CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05502/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 809/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37267/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il giudice a quo ha opportunamente rivalutato la legalità della pena inflitta al ricorrente per il delitto di rapina impropria aggravata, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità – e ha ineccepibilmente escluso che l’occorso potesse essere ricondotto alla fattispecie di nuovo conio, in ragione del pericolo creato per l’incolumità della vittima e della persistenza dell’agire criminoso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5502/2025 Roma, lì, 10/02/2025 che, a fronte di ciò, le doglianze oggetto dei connessi motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, non possono trovare ingresso in questa sede, giacché dirette alla rivisitazione di un giudizio di fatto, incensurabilmente argomentato; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]