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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20520/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione, aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le drcostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha chiarito perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto, specificando che, in ogni caso, l'entità della pena veniva già ridefinita in considerazione dello stadio di avanzamento dell'iter criminis); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione, aggravato dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le drcostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha chiarito perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto, specificando che, in ogni caso, l'entità della pena veniva già ridefinita in considerazione dello stadio di avanzamento dell'iter criminis); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20520/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris