CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 17958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/1975avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di Appello di BariEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria scritta in atti;sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto per ilLafornara, in sostituzione anche dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bariper il [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi dei ricorsi, con particolareriferimento all’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 11/09/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza emessa con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Bari in data15/06/2023, con la quale gli imputati appellanti [OSCURATO:PERSONA] e TommasoLafornara erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili,il [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui ai capi 1) e 3) – furto ex art. 624 e 625, n.2, cod. pen.e ricettazione – e, il [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui ai capi 4) e 5) – simulazione di reatoe truffa assicurativa.2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione i difensoridi fiducia degli imputati.2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce: l’inosservanza dellalegge penale per l’omessa statuizione di improcedibilità per mancanza di querelain relazione al reato di furto di energia elettrica contestato al capo 1; la violazionedi legge circa le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rese nella forma dellesommarie informazioni testimoniali dinanzi alla P.G., da ritenersi inutilizzabili inquanto all’epoca sussistevano elementi per ritenere che lo stesso dovesse essereascoltato in qualità di indagato, con le garanzie di legge; violazione di legge e viziodi motivazione per la mancata riqualificazione della ricettazione contestata al capo3) nella simulazione di cui al capo 4), trattandosi di condotta finalizzata adagevolare la commissione del reato di truffa assicurativa; vizio di motivazione inordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio.2.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono articolati due motivi di ricorsi,con i quali si eccepisce:la violazione di legge (artt. 191, 438, comma 6-bis, 63 cod. proc. pen.) perl’inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità dipersona informata sui fatti il 13 marzo 2019 mentre, a tale data, erano già emersiindizi di reità a suo carico, alla stregua di quanto riportato nella comunicazione delgiorno 8 giugno 2019 del Commissariato di Monopoli (la circostanza che il giorno11 marzo 2019 il [OSCURATO:PERSONA] si fosse presentato presso gli uffici di Polizia, riferendodi essere a conoscenza che parti della sua vettura erano state sequestrate, erasembrata ambigua, con conseguente invito a presentarsi in seguito per chiarirealcuni punti della vicenda; inoltre, l’esposizione dei fatti era risultata fantasiosa epoco reale, con la conseguenza che l’audizione doveva essere interrotta perproseguire con le garanzie di legge);il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità inordine ai due reati contestati, senza adeguato confronto con la piattaformaprobatoria, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché fondati su motivi nonconsentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure giàprospettate in sede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.2. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorsodel [OSCURATO:PERSONA] riguardano l’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni diquest’ultimo, che si assumono acquisite in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen.quando vi erano elementi per ritenere un coinvolgimento diretto del dichiarantenella condotta delittuosa.La censura è manifestamente infondata.In primo luogo, va ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di giudizioabbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.,in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio",non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art.191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regolacontenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regoleprocedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali(Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 – 01, in fattispecie, incui la Corte – esaminando identica questione – ha escluso la deducibilità, nelgiudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., a frontedi dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti infase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato; conforme, Sez. 2,n. 12312 del 23/01/2026, Assumma, non mass; da ultimo, Sez. 2, n. del21/04/2026, Napoletano, non mass.).Ha precisato in motivazione la citata pronuncia n. 32019/2025 che la sceltadel legislatore di circoscrivere le inutilizzabilità rilevabili in sede di giudizioabbreviato a quelle «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» profilal’enucleazione di una ‘sottoclasse’ rispetto alla più generale categoria dellainutilizzabilità. Se con tale locuzione il legislatore avesse voluto intendere il meroriferimento alle inutilizzabilità cd. fisiologiche o relative, l’introduzione di un talelimite alla rilevabilità delle inutilizzabilità sarebbe stato del tutto superfluo, perchéil giudizio abbreviato è, per sua natura, giudizio definito «allo stato degli atti»;sotto altro profilo, poi, anche da un punto di vista lessicale e semantico, la nozionedi «violazione di un divieto probatorio», di cui all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc.pen., non risulta coincidente con quella, più ampia, di «violazione dei divietistabiliti dalla legge», prevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen. qualefondamento della categoria generale della inutilizzabilità.Devono, dunque, ragionevolmente essere escluse dall’area delleinutilizzabilità rilevabili nel giudizio abbreviato quelle derivanti da violazioni diregole, quali quelle poste dall’art. 63 cod. proc. pen., trattandosi di dichiarazioniassunte in violazione non di una regola di esclusione, bensì di una regola chedisciplina le modalità di acquisizione dell’elemento istruttorio, non espressiva diprincipi o disposizioni costituzionali o sovranazionali.Inoltre, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è inammissibile peraspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di unelemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova diresistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 3,n. 39603 del 03/10/2024, Rizzo, Rv. 287024 – 02).L’accertamento di responsabilità per i reati in questione si basa su atti che,oltre le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], comprendono elementi decisivi per il riscontrodelle accuse formulate, specificatamente indicati dal giudice di primo grado allepagine da 3 a 7 della sentenza (gli esiti della perquisizione nel capannone agricolonella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], le altre dichiarazioni rese da soggetti aconoscenza dei fatti, gli ulteriori accertamenti investigativi, in relazione anche airapporti fra i due imputati); era, pertanto, onere dei ricorrenti dedurre il caratteredecisivo delle dichiarazioni ritenute inutilizzabili, a fronte del compendio istruttorioacquisito agli atti.3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi riguarda la ricostruzione in fatto dellecondotte delittuose per profili attinenti al merito, genericamente reiterativi di rilievidifensivi compiutamente esaminati nei precedenti gradi di giudizio: il Lafornararitiene che le prove non siano state adeguatamente valutate, essendosi soffermatala Corte di appello su “circostanze di contorno…che non hanno alcun pesoprobatorio in ordine ad una eventuale responsabilità penale”; il [OSCURATO:PERSONA] censurala motivazione circa la condanna per la ricettazione di cui al capo 3), prospettandouna diversa, quanto generica, alternativa lettura dei fatti, riconducibili a suo avvisoad un’altra fattispecie giuridica.Va premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione,ricorre nel caso di specie la cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza diappello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sianella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possonoessere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.La doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivorilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di motivazione,circoscritto al travisamento della prova. Tale vizio può essere dedotto sianell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute neimotivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice(cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito sianoincorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in formadi tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, ilriscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze dimerito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.alcun travisamento delle prove, lamentando una loro inadeguata valutazione; b) igiudici di merito hanno offerto ampia motivazione sulle ragioni della condanna,indicando per ciascun reato gli elementi di prova (con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], ilfurto di energia elettrica dal contatore a lui intestato e manomesso, conaccertamento di consumi illeciti quantificati in oltre 38.000 euro, nonché laricettazione dei beni di provenienza delittuosa, rinvenuti nel capannone industrialenella sua disponibilità; con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], la simulazione di reato, aseguito della falsa presentazione di una denuncia di furto dell’autovettura, al finedi conseguire l’indennizzo, oggetto della truffa assicurativa di cui al capo 4, previaconsegna di varie componenti dell’auto stessa al [OSCURATO:PERSONA]).4. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono generici, avendo la cortecondiviso al riguardo la motivazione del primo giudice circa la mancanza dielementi positivi di valutazione per il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e la congruità del trattamento sanzionatorio, in considerazione dellecaratteristiche delle condotte delittuose (pagina 5 della sentenza impugnata).5. Resta, infine, da esaminare il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con ilquale si eccepisce “inosservanza della legge penale con riferimento all’assenzadella condizione di procedibilità per mancanza di querela in ordine al reato di cuial capo 1”, in quanto “agli atti del procedimento non vi è l’istanza di punizionepromossa da E [OSCURATO:SOCIETA]. per il furto di energia elettrica…punito a quereladi parte a seguito della riforma introdotta dalla legge Cartabia”.In atti risulta la denuncia del 12 aprile 2019 ai sensi dell’art. 331 cod. proc.pen. della società interessata dal furto di energia elettrica, ma non un atto dimanifestazione della volontà punitiva.La questione va definita alla stregua dei principi delineati da Sez. U, n. 12602del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01 in tema di prescrizione deireati maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello; principiriferibili a tutte le ipotesi di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. e,quindi, anche alla mancanza di una condizione di procedibilità.Va rilevato, in primo luogo, che l’improcedibilità era già vigente al momentodella pronuncia della sentenza impugnata, emessa in data 11 settembre 2025 (inrealtà, anche all’atto di proposizione dell’appello, il 21 settembre 2023), così cheessa poteva essere fatta valere dinanzi alla Corte di merito; l’eccezione risulta,invece, estranea ai motivi di appello.Poiché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce,per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficioin ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormaisottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza delprincipio del tantum devolutum quantum appellatum (di recente, Sez. 2, n. 7532del 25/11/2025, dep. 2026. Iacobini, Rv. 289470 – 01), deve altresì escludersiche la questione in esame sia rilevabile d’ufficio, ancorché su sollecitazione delricorrente.In applicazione dei principi generali affermati da Sez. U, Ricci, l'art. 129 cod.proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina dellainammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spaziodecisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmentiprocessuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata allastruttura del processo e che presuppone la proposizione di una validaimpugnazione (in termini, in motivazione), con la conseguenza chel’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] – per le ragioniin precedenza indicate – preclude la possibilità di rilevare di ufficio il difetto diquerela e di dichiarare non proseguibile l’azione penale (a tale conclusioneperviene anche Sez. 2, n. 18614 del 16/04/2025, Jemili, non mass. secondo cuinon è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice diappello in ordine al mutato regime di procedibilità, ove la questione, giàproponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiuntiovvero in sede di formulazione delle conclusioni).6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini