricevimento; era stata analitica la contestazione della non conformità. Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 26807/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26807/2019 Numero sezionale 71/2022 Numero di raccolta generale 8803/2022 Il terzo mezzo pone censura di violazione dell’art. 360, comma Data pubblicazione 17/03/2022 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., in relazione, ancora, all’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 3 della l. n. 241 del 07/08/1990 e vizi motivazionali, non essendo stato assolto il contenuto minimo dell’atto ai sensi della l. n. 241 del 1990 e non erano allegati gli atti prodromici, mancava idonea indicazione autorità cui rivolgersi e generica indicazione del responsabile del procedimento e generale carenza dei requisiti formali nell’intimazione. Il quarto mezzo pone nuovamente censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 del codice di rito e deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 483 cod. proc. civ. e vizi motivazionali, in quanto era illegittimo il cumulo della minacciata esecuzione con altre azioni intraprese o minacciate. Infine, il quinto motivo pone censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 96 cod. proc. civ., afferma vizi motivazionali, ed assume che era stata malamente rigettata in appello la doglianza sulla compensazione delle spese di lite in primo grado per carenza di specifica censura, competeva il contributo unificato ed [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere condannata almeno al pagamento del contributo unificato e l’iscrizione a ruolo in primo grado, ivi soccombendo e le era preclusa la costituzione in appello con avvocato del libero foro. In via preliminare il Collegio rileva che le censure spese nei cinque motivi di ricorso sono fuse in un groviglio, pressoché inestricabile, di questioni di fatto e questioni di diritto (come dimostra la stessa intestazione di tutti e cinque i mezzi con riferimento ai nn. 3, 4 e 5 del comma primo dell’art. 360 del codice di rito, ossia con riferimento a tutte le ragioni censire compendiate da detta norma, con esclusione di quelle di giurisdizione e di competenza, di cui ai nn. 1 e 2). A tanto consegue il difetto di Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 26807/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26807/2019 Numero sezionale 71/2022 Numero di raccolta generale 8803/2022 specificità per le molteplici censure di ciascun motivo, tra loro Data pubblicazione 17/03/2022 eterogenee, riferite anche al vecchio testo del n. 5, comunque ognuna priva di adeguato riscontro e richiamo con gli atti del giudizio di primo grado. Esaminando partitamente i motivi, e fermo restando il superiore rilievo di aspecificità, il ricorso è, comunque, infondato e inammissibile. Il primo motivo deduce un’argomentazione consistente nella distinzione tra agente e ufficiale della riscossione. Esso è, in detta parte, infondato poiché comunque l’art. 26 del d.P.R. n.602 del 1973 è riferibile al soggetto che procede in via esattoriale e, pertanto, all’epoca della notificazione delle cartelle impugnate ad [OSCURATO:SOCIETA]. Il mezzo è, altresì, inammissibile perché deduce un errore (non di diritto ma) revocatorio – e come tale inammissibile in questa sede – sulle modalità di notifica, e comunque il motivo, nella detta parte, è privo di autosufficienza. Il motivo è inoltre infondato in punto di necessità della CAN in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente affermato che la detta comunicazione non era necessaria, in quanto la notifica era stata effettuata non a mezzo posta. Il secondo motivo è infondato, sulla base della ferma giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 21533 del 15/09/2017 Rv. 645709 – 02, in motivazione): «in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 26807/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26807/2019 Numero sezionale 71/2022 Numero di raccolta generale 8803/2022 consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di Data pubblicazione 17/03/2022 cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione)». La contestazione di non conformità delle copie delle cartelle è stata correttamente ritenuta generica dalla Corte territoriale, né in questa sede risultano adeguatamente riportate le asserite contestazioni come mosse nella fase d’impugnazione di merito. Il terzo motivo è del pari infondato, stante la motivazione della Corte d’Appello in punto di specificità della disciplina dell’avviso di mora (intimazione di pagamento) sulla base di specifico modello ministeriale, di corretta indicazione dei termini per impugnare e del responsabile e inoltre, in punto di sanatoria a seguito della stessa proposizione della domanda da parte del Terzitta, in quanto prova dell’intervenuta compiuta conoscenza degli atti e dei termini per reagire avverso essi. Il quarto mezzo è inammissibile in quanto la Corte territoriale si è attestata sull’affermazione che l’art. 483 cod. proc. civ. va azionato solo davanti al giudice dell’esecuzione e non è uno strumento spendibile in sede di cognizione (in tema si veda, in via generale, sul concorso tra rimedi di cui agli artt. 483 e 496 cod. proc. civ. in ambito endoesecutivo Cass. n. 18533 del 03/09/2007 Rv. 598813 - 01), posto che sull’istanza del debitore il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza che sarà impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 02487 del 19/02/2003 Rv. 561045 - 01). Infine, il quinto mezzo è inammissibile in quanto la censura alle statuizioni sulla sentenza di primo grado è stata travolta da quella di riforma in appello, mentre sono pure del tutto inammissibili, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, le censure relative al cd. raddoppio del contributo unificato (dovendo il giudice ordinario Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 26807/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26807/2019 Numero sezionale 71/2022 Numero di raccolta generale 8803/2022 limitarsi a dare atto della sussistenza dei relativi presupposti Data pubblicazione 17/03/2022 processuali: Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020). Il quinto mezzo è, altresì, privo di autosufficienza anche sulla non novità della doglianza sulla costituzione a mezzo avvocato libero foro. Deve, inoltre ribadirsi che la parte vittoriosa in una fase processuale non può essere gravata delle spese di lite, ma ciò non esclude che le spese siano compensate dal giudice della detta fase, che offra di ciò adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e che detta statuizione possa essere successivamente superata dall’esito della fase d’impugnazione, come accaduto nella specie. Il ricorso, nel riscontro di ipotesi di infondatezza e inammissibilità delle censure, deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.100,00, oltre rimborso spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ud. 18/01/2022 PU R.G.N. 26807/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 26807/2019 Numero sezionale 71/2022 Numero di raccolta generale 8803/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 18 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 26807/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a