Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2020
ECLI:EU:T:2020:336
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0640_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / ECHA
(causa T‑640/19)
«Ricorso di annullamento – REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica il 4-tert-butilfenolo come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco – Eccezione di irricevibilità – Atto non impugnabile – Atto puramente esecutivo – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che include una sostanza, in quanto estremamente preoccupante, nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59)
(v. punti 28‑30, 33, 34, 36, 41‑43)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Atto dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che include una sostanza, in quanto estremamente preoccupante, nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59)
(v. punti 44‑47)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione ED/71/2019 dell’ECHA, in quanto include il 4-tert-butilfenolo, come sostanza estremamente preoccupante, nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (
GU 2006, L 396, pag. 1
; rettifica in
GU 2007, L 136, pag. 3
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania, del Regno di Svezia e della Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, SI Group – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.
4)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH, SI Group – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la Repubblica federale di Germania, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.