CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01166/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di due anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, omette totalmente il confronto con le ragioni del provvedimento impugnato, con cui si è evidenziata la gravità dei fatti in contestazione e la impossibilità di valorizzare elementi di segno positivo a supporto del riconoscimento del beneficio, anche tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre