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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40870/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] v- avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano emessa il 23 maggio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, nn. 1 e 2 cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse della parte civile (in data 26 luglio e 30 settembre 2021), che ha presentato anche conclusioni e nota-spese.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Tutti e tre i motivi in cui esso è articolato - con i quali ci si duole del vizio di omessa motivazione (I0) e di quello di travisamento delle prove dichiarative e documentali (II°), anche in punto di diniego del riconoscimento della scriminate della legittima difesa ex art. 52 cod.pen. (III°) - sono affidati a censure che, oltre a non confrontarsi con il principio di diritto da sempre affermato dal diritto vivente, secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, posto che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculr, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ripropongono, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pagg. 5 e 6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), e finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi a dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati>> (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove, in particolare di quelle documentali (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087).

Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

3.2. D'altro canto, i rilievi in punto di sussistenza della scrinninante della legittima difesa sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223441): di questa, infatti, sussistono i presupposti solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalIckparticivilt liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dallk parttciviltche liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] v- avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano emessa il 23 maggio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, nn. 1 e 2 cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse della parte civile (in data 26 luglio e 30 settembre 2021), che ha presentato anche conclusioni e nota-spese. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tutti e tre i motivi in cui esso è articolato - con i quali ci si duole del vizio di omessa motivazione (I0) e di quello di travisamento delle prove dichiarative e documentali (II°), anche in punto di diniego del riconoscimento della scriminate della legittima difesa ex art. 52 cod.pen. (III°) - sono affidati a censure che, oltre a non confrontarsi con il principio di diritto da sempre affermato dal diritto vivente, secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, posto che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculr, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ripropongono, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pagg. 5 e 6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), e finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi a dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati>> (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove, in particolare di quelle documentali (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 3.2. D'altro canto, i rilievi in punto di sussistenza della scrinninante della legittima difesa sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223441): di questa, infatti, sussistono i presupposti solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalIckparticivilt liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dallk parttciviltche liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E