CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 gennaio 1997
Cassazione n. 16100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1997 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 2 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2.800 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186 bis, commi 1, lett. a), e 3 seconda ipotesi, 186icommi 21 1ett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285tcommesso in Remedello il 21 maggio 2017 con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. lTélb 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo proprio difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il difensore lamenta che, dopo che il dibattimento di primo grado era stato rinviato a seguito del mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 5521comma 3i cod. proc. pen., il Tribunale non aveva rinnovato la notifica LevIE,t,g_OZ del decreto di citazione a giudizio e del verbale LcongEM1 la data del rinvio dell'udienza all'imputato. La relativa eccezione era stata disattesa in primo ed in secondo grado con adesione ad un orientamento non unanime della Corte di legittimità, secondo il quale l'avviso orale della data della successiva udienza rivolto al difensore, presente anche in rappresentanza del suo assistito, valeva anche come comunicazione all'interessato. Tale orientamento- osserva il ricorrente- è stato disatteso da altre pronunce della corte di legittimità (puntualmente citate nel ricorso), secondo le quali in tali casi è necessaria la rinnovazione della notifica del decreto di citazione, in ossequio al principio fissato dall'art. 6 CEDU e alla previsione di cui all'art. 420 bis comma 3 cod. proc. pen., posto che la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore si radica solo a fronte di una notifica del decreto di citazione, avvenuta anche nel rispetto del termine a comparire. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge penale in relazione al calcolo della Pena operato dai giudici. Il difensore sostiene che era stata contestata una pluralità di circostanze aggravanti, tutte ad effetto speciale, alcune delle quali privilegiate, sicché non bisognava applicare l'art. 63, comma 4, cod. pen., bensì solo la pena prevista dall'art. 186 comma 2 bis Cds. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 186 CdS) e della data di consumazione (21 maggio 2017), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.. Il termine massimo di prescrizione, quindi, è decorso al 21 maggio 2022. 5. La non manifesta infondatezza del primo motivo, a fronte dell'esistenza in ordine alla questione posta di un non univoco orientamento della Corte di legittimità, ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri,. Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. 6. All'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione segue la revoca della sanzione amministrativa accessoria applicata e la trasmissione della sentenza al Prefetto di Brescia per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, d.lgs n.285/1992 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Brescia per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, Cod. Strada. Così deciso in Roma in data 15 marz