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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 21717/2024

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uente DECRETO Sul ricorso 682-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1224 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 5 luglio 2023, nella causa iscritta al n. 660/2022 R.G., [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che dichiara irripetibili alla stregua della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e già vagliata nella sua ritualità dalla Corte d’appello di Bari (pagina 15 della sentenza impugnata); P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio edichiara irripetibili le spese.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO Sul ricorso 682-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1224 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 5 luglio 2023, nella causa iscritta al n. 660/2022 R.G., [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che dichiara irripetibili alla stregua della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e già vagliata nella sua ritualità dalla Corte d’appello di Bari (pagina 15 della sentenza impugnata); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio edichiara irripetibili le spese. Roma
Decreto Cassazione n. 21717/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris