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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 44433/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/10/2021 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata la inammissibilità del ricorso, e il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 29 ottobre 2021 ha parzialmente riformato - escludendo la contestata recidiva e rideterminando conseguentemente la pena inflitta - la sentenza del Tribunale di Messina che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di resistenza a pubblici ufficiali e tentata evasione, per avere il predetto usato violenza e minaccia per opporsi a due agenti di polizia penitenziaria e ai Carabinieri di Gravina di Catania che procedevano alla esecuzione del decreto di fermo emesso nei confronti dell'imputato dalla Procura presso il Tribunale di Catania.

Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] assumeva un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti operanti, afferrando per il collo un tenente dei Carabinieri, dicendogli "ti taglio la testa, io sugni catanisi", strattonando i militari e gli agenti della Polizia penitenziaria, divincolandosi e dandosi alla fuga per essere poi bloccato dopo avere percorso quasi 500 metri.

2. Avverso la sentenza di appello, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, presenta ricorso per cassazione nei quale vengono esposti due motivi.

2.1. Il primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti contestati; ciò in quanto la Corte di appello avrebbe pedissequamente seguito il ragionamento del primo giudice senza alcuna autonoma valutazione dei fatti di causa.

In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto la configurabilità della resistenza nonostante lo specifico motivo di appello che evidenziava come nessuna condotta offensiva o minacciosa fosse stata posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, non appena liberato dall'istituto penitenziario dove si trovava ristretto e dopo avere percorso alcune decine di metri, veniva subito bloccato dagli operanti che lo notiziavano del nuovo provvedimento limitativo della libertà emesso a suo carico (e dunque l'atto di ufficio si era perfettamente compiuto).

2.2. Nel secondo motivo di ricorso viene denunciata la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione ai parametri di cui agli artt. 62-bis e 133 c.p., in quanto la Corte di appello ha respinto la doglianza, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena inflitta, con formule di stile e senza tener conto delle argomentazioni contenute nei motivi di appello, che chiedevano inoltre di "mitigare la sanzione entro i limiti di indispensabilità".

Infine si denuncia "l'errore di calcolo in cui incorre la Corte.

Posto, infatti, che è stata esclusa la recidiva e quindi l'aumento di un terzo, la pena base sarebbe dovuta essere di mesi otto, anziché mesi nove". [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi del ricorso, che non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, risultano manifestamente infondati.

2. In primo luogo, la difesa eccepisce la non configurabilità del delitto di resistenza in quanto, poiché il decreto di fermo è stato eseguito, non vi sarebbe stato alcun impedimento all'esecuzione dell'atto di ufficio.

Rileva la Corte che, sulla base delle sentenze di merito (del tutto conformi per quanto concerne la ricostruzione dell'episodio oggetto del giudizio), la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] integra pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

2.1. Risulta infatti che il 25 giugno 2016, l'imputato appena uscito dal carcere di Gazzi, venne fermato dagli operanti al fine di eseguire un decreto di fermo emesso dalla Procura di Messina.

Per impedire il fermo, [OSCURATO:PERSONA], secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, usò violenza e minaccia nei confronti degli operanti (da cui la resistenza).

In seguito, mentre gli agenti lo stavano facendo salire su una macchina di servizio, [OSCURATO:PERSONA], con il pretesto di salutare alcuni parenti che erano venuti a prenderlo all'uscita del carcere, riuscì a divincolarsi dandosi alla fuga, venendo dopo un breve inseguimento bloccato definitivamente (da cui la tentata evasione, tema sul quale la difesa non presenta motivi di ricorso).

Pacifica è, dunque, la configurabilità della resistenza e, conseguentemente, manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso.

2.2. Il secondo motivo è ugualmente manifestamente infondato, sia in riferimento al diniego delle attenuanti generiche (non riconosciute neppure dal primo giudice), diniego motivato dalla Corte di appello in ragione "del complessivo comportamento tenuto dall'imputato, della gravità delle minacce proferite e dai gesti violenti dallo stesso posti in essere" - motivazione sintetica ma logica ed incensurabile in sede di legittimità -; sia in relazione alla dosimetria della pena, tenuto conto che la pena base - nove mesi di reclusione - è assai prossima al minimo edittale stabilito per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (il cui editto sanzionatorio va da sei mesi a cinque anni).

Analogamente deve dirsi per la doglianza - peraltro solo "accennata" - relativa al presunto "errore di calcolo" della pena base individuata dalla sentenza di appello.

Questa è stata determinata dal primo giudice, che aveva ritenuto la recidiva reiterata, in anni uno di reclusione, mentre la Corte di appello - che ha escluso la recidiva - ha fissato la pena base in mesi nove di reclusione; poichè l'aumento minimo in caso di recidiva reiterata è pari ad un terzo (art. 99, commi 1 e 2, c.p.), la pena base individuata dalla Corte messinese corrisponde a quella irrogata in primo grado depurata dall'aumento di un terzo (tre mesi) conseguente alla recidiva, esclusa in appello.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 3 r-/Y P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/10/2021 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga dichiarata la inammissibilità del ricorso, e il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 29 ottobre 2021 ha parzialmente riformato - escludendo la contestata recidiva e rideterminando conseguentemente la pena inflitta - la sentenza del Tribunale di Messina che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di resistenza a pubblici ufficiali e tentata evasione, per avere il predetto usato violenza e minaccia per opporsi a due agenti di polizia penitenziaria e ai Carabinieri di Gravina di Catania che procedevano alla esecuzione del decreto di fermo emesso nei confronti dell'imputato dalla Procura presso il Tribunale di Catania. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] assumeva un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti operanti, afferrando per il collo un tenente dei Carabinieri, dicendogli "ti taglio la testa, io sugni catanisi", strattonando i militari e gli agenti della Polizia penitenziaria, divincolandosi e dandosi alla fuga per essere poi bloccato dopo avere percorso quasi 500 metri. 2. Avverso la sentenza di appello, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, presenta ricorso per cassazione nei quale vengono esposti due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti contestati; ciò in quanto la Corte di appello avrebbe pedissequamente seguito il ragionamento del primo giudice senza alcuna autonoma valutazione dei fatti di causa. In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto la configurabilità della resistenza nonostante lo specifico motivo di appello che evidenziava come nessuna condotta offensiva o minacciosa fosse stata posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, non appena liberato dall'istituto penitenziario dove si trovava ristretto e dopo avere percorso alcune decine di metri, veniva subito bloccato dagli operanti che lo notiziavano del nuovo provvedimento limitativo della libertà emesso a suo carico (e dunque l'atto di ufficio si era perfettamente compiuto). 2.2. Nel secondo motivo di ricorso viene denunciata la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione ai parametri di cui agli artt. 62-bis e 133 c.p., in quanto la Corte di appello ha respinto la doglianza, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena inflitta, con formule di stile e senza tener conto delle argomentazioni contenute nei motivi di appello, che chiedevano inoltre di "mitigare la sanzione entro i limiti di indispensabilità". Infine si denuncia "l'errore di calcolo in cui incorre la Corte. Posto, infatti, che è stata esclusa la recidiva e quindi l'aumento di un terzo, la pena base sarebbe dovuta essere di mesi otto, anziché mesi nove". [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi del ricorso, che non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, risultano manifestamente infondati. 2. In primo luogo, la difesa eccepisce la non configurabilità del delitto di resistenza in quanto, poiché il decreto di fermo è stato eseguito, non vi sarebbe stato alcun impedimento all'esecuzione dell'atto di ufficio. Rileva la Corte che, sulla base delle sentenze di merito (del tutto conformi per quanto concerne la ricostruzione dell'episodio oggetto del giudizio), la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] integra pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 2.1. Risulta infatti che il 25 giugno 2016, l'imputato appena uscito dal carcere di Gazzi, venne fermato dagli operanti al fine di eseguire un decreto di fermo emesso dalla Procura di Messina. Per impedire il fermo, [OSCURATO:PERSONA], secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, usò violenza e minaccia nei confronti degli operanti (da cui la resistenza). In seguito, mentre gli agenti lo stavano facendo salire su una macchina di servizio, [OSCURATO:PERSONA], con il pretesto di salutare alcuni parenti che erano venuti a prenderlo all'uscita del carcere, riuscì a divincolarsi dandosi alla fuga, venendo dopo un breve inseguimento bloccato definitivamente (da cui la tentata evasione, tema sul quale la difesa non presenta motivi di ricorso). Pacifica è, dunque, la configurabilità della resistenza e, conseguentemente, manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso. 2.2. Il secondo motivo è ugualmente manifestamente infondato, sia in riferimento al diniego delle attenuanti generiche (non riconosciute neppure dal primo giudice), diniego motivato dalla Corte di appello in ragione "del complessivo comportamento tenuto dall'imputato, della gravità delle minacce proferite e dai gesti violenti dallo stesso posti in essere" - motivazione sintetica ma logica ed incensurabile in sede di legittimità -; sia in relazione alla dosimetria della pena, tenuto conto che la pena base - nove mesi di reclusione - è assai prossima al minimo edittale stabilito per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (il cui editto sanzionatorio va da sei mesi a cinque anni). Analogamente deve dirsi per la doglianza - peraltro solo "accennata" - relativa al presunto "errore di calcolo" della pena base individuata dalla sentenza di appello. Questa è stata determinata dal primo giudice, che aveva ritenuto la recidiva reiterata, in anni uno di reclusione, mentre la Corte di appello - che ha escluso la recidiva - ha fissato la pena base in mesi nove di reclusione; poichè l'aumento minimo in caso di recidiva reiterata è pari ad un terzo (art. 99, commi 1 e 2, c.p.), la pena base individuata dalla Corte messinese corrisponde a quella irrogata in primo grado depurata dall'aumento di un terzo (tre mesi) conseguente alla recidiva, esclusa in appello. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 3 r-/Y P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Co
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