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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 20459/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 453 cod. pen.; Considerato che il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, dato che la Corte di appello fornisce adeguata argomentazione in ordine alla insussistenza del requisito de(inon particolare tenuità dell'offesa, richiamando l'importo complessivo della somma detenuta, da cui in modo logico e coerente ha desunto l'inserimento della ricorrente in contesti delinquenziali dediti alla falsificazione delle banconote (pag. 3 della sentenza); Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto che il motivo con cui si richiede la concessione della pena sostitutiva è inammissibile.

Invero, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame. (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01); nella specie tale richiesta non risulta formulata nel giudizio di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 453 cod. pen.; Considerato che il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, dato che la Corte di appello fornisce adeguata argomentazione in ordine alla insussistenza del requisito de(inon particolare tenuità dell'offesa, richiamando l'importo complessivo della somma detenuta, da cui in modo logico e coerente ha desunto l'inserimento della ricorrente in contesti delinquenziali dediti alla falsificazione delle banconote (pag. 3 della sentenza); Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto che il motivo con cui si richiede la concessione della pena sostitutiva è inammissibile. Invero, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame. (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01); nella specie tale richiesta non risulta formulata nel giudizio di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore
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