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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1979

Cassazione n. 05824/2023

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seguente ORDINANZA L sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/06/1979 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza del 22.11.2021 ora impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 648 e 497 bis cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando l'errata applicazione di legge e vizi motivazionali.

Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Tenuto conto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. aria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA L sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/06/1979 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza del 22.11.2021 ora impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 648 e 497 bis cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando l'errata applicazione di legge e vizi motivazionali. Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Tenuto conto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. aria
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