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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04567/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24677del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] cooperative lavoratori ausiliari del traffico – Società consortile cooperativa stabile (già [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], variazione di denominazione giusto verbale assembleare del 30-11- 2021, dott.

Not. [OSCURATO:PERSONA], rep. 734, matr. 528, registrato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 60513, serie 1T, nonché, iscritto alla Camera di commercio di Bologna il 14-02-202), cod. fisc. 00424610582, corrente in Bologna alla via Calzoni 1-3 (cap 40128), in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 65A 26A 944E - avv.agnoli @ ordineavvocatibopec.it – fax: 051.58.57.63), ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 69H30 H501S – guidofiorentino @ ordineavvocatiroma.org – fax: 06.94.80.07.14), in Roma alla via Tibullo 10 (cap 00193), giusta separata procura.

Ricorrente contro Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, Istituto comprensivo “F. [OSCURATO:PERSONA]”, in persona del Rappresentante legale pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:TELEFONO] e PEC: ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 615 depositata il 16 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] cooperative lavoratori ausiliari del traffico Società consortile (Ciclat) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Ancona il Ministero dell’istruzione e del merito e l’[OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento di euro 26.508,64, quale residuo corrispettivo dovuto a titolo di servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie presso gli Istituti scolastici, documentato dalle fatture n° 16382 e 16442 del 2011.

Nella contumacia dei convenuti, il giudice adito respingeva la domanda. 2.-L’appello del Consorzio, sempre nella contumacia dei convenuti, veniva rigettato dalla Corte territoriale di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe.

Osservava il secondo giudice, applicando il principio della ragione più liquida, che tramite d.l. 8 aprile 2013, n° 35 era stato disposto un sistema di ricognizione e pagamento dei debiti della P.A. al 31 dicembre 2012, che prevedeva la segnalazione da parte degli enti debitori.

L’istituto aveva segnalato al Ministero il mancato pagamento delle fatture n° 16382 e n° 16442, ma il Consorzio ne aveva omessa la comunicazione in quanto erroneamente considerate saldate tramite il mandato di pagamento emesso dalla scuola a fronte di altre fatture (ovvero le n° 795, 1940 e 3358 del 2013).

Infatti, in calce alla contabile (doc. n° 19), con la quale la banca comunicava al Consorzio l’accredito di euro 39.762,96 in pagamento delle fatture n° 795, 1940 e 3558 del 2013, era stato aggiunta la seguente dicitura: “chiuse dalla contabilità Ciclat la 16382/2011 e 16442/2011 e 795/2013 pertanto rimangono sospese 1940/2013 e 3558/2013”.

Da quanto esposto si ricavava che il Consorzio, disattendendo l’imputazione indicata dall’Istituto debitore (fatture n° 795, 1940 e 3558 del 2013) e in violazione dell’art. 1193 cod. civ., aveva imputato il pagamento ricevuto alle fatture n° 16382 e 16442, considerandole, dunque, come saldate.

Tale imputazione era stata però recepita dal Ministero debitore, il quale aveva imputato i pagamenti alle fatture 16382/2011 e 16442/2011, apponendo la dicitura “€ 0 incassata” e il creditore aveva accettato la diversa e successiva imputazione del debitore “mediante la quietanza apposta all’accordo”.

Ne derivava che le fatture azionate dovevano considerarsi pagate. 3.- Ricorre per cassazione il Consorzio, affidando il gravame ad un solo motivo.

Resistono il Ministero e l’Istituto, che concludono per l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo ed unico motivo il Consorzio lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La Corte d’appello, nel ritenere (solamente) che tramite l’accordo del 26 giugno 2013 le parti abbiano concordato di attribuire al pagamento dell’08 aprile 2013 effetto solutorio sulle fatture del 2011 (oltre che alla fattura 795 del 2013), aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di Ciclat riproposta in entrambi i gradi di giudizio di vedersi riconosciuto – in ogni caso – il corrispettivo residuo di 26.508,64, indipendentemente dalla riferibilità dello stesso alle fatture del 2011 o del 2013. 5.-Il ricorso è per più ragioni inammissibile.

Anzitutto manca la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di gravame (art. 366 n° 3 cod. proc. civ.).

La mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex multis: Cass. sez.

I, 19 aprile 2024, n° 10594).

Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente.

Ora, sol che si legga il ricorso, si può agevolmente notare che, dopo aver riassunto l’antefatto (paragrafo A), il ricorrente ha esposto quanto dedotto con l’atto introduttivo di primo grado riportando le sole conclusioni, ossia senza illustrare la causa petendied il petitum della sua domanda (paragrafo B).

Peraltro, in tale paragrafo risultano anche promiscuamente svolte considerazioni che avrebbero dovuto far più propriamente parte della illustrazione delle ragioni di cassazione della sentenza gravata.

Anche il paragrafo sub C) soffre della stessa carenza, posto che vengono riportate le sole conclusioni cui è giunto il giudice del primo grado, senza illustrazione degli snodi logici essenziali a comprenderne il ragionamento.

Analoga struttura ha il paragrafo D), dedicato alla statuizione di secondo grado, nel quale, dopo aver trascritto le conclusioni, il ricorrente inserisce considerazioni non agevolmente comprensibili che avrebbero dovuto trovare più acconcia collocazione nella illustrazione delle ragioni del motivo.

Infine, anche a tacere della mancanza del requisito previsto dall’art. 366 n° 3 cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza.

La Corte territoriale, infatti, ha accertato che il pagamento eseguito dal Ministero era stato imputato alle fatture n° 16382 e 16442 del 2011 e che tale imputazione era stata accettata dal creditore: donde l’insussistenza del credito portato dalle fatture azionate in giudizio.

Il ricorrente, al fine di contrastare tale conclusione, allega di aver comunque chiesto sin dal primo grado la condanna dei convenuti al pagamento del residuo e che un importo era effettivamente ancora dovuto, anche se, per coerenza con la decisione d’appello, ora andrebbe riferito alle fatture 1940 e 3558 del 2013.

Nondimeno, la questione non risulta trattata nella sentenza ed il ricorrente non trascrive gli atti di citazione di primo e di secondo grado nei quali essa sarebbe stata prospettata, come invece impone l’art. 366 n° 6 cod. proc. civ., sempre a pena di inammissibilità.

Da ultimo, va aggiunto, per completezza, un ulteriore motivo di inammissibilità.

Infatti, anche ammesso che la domanda indicata in motivo sia stata formulata avanti al primo giudice, l'omessa pronuncia su di essa in cui questo sarebbe incorso, avrebbe dovuto essere fatta valere con i motivi di appello e dalla narrativa della sentenza questo non risulta.

6. Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 26,5 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente grado, che liquida in euro 4.000,00oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24677del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] cooperative lavoratori ausiliari del traffico – Società consortile cooperativa stabile (già [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], variazione di denominazione giusto verbale assembleare del 30-11- 2021, dott. Not. [OSCURATO:PERSONA], rep. 734, matr. 528, registrato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 60513, serie 1T, nonché, iscritto alla Camera di commercio di Bologna il 14-02-202), cod. fisc. 00424610582, corrente in Bologna alla via Calzoni 1-3 (cap 40128), in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 65A 26A 944E - avv.agnoli @ ordineavvocatibopec.it – fax: 051.58.57.63), ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 69H30 H501S – guidofiorentino @ ordineavvocatiroma.org – fax: 06.94.80.07.14), in Roma alla via Tibullo 10 (cap 00193), giusta separata procura. Ricorrente contro Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, Istituto comprensivo “F. [OSCURATO:PERSONA]”, in persona del Rappresentante legale pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:TELEFONO] e PEC: ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 615 depositata il 16 aprile 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] cooperative lavoratori ausiliari del traffico Società consortile (Ciclat) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Ancona il Ministero dell’istruzione e del merito e l’[OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamento di euro 26.508,64, quale residuo corrispettivo dovuto a titolo di servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie presso gli Istituti scolastici, documentato dalle fatture n° 16382 e 16442 del 2011. Nella contumacia dei convenuti, il giudice adito respingeva la domanda. 2.-L’appello del Consorzio, sempre nella contumacia dei convenuti, veniva rigettato dalla Corte territoriale di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe. Osservava il secondo giudice, applicando il principio della ragione più liquida, che tramite d.l. 8 aprile 2013, n° 35 era stato disposto un sistema di ricognizione e pagamento dei debiti della P.A. al 31 dicembre 2012, che prevedeva la segnalazione da parte degli enti debitori. L’istituto aveva segnalato al Ministero il mancato pagamento delle fatture n° 16382 e n° 16442, ma il Consorzio ne aveva omessa la comunicazione in quanto erroneamente considerate saldate tramite il mandato di pagamento emesso dalla scuola a fronte di altre fatture (ovvero le n° 795, 1940 e 3358 del 2013). Infatti, in calce alla contabile (doc. n° 19), con la quale la banca comunicava al Consorzio l’accredito di euro 39.762,96 in pagamento delle fatture n° 795, 1940 e 3558 del 2013, era stato aggiunta la seguente dicitura: “chiuse dalla contabilità Ciclat la 16382/2011 e 16442/2011 e 795/2013 pertanto rimangono sospese 1940/2013 e 3558/2013”. Da quanto esposto si ricavava che il Consorzio, disattendendo l’imputazione indicata dall’Istituto debitore (fatture n° 795, 1940 e 3558 del 2013) e in violazione dell’art. 1193 cod. civ., aveva imputato il pagamento ricevuto alle fatture n° 16382 e 16442, considerandole, dunque, come saldate. Tale imputazione era stata però recepita dal Ministero debitore, il quale aveva imputato i pagamenti alle fatture 16382/2011 e 16442/2011, apponendo la dicitura “€ 0 incassata” e il creditore aveva accettato la diversa e successiva imputazione del debitore “mediante la quietanza apposta all’accordo”. Ne derivava che le fatture azionate dovevano considerarsi pagate. 3.- Ricorre per cassazione il Consorzio, affidando il gravame ad un solo motivo. Resistono il Ministero e l’Istituto, che concludono per l’inammissibilità dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo ed unico motivo il Consorzio lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La Corte d’appello, nel ritenere (solamente) che tramite l’accordo del 26 giugno 2013 le parti abbiano concordato di attribuire al pagamento dell’08 aprile 2013 effetto solutorio sulle fatture del 2011 (oltre che alla fattura 795 del 2013), aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di Ciclat riproposta in entrambi i gradi di giudizio di vedersi riconosciuto – in ogni caso – il corrispettivo residuo di 26.508,64, indipendentemente dalla riferibilità dello stesso alle fatture del 2011 o del 2013. 5.-Il ricorso è per più ragioni inammissibile. Anzitutto manca la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di gravame (art. 366 n° 3 cod. proc. civ.). La mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex multis: Cass. sez. I, 19 aprile 2024, n° 10594). Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Ora, sol che si legga il ricorso, si può agevolmente notare che, dopo aver riassunto l’antefatto (paragrafo A), il ricorrente ha esposto quanto dedotto con l’atto introduttivo di primo grado riportando le sole conclusioni, ossia senza illustrare la causa petendied il petitum della sua domanda (paragrafo B). Peraltro, in tale paragrafo risultano anche promiscuamente svolte considerazioni che avrebbero dovuto far più propriamente parte della illustrazione delle ragioni di cassazione della sentenza gravata. Anche il paragrafo sub C) soffre della stessa carenza, posto che vengono riportate le sole conclusioni cui è giunto il giudice del primo grado, senza illustrazione degli snodi logici essenziali a comprenderne il ragionamento. Analoga struttura ha il paragrafo D), dedicato alla statuizione di secondo grado, nel quale, dopo aver trascritto le conclusioni, il ricorrente inserisce considerazioni non agevolmente comprensibili che avrebbero dovuto trovare più acconcia collocazione nella illustrazione delle ragioni del motivo. Infine, anche a tacere della mancanza del requisito previsto dall’art. 366 n° 3 cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza. La Corte territoriale, infatti, ha accertato che il pagamento eseguito dal Ministero era stato imputato alle fatture n° 16382 e 16442 del 2011 e che tale imputazione era stata accettata dal creditore: donde l’insussistenza del credito portato dalle fatture azionate in giudizio. Il ricorrente, al fine di contrastare tale conclusione, allega di aver comunque chiesto sin dal primo grado la condanna dei convenuti al pagamento del residuo e che un importo era effettivamente ancora dovuto, anche se, per coerenza con la decisione d’appello, ora andrebbe riferito alle fatture 1940 e 3558 del 2013. Nondimeno, la questione non risulta trattata nella sentenza ed il ricorrente non trascrive gli atti di citazione di primo e di secondo grado nei quali essa sarebbe stata prospettata, come invece impone l’art. 366 n° 6 cod. proc. civ., sempre a pena di inammissibilità. Da ultimo, va aggiunto, per completezza, un ulteriore motivo di inammissibilità. Infatti, anche ammesso che la domanda indicata in motivo sia stata formulata avanti al primo giudice, l'omessa pronuncia su di essa in cui questo sarebbe incorso, avrebbe dovuto essere fatta valere con i motivi di appello e dalla narrativa della sentenza questo non risulta. 6. Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 26,5 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente grado, che liquida in euro 4.000,00oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente dell
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