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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2017

Cassazione n. 21423/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso 19928/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’ [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Resistente - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 14/2017 della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/01/2017, con cui, in riforma della sentenza n. 545/2014 del Tribunale di Sassari, era stata rigettata la domanda e revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto sia personalmente che dal proprio difensore e notificato alla controparte in data 24/02/2022, il ricorrente ha rinunciato al ricorso presentato; - il controricorrente, con atto sottoscritto anche dal proprio difensore, ha accettato la rinuncia al ricorso n. 19928/2017 R.G., dichiarando il suo accordo sulla compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, alla notifica dell’atto di rinuncia, avvenuta in data 24/02/2022, è seguita l’accettazione del controricorrente; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 19928/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’ [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Resistente - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 14/2017 della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/01/2017, con cui, in riforma della sentenza n. 545/2014 del Tribunale di Sassari, era stata rigettata la domanda e revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto sia personalmente che dal proprio difensore e notificato alla controparte in data 24/02/2022, il ricorrente ha rinunciato al ricorso presentato; - il controricorrente, con atto sottoscritto anche dal proprio difensore, ha accettato la rinuncia al ricorso n. 19928/2017 R.G., dichiarando il suo accordo sulla compensazione delle spese di lite. Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, alla notifica dell’atto di rinuncia, avvenuta in data 24/02/2022, è seguita l’accettazione del controricorrente; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort
Decreto Cassazione n. 21423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris