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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 23196/2026

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za del 17/12/2025 del Tribunale di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo- Motivi della decisione1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente, per i reati a lui ascritti, uniti dal vincolodella continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, la pena di anni 1 direclusione ed euro 400 di multa.2.

Contro la sentenza in oggetto l’imputato, per tramite del proprio difensore, haproposto ricorso prospettando un unico motivo di seguito richiamato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. penDeduce che: a) era stata ritenuta erroneamente una recidiva reiterata, noncorrispondente ai precedenti che non registrano alcuna precedente dichiarazionedella recidiva; b) di rimando era stato arrestato alla equivalenza il bilanciamentodelle circostanze.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis c.p.p.

«Il pubblico ministero e l’imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivirichiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza 2».E’ stato, al riguardo, chiarito che «In tema di patteggiamento, non può esserededotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente allacorretta qualificazione del fatto» (Sez. 5, Sentenza n. 11253 del 13/01/2023, Rv.284305 – 01).3.2.

Deve, d’altro canto, osservarsi che la questione sollevata è manifestamenteinfondata, contrastando con recente arresto nomofilattico secondo cui «In tema direcidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativaapplicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato,l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentementecommessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specificaed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidivasemplice» (Sez.

U, Sentenza, 30/03/2023, n. 32318, rv. 284878-01).Tanto premesso, è persino superfluo rimarcare che, in realtà, il casellario indical’applicazione della recidiva già con la sentenza di cui al punto 9 del certificato,irrevocabile anteriormente ai fatti qui in rilievo.3.3.

La deduzione della inadeguata determinazione della equivalenza èinammissibile sotto un duplice profilo.3.3.1.

È manifestamente infondata in quanto assume come premessa la esclusionedella recidiva reiterata e della correlata preclusione alla prevalenza delle3.3.2.

È inammissibile ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., inquanto, per come articolata, la questione non deduce aspetti che rilevano sotto ilprofilo della illegalità della pena.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti in cui il bilanciamento dellecircostanze può incidere sulla illegalità della pena, affermando che «La penadeterminata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tracircostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa eccedai limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti,cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nullarilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazionesiano computati in violazione di legge» (Sez.

Unite, Sentenza, 14/07/2022, n. 877,rv. 283886-01).Eventualità che, nel caso di specie, né è allegata né, comunque, si configura.4.

Consegue l’inammissibilità del ricorso.La stessa, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deve essere dichiarata deplano.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché alversamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 17/12/2025 del Tribunale di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo- Motivi della decisione1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente, per i reati a lui ascritti, uniti dal vincolodella continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, la pena di anni 1 direclusione ed euro 400 di multa.2. Contro la sentenza in oggetto l’imputato, per tramite del proprio difensore, haproposto ricorso prospettando un unico motivo di seguito richiamato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. penDeduce che: a) era stata ritenuta erroneamente una recidiva reiterata, noncorrispondente ai precedenti che non registrano alcuna precedente dichiarazionedella recidiva; b) di rimando era stato arrestato alla equivalenza il bilanciamentodelle circostanze.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis c.p.p. «Il pubblico ministero e l’imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivirichiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza 2».E’ stato, al riguardo, chiarito che «In tema di patteggiamento, non può esserededotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente allacorretta qualificazione del fatto» (Sez. 5, Sentenza n. 11253 del 13/01/2023, Rv.284305 – 01).3.2. Deve, d’altro canto, osservarsi che la questione sollevata è manifestamenteinfondata, contrastando con recente arresto nomofilattico secondo cui «In tema direcidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativaapplicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato,l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentementecommessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specificaed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidivasemplice» (Sez. U, Sentenza, 30/03/2023, n. 32318, rv. 284878-01).Tanto premesso, è persino superfluo rimarcare che, in realtà, il casellario indical’applicazione della recidiva già con la sentenza di cui al punto 9 del certificato,irrevocabile anteriormente ai fatti qui in rilievo.3.3. La deduzione della inadeguata determinazione della equivalenza èinammissibile sotto un duplice profilo.3.3.1. È manifestamente infondata in quanto assume come premessa la esclusionedella recidiva reiterata e della correlata preclusione alla prevalenza delle3.3.2. È inammissibile ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., inquanto, per come articolata, la questione non deduce aspetti che rilevano sotto ilprofilo della illegalità della pena.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i limiti in cui il bilanciamento dellecircostanze può incidere sulla illegalità della pena, affermando che «La penadeterminata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tracircostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa eccedai limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti,cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nullarilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazionesiano computati in violazione di legge» (Sez. Unite, Sentenza, 14/07/2022, n. 877,rv. 283886-01).Eventualità che, nel caso di specie, né è allegata né, comunque, si configura.4. Consegue l’inammissibilità del ricorso.La stessa, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deve essere dichiarata deplano.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché alversamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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