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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31562/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26598/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1030/2022 depositata il 15/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso (relativo ad avviso Imu 2012 per gli effetti di cui alla sentenza C.Cost. n. 209/22);

2. il Comune è rimasto intimato.

4. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dal difensore munito di procura speciale); con la rinuncia al ricorso il ricorrenteha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo .

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione dell’ente creditore.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26598/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1030/2022 depositata il 15/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso (relativo ad avviso Imu 2012 per gli effetti di cui alla sentenza C.Cost. n. 209/22); 2. il Comune è rimasto intimato. 4. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dal difensore munito di procura speciale); con la rinuncia al ricorso il ricorrenteha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo . Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione dell’ente creditore. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionaleimpedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione d
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