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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26810/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio;considerato che sul primo motivo di ricorso si deve rilevare che la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo giustificata damotivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vediSez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 – 03)considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessamotivazione della Corte di appello sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61 n.11-quater cod. pen., è inammissibile in quanto la suddetta eccezione nonera contenuta nell’appello; è infatti principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorsoper cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamenteomesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio;considerato che sul primo motivo di ricorso si deve rilevare che la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo giustificata damotivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vediSez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 – 03)considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessamotivazione della Corte di appello sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61 n.11-quater cod. pen., è inammissibile in quanto la suddetta eccezione nonera contenuta nell’appello; è infatti principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorsoper cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamenteomesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris