CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Palermo si è pronunciato sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 29/04/21 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del suddetto, in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis (capo 1), 629, comma 2, art. 416 bis.1 (capo 3), 110, 582, 583 comma 1, n. 2, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 4, e 416 bis.1 (capo 4), 110, 605 comma 1 e 416 bis.1 (capo 5), e 512 bis, 416 bis.1 cod. peri. (capi 8, 9 e 10). Ha, quindi, annullato detta ordinanza in relazione al delitto di cui al capo 3 dell'imputazione provvisoria e, all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai delitti di cui ai capi 8, 9 e 10. Detto Tribunale con riguardo all'imputazione provvisoria per associazione di tipo mafioso, dopo avere premesso che Calvaruso è stato condannato due volte con sentenze passate in giudicato per la sua intraneità al mandamento mafioso di Pagliarelli, di cui l'ultima ne ha accertato la partecipazione al sodalizio mafioso fino al settembre 2009, osserva che vi sono elementi gravemente indizianti della perdurante intraneità al sodalizio dell'indagato, emergenti innanzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Questi, invero, riferiva di essere stato investito da tale [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 della risoluzione di una sua controversia con [OSCURATO:PERSONA], relativa al mancato pagamento dei canoni di locazione del pub [OSCURATO:PERSONA], e di essersi relazionato, in occasione dei diversi incontri per la risoluzione di tale controversia, con i vertici del mandamento mafioso di 'Pagliarelli, nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e dell'odierno indagato, che erano stati interessati da Mortillaro della vicenda. Rileva, quindi, il Tribunale come l'intervento per la risoluzione di controversie fra privati costituisca una tipica manifestazione dell'esercizio del controllo del territorio da parte delle associazioni mafiose. Osserva, ancora, il Tribunale del riesame come degne di nota, in quanto dimostrative della perdurante appartenenza a [OSCURATO:PERSONA] dell'indagato, siano inoltre: - la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del 27.9.17, nel corso della quale la seconda accusava il primo di non essere sufficientemente riservato, rimproverandolo per avere rivelato a terzi soggetti l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e il suo ruolo di rilievo all'interno del sodalizio (circostanza senza dubbio significativa in considerazione dello stretto rapporto di Amato con Calvaruso, come ammesso dallo stesso indagato); - l'assidua frequentazione fra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], vertice del mandamento di Pagliarelli, prima del suo arresto nel dicembre 2018 (attraverso incontri riservati cui non partecipavano neppure i rispettivi accompagnatori, come da provvedimento di fermo); - la commissione dei delitti fine di cui al capo 4 e 5 dell'imputazione provvisoria, volti alla riaffermazione del controllo sul territorio da parte del sodalizio criminale di riferimento (avendo, invero, Calvaruso partecipato al sequestro di persona e al pestaggio di tre soggetti - presso un autolavaggio di Palermo - che avevano commesso due rapine, ad agosto e settembre 2019, in danno dell'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], senza avere richiesto la previa autorizzazione da parte del mandamento mafioso di Pagliarelli, come, invero, emergente dal tenore delle conversazioni intercettate il 7.9.19 e dai servizi di osservazione della P.g. la quale aveva modo di scorgere anche l'indagato, oltre ai complici, all'interno dell'autolavaggio in questione il pomeriggio dei fatti). Ritiene detto Tribunale come gli elementi investigativi raccolti consentano di affermare che Calvaruso abbia svolto il ruolo di reggente del mandamento mafioso di Pagliarelli a far data dall'arresto del vertice [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel dicembre 2018, deponendo in tal senso il ruolo ricoperto dal suddetto nel summenzionato pestaggio (ricavandosi dalla conversazione intercettata la sera dei fatti tra Caruso e la moglie che il primo avesse avuto un ruolo operativo nell'azione violenta e che la presenza di Calvaruso fosse richiesta in quella sede proprio in considerazione della sua posizione di vertice del mandamento, al fine di rimarcare, agli occhi dei responsabili delle due rapine l'egemonia del sodalizio mafioso sul territorio del mandamento di Pagliarelli), le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che riferiva quanto confidatogli da Mineo in merito al suo successore al vertice di tale mandamento, individuato per l'appunto in Sorrentino o in Calvaruso, l'arresto contestuale di Mineo e Sorrentino, che consentivano l'ascesa dell'odierno indagato, e infine la circostanza che questi, all'indomani del suddetto arresto, abbia organizzato e diretto il mantenimento degli associati detenuti, la cui materiale esecuzione era demandata, in una posizione subordinata, al sodale [OSCURATO:PERSONA] (come risultante dalle conversazioni intercettate in data 15.9.2019 e 5.2.2020, emergendo in particolare in queste ultime, tra 'il figlio del detenuto affiliato [OSCURATO:PERSONA] e Caruso, il riferimento ad un terzo soggetto in grado di stabilire la tempistica delle elargizioni, citato dal primo e individuato nell'odierno indagato per il riferimento ad un colloquio in carcere, quale quello effettuato con i suoi familiari quello stesso giorno dal padre di Calvaruso). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis, commi 1 e 2, cod. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che, pur attribuendo l'incolpazione provvisoria all'indagato una condotta diversa e autonoma da quella meramente partecipativa e precisamente di reggente dell'associazione mafiosa, il Tribunale del riesame muova dalla premessa della doppia condanna per partecipazione associativa quale sorta di alleggerimento dell'onere probatorio gravante sia sugli inquirenti sia sul Tribunale stesso. Rileva la difesa, dopo avere ripercorso le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sulla partecipazione con ruolo apicale di Calvaruso al sodalizio mafioso in esame, che: - il semplice fatto di avere preso parte ad una "spedizione punitiva", oggetto di pura deduzione, non implica di per sé l'assunzione da parte dell'indagato del ruolo apicale, che senza dubbio non emerge dalle conversazioni tra Caruso e la moglie; - Bisconti si è limitato a riferire di una ipotetica investitura da parte di Mineo di Calvaruso come suo successore alla guida del mandamento di Pagliarelli, il che non equivale a prova dell'accettazione da parte dell'indagato di tale investitura, né di effettivo esercizio del ruolo attribuitogli; - Calvaruso manifestava già nel 2016, come da conversazioni, oggetto di intercettazione, con un soggetto non identificato, il proposito di trasferirsi con la famiglia in Brasile, attuando poi detto trasferimento nel 2019 (tanto da essere fermato il 4 aprile 2021 in aeroporto proprio in occasione del suo ritorno dal Brasile per le festività pasquali), circostanza inconciliabile con la pretesa accettazione del ruolo apicale, avvenuta per investitura da parte di un terzo, e con l'effettivo esercizio di detto ruolo; - il semplice fatto di occuparsi del mantenimento dei detenuti, non in prima persona ma attraverso [OSCURATO:PERSONA], per quanto indice di sospetto di partecipazione associativa, non costituisce affatto manifestazione dell'esercizio di un ruolo apicale con conseguente accettazione dello stesso. Lamenta, quindi, la difesa che il preteso alleggerimento probatorio idoneo per la verifica dell'immanenza, ha finito con l'identificarsi nell'assenza di elementi comprovanti la ricorrenza di una diversa ed autonoma fattispecie, con conseguente violazione di legge e vizio motivazionale. La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206). Senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme, confrontandosi con le censure mosse dalla difesa ed in parte riproposte in questa sede ed argomentando in modo non manifestamente illogico sia sulla partecipazione associativa qualificata di Calvaruso che sulla commissione da parte dello stesso di reati fine sintomatici di detta partecipazione. A fronte della quale la difesa oppone generiche doglianze ed in particolare - a parte la censura manifestamente infondata su un inesistente alleggerimento dell'onere probatorio attraverso il riferimento a precedenti condanne per partecipazione associativa semplice -, a) che la prova del reato associativo sia stata ricavata, in modo quasi automatico, dalla presunta partecipazione ad una "spedizione punitiva", non significativa dell'assunzione di un ruolo apicale, b) che manchi qualsivoglia riscontro circa l'accettazione da parte dell'indagato dell'investitura proveniente da Mineo, c) che tale accettazione sia incompatibile con il trasferimento dell'indagato con la famiglia in Brasile, attuato nel 2019, ma già progettato precedentemente, d) che non sia significativo di un ruolo apicale nel sodalizio il fatto di essersi occupato del mantenimento dei detenuti tramite [OSCURATO:PERSONA]. E' di tutta evidenza, quindi, come, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la difesa (facendo leva anche su fatti temporalmente successivi, quali appunto il trasferimento in Brasile, rispetto a quelli oggetto di valutazione) tenda a prospettare una rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede a fronte di una completa e non manifestamente illogica ricostruzione, svolta dall'ordinanza impugnata e riportata in punto di fatto, della partecipazione qualificata di Calvaruso al sodalizio mafioso. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa