CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 21644/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 24/1/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 24/1/2024 dal Tribunale di Noia . Propone ricorso personale per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato poiché il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] p sellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GA4CEL.LARIA SECONDA SEZIONE PENALE:L 30 MAG. 2021, [OSCURATO:PERSONA]