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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03301/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza assunta in data 14 Gennaio 2021, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione custodiale in carcere da questi sofferta dalla data del 9 Settembre 2014 a quella del 19 Maggio 2017 in relazione a ipotesi di reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestazione dalla quale veniva definitivamente assolto con sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile.

2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assumeva che ricorreva la condizione impeditiva alla riparazione assumendo che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di un comportamento ambiguo e poco trasparente, di contiguità e di vicinanza al clan Commisso in quanto aveva dapprima posto in relazione [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, direttore tecnico di società commerciale aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta di rifiuti solidi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con [OSCURATO:PERSONA] ai fini della fornitura di gasolio a credito per la movimentazione dei mezzi di raccolta e poi, a fronte della impossibilità della [OSCURATO:PERSONA] di fare fronte ai propri debiti, aveva attivamente partecipato alla ricerca dell'[OSCURATO:PERSONA], presenziando a due incontri con lo stesso, al fine di indurlo a saldare personalmente il debito residuo di circa euro 28.000, pure trattandosi di credito non esigibile da parte del CORREALE, la cui società erogatrice era sottoposta a commissariamento per infiltrazioni mafiose, e che non poteva essere esercitato nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si era interessato di conseguire la fornitura ma non aveva alcuna veste giuridica nella società [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo revocata dall'appalto per intervenuto fallimento.

Rilevava il giudice della riparazione che la condotta del VERSACE, al momento dell'adozione della misura ed alla luce delle decisioni di merito, si prestava ad essere valutata dal giudice della cautela quale manifestazione di complicità, in quanto adesiva alle illegittime modalità di induzione dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma di denaro da questo non dovuta, attraverso un'azione di pressione che, per modalità attuative e considerati i collegamenti intrattenuti dalla ditta creditrice con il clan Comnnisso, risultava connotata da metodi sbrigativi, tracotanti e intimidatori.

Un tale comportamento, secondo il giudice della riparazione, aveva determinato l'apparenza che il VERSACE intendesse favorire il CORREALE utilizzando modalità di riscossione violente ed ultimative, riconducibili ad archetipi propri di associazione malavitosa di stampo mafioso, con conseguente valutazione di tale condotta in termini di colpa grave in quanto sinergicamente contributiva alla adozione della cautela nei suoi confronti.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, VERSACE [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge, laddove nessun serio carattere di partecipazione e di adesione al progetto estorsivo era ravvisabile in capo al VERSACE che si era limitato a porre in collegamento l'ANIELLO con il titolare dell'azienda che avrebbe poi assicurato le forniture di gasolio e si era limitato a partecipare a incontri nei quali l'ANIELLO veniva richiamato al rispetto degli obblighi restitutori in capo alla ditta rifornita.

Contestava comunque la ricorrenza di adeguata relazione causale tra il coinvolgimento del VERSACE nella vicenda in questione con l'adozione ed il mantenimento della cautela, atteso che il ricorrente aveva immediatamente messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il proprio patrimonio conoscitivo sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del proprio coinvolgimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera formulazione di sospetti non consentiva di ravvisare la giusta causa per la esclusione della riparazione per la ingiusta detenzione.

Con una seconda articolazione evidenzia il contrasto tra la disciplina degli art.314 e 315 cod.proc.pen. che condizionano la riparazione alla esclusione del fattore ostativo della colpa grave, rispetto alla disciplina comunitaria interpretata dalla giurisprudenza della CEDU nel senso di escludere qualsiasi fattore impeditivo al diritto alla riparazione in ipotesi di carcerazione illegittima. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenirriento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).

L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, nriacroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23.4.2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, 29.1.2014 n.21575 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13.11.2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pistorio, 260397).

3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente nel primo motivo di ricorso.

Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal VERSACE, in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dal comportamento da questa tenuto in occasione del'evento estorsivo ai danni dell'ANIELLO.

Invero la condotta tenuta dal ricorrente ha determinato un'apparenza di complicità o comunque di intermediazione nell'azione delittuosa, anche in ragione delle giustificazioni e dei chiarimenti successivamente forniti dall'indagato, che avevano ancora più orientato gli investigatori a ritenere la condotta del prevenuto compatibile con l'agevolazione di soggetti (quali CORRREALE Cosimo) in stretto collegamento con il clan mafioso (COMMISSO) anche in considerazione delle pressioni esercitate sull'ANIELLO affinchè provvedesse a saldare il debito contratto dalla società per conto della quale aveva lavorato, sia in relazione alle modalità espressive (che prospettavano all'Aniello ogni sforzo concretamente possibile per fare fronte all'obbligazione, anche mediante la vendita della casa), sia con riferimento ad una costante azione di affiancamento di propositi antidoverosi, tanto nella ricerca del soggetto cui richiedere la restituzione del debito, quanto nel presenziare fattivamente agli incontri in cui il CORREALE e i suoi emissari intimavano all'ANIELLO di doversi fare carico di un debito a questi peraltro non riferibile.

4. Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità con esponenti di clan mafioso, dall'altra di interazione in uno specifico episodio delittuoso in cui il VERSACE, pur palesando consapevolezza della condotta illecita di estorsione realizzata ai danni del conoscente ANIELLO, nondimeno aveva deciso di condividere le ragioni delle pretese illegittime, contribuendo a condizionare l'escusso nel farsi carico di un debito a favore di soggetto moto vicino al clan COMMISSO.

Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione alle pretese estorsive o comunque quale adesione e avallo ai metodi estorsivi da terzi praticati, e come tali improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza.

Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata (cfr. sul punto conformi, sez.4, 18.12.2014, Dieni, Rv. 262436, sez.U, 30.10.2008 Racco; sez.4, 16.10.2013, Fratepietro, Rv.257878) nonche quale compartecipazione all'episodio estorsivo.

5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Invero il giudice della riparazione ha evidenziato come il procedimento cautelare si sia svolto ritualmente e che la ordinanza dispositiva della cautela sia stata confermata dal Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte Suprema di Cassazione abbia infine rigettato il ricorso proposto dal VERSACE avverso il suddetto provvedimento.

Si verte pertanto in ipotesi di istanza riparatoria riconducibile a ipotesi di ingiustizia sostanziale, di cui all'art.314 comma 1 cod.proc.pen., in cui la riparazione è chiamata a svolgere una funzione solidaristica e di riallineamento di quella che le sezioni unite hanno definito una antinomia strutturale tra disposta cautela e sentenza assolutoria (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).

Nessun contrasto si pone pertanto rispetto alla disposizione comunitaria (art.5 Cedu) che impone il riconoscimento dell'indennizzo solo in relazione alla carcerazione preventiva formalmente ingiusta laddove la misura cautelare risulti travolta, per ragioni genetiche o sopravvenute relative ai presupposti legittimanti la cautela (art.273 e 280 cod.proc.pen.), nell'ambito della stessa sequenza procedimentale che ha dato luogo alla sua adozione e al suo mantenimento, nonché nelle fasi di impugnazione e di riesame del titolo cautelare.

Diversi invero sono i presupposti legittimanti l'adozione della cautela e il giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità del prevenuto ogni oltre ogni ragionevole dubbio, spazio questo riservato al processo disciplinato dagli ordinamenti nazionali e non menzionato nella norma sovranazionale (sez.4, n.6903 del 2 Febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280929).

In assenza del lamentato contrasto tra normativa interna e disposizione sovranazionale del tutto infondata è pertanto la richiesta di sospensione del giudizio riparatorio e la richiesta di rimessione della questione alla giurisdizione della Corte Europea.

6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza assunta in data 14 Gennaio 2021, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione custodiale in carcere da questi sofferta dalla data del 9 Settembre 2014 a quella del 19 Maggio 2017 in relazione a ipotesi di reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestazione dalla quale veniva definitivamente assolto con sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assumeva che ricorreva la condizione impeditiva alla riparazione assumendo che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di un comportamento ambiguo e poco trasparente, di contiguità e di vicinanza al clan Commisso in quanto aveva dapprima posto in relazione [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, direttore tecnico di società commerciale aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta di rifiuti solidi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con [OSCURATO:PERSONA] ai fini della fornitura di gasolio a credito per la movimentazione dei mezzi di raccolta e poi, a fronte della impossibilità della [OSCURATO:PERSONA] di fare fronte ai propri debiti, aveva attivamente partecipato alla ricerca dell'[OSCURATO:PERSONA], presenziando a due incontri con lo stesso, al fine di indurlo a saldare personalmente il debito residuo di circa euro 28.000, pure trattandosi di credito non esigibile da parte del CORREALE, la cui società erogatrice era sottoposta a commissariamento per infiltrazioni mafiose, e che non poteva essere esercitato nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si era interessato di conseguire la fornitura ma non aveva alcuna veste giuridica nella società [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo revocata dall'appalto per intervenuto fallimento. Rilevava il giudice della riparazione che la condotta del VERSACE, al momento dell'adozione della misura ed alla luce delle decisioni di merito, si prestava ad essere valutata dal giudice della cautela quale manifestazione di complicità, in quanto adesiva alle illegittime modalità di induzione dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma di denaro da questo non dovuta, attraverso un'azione di pressione che, per modalità attuative e considerati i collegamenti intrattenuti dalla ditta creditrice con il clan Comnnisso, risultava connotata da metodi sbrigativi, tracotanti e intimidatori. Un tale comportamento, secondo il giudice della riparazione, aveva determinato l'apparenza che il VERSACE intendesse favorire il CORREALE utilizzando modalità di riscossione violente ed ultimative, riconducibili ad archetipi propri di associazione malavitosa di stampo mafioso, con conseguente valutazione di tale condotta in termini di colpa grave in quanto sinergicamente contributiva alla adozione della cautela nei suoi confronti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, VERSACE [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge, laddove nessun serio carattere di partecipazione e di adesione al progetto estorsivo era ravvisabile in capo al VERSACE che si era limitato a porre in collegamento l'ANIELLO con il titolare dell'azienda che avrebbe poi assicurato le forniture di gasolio e si era limitato a partecipare a incontri nei quali l'ANIELLO veniva richiamato al rispetto degli obblighi restitutori in capo alla ditta rifornita. Contestava comunque la ricorrenza di adeguata relazione causale tra il coinvolgimento del VERSACE nella vicenda in questione con l'adozione ed il mantenimento della cautela, atteso che il ricorrente aveva immediatamente messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il proprio patrimonio conoscitivo sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del proprio coinvolgimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera formulazione di sospetti non consentiva di ravvisare la giusta causa per la esclusione della riparazione per la ingiusta detenzione. Con una seconda articolazione evidenzia il contrasto tra la disciplina degli art.314 e 315 cod.proc.pen. che condizionano la riparazione alla esclusione del fattore ostativo della colpa grave, rispetto alla disciplina comunitaria interpretata dalla giurisprudenza della CEDU nel senso di escludere qualsiasi fattore impeditivo al diritto alla riparazione in ipotesi di carcerazione illegittima. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenirriento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, nriacroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, 23.4.2015 n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, 29.1.2014 n.21575 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13.11.2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pistorio, 260397). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente nel primo motivo di ricorso. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal VERSACE, in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dal comportamento da questa tenuto in occasione del'evento estorsivo ai danni dell'ANIELLO. Invero la condotta tenuta dal ricorrente ha determinato un'apparenza di complicità o comunque di intermediazione nell'azione delittuosa, anche in ragione delle giustificazioni e dei chiarimenti successivamente forniti dall'indagato, che avevano ancora più orientato gli investigatori a ritenere la condotta del prevenuto compatibile con l'agevolazione di soggetti (quali CORRREALE Cosimo) in stretto collegamento con il clan mafioso (COMMISSO) anche in considerazione delle pressioni esercitate sull'ANIELLO affinchè provvedesse a saldare il debito contratto dalla società per conto della quale aveva lavorato, sia in relazione alle modalità espressive (che prospettavano all'Aniello ogni sforzo concretamente possibile per fare fronte all'obbligazione, anche mediante la vendita della casa), sia con riferimento ad una costante azione di affiancamento di propositi antidoverosi, tanto nella ricerca del soggetto cui richiedere la restituzione del debito, quanto nel presenziare fattivamente agli incontri in cui il CORREALE e i suoi emissari intimavano all'ANIELLO di doversi fare carico di un debito a questi peraltro non riferibile. 4. Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità con esponenti di clan mafioso, dall'altra di interazione in uno specifico episodio delittuoso in cui il VERSACE, pur palesando consapevolezza della condotta illecita di estorsione realizzata ai danni del conoscente ANIELLO, nondimeno aveva deciso di condividere le ragioni delle pretese illegittime, contribuendo a condizionare l'escusso nel farsi carico di un debito a favore di soggetto moto vicino al clan COMMISSO. Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione alle pretese estorsive o comunque quale adesione e avallo ai metodi estorsivi da terzi praticati, e come tali improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata (cfr. sul punto conformi, sez.4, 18.12.2014, Dieni, Rv. 262436, sez.U, 30.10.2008 Racco; sez.4, 16.10.2013, Fratepietro, Rv.257878) nonche quale compartecipazione all'episodio estorsivo. 5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Invero il giudice della riparazione ha evidenziato come il procedimento cautelare si sia svolto ritualmente e che la ordinanza dispositiva della cautela sia stata confermata dal Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte Suprema di Cassazione abbia infine rigettato il ricorso proposto dal VERSACE avverso il suddetto provvedimento. Si verte pertanto in ipotesi di istanza riparatoria riconducibile a ipotesi di ingiustizia sostanziale, di cui all'art.314 comma 1 cod.proc.pen., in cui la riparazione è chiamata a svolgere una funzione solidaristica e di riallineamento di quella che le sezioni unite hanno definito una antinomia strutturale tra disposta cautela e sentenza assolutoria (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). Nessun contrasto si pone pertanto rispetto alla disposizione comunitaria (art.5 Cedu) che impone il riconoscimento dell'indennizzo solo in relazione alla carcerazione preventiva formalmente ingiusta laddove la misura cautelare risulti travolta, per ragioni genetiche o sopravvenute relative ai presupposti legittimanti la cautela (art.273 e 280 cod.proc.pen.), nell'ambito della stessa sequenza procedimentale che ha dato luogo alla sua adozione e al suo mantenimento, nonché nelle fasi di impugnazione e di riesame del titolo cautelare. Diversi invero sono i presupposti legittimanti l'adozione della cautela e il giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità del prevenuto ogni oltre ogni ragionevole dubbio, spazio questo riservato al processo disciplinato dagli ordinamenti nazionali e non menzionato nella norma sovranazionale (sez.4, n.6903 del 2 Febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280929). In assenza del lamentato contrasto tra normativa interna e disposizione sovranazionale del tutto infondata è pertanto la richiesta di sospensione del giudizio riparatorio e la richiesta di rimessione della questione alla giurisdizione della Corte Europea. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
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