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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01961/2023

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te: )\9,) ORDINANZA sul ricorso 13884/2018 proposto da: la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Prof.

Arturo MARESCA, Enzo MORRICO, Prof.

Roberto ROMEI e [OSCURATO:PERSONA] BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie, n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4677/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7.11.2017, R.G. n. 3884/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 7,cf-t 15.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. •3 6 3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7161/2015, e in riforma di quest'ultima decisione, rigettava l'opposizione che Telecom aveva proposto al decreto ingiuntivo n. 9143/2013, emesso dal medesimo Tribunale in favore del [OSCURATO:PERSONA], e condannava l'appellata società al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate.

2. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo di ricorso.

3. L'intimato ha resistito con controricorso.

4. Solo il controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza qui impugnata, come risulta dalla relativa copia in atti, è stata pubblicata in data 7.11.2017, e non il giorno seguente 8.11.2017, come indicato dalla ricorrente nell'epigrafe del ricorso per cassazione in esame.

2. Occorre, ora, considerare che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (così, ad es., già Cass. civ., sez.

II, 4.5.2012, n. 6784).

La giurisprudenza in tema di questa Corte, più di recente, ha specificato che resta irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso Cass. civ., sez.

II, 17.6.2021, n. 17380; id., sez.

V, 1.12.2021, n. 37750).

3. Ebbene, nel caso che ci occupa, il procedimento in questione era iniziato in prime cure parecchio dopo il 4.9.2009, e, precisamente, nell'anno 2013.

4. Per conseguenza, trovando senz'altro applicazione nella specie il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. novellato, il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove detto termine andava a scadere il precedente giorno 7.5.2018, come peraltro eccepito dal controricorrente.

5. Pertanto, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile per tardività.

6. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente (in questa sede in rito), dev'essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell'adunanza c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: )\9,) ORDINANZA sul ricorso 13884/2018 proposto da: la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Arturo MARESCA, Enzo MORRICO, Prof. Roberto ROMEI e [OSCURATO:PERSONA] BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie, n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4677/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7.11.2017, R.G. n. 3884/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 7,cf-t 15.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. •3 6 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7161/2015, e in riforma di quest'ultima decisione, rigettava l'opposizione che Telecom aveva proposto al decreto ingiuntivo n. 9143/2013, emesso dal medesimo Tribunale in favore del [OSCURATO:PERSONA], e condannava l'appellata società al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate. 2. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo di ricorso. 3. L'intimato ha resistito con controricorso. 4. Solo il controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza qui impugnata, come risulta dalla relativa copia in atti, è stata pubblicata in data 7.11.2017, e non il giorno seguente 8.11.2017, come indicato dalla ricorrente nell'epigrafe del ricorso per cassazione in esame. 2. Occorre, ora, considerare che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (così, ad es., già Cass. civ., sez. II, 4.5.2012, n. 6784). La giurisprudenza in tema di questa Corte, più di recente, ha specificato che resta irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso Cass. civ., sez. II, 17.6.2021, n. 17380; id., sez. V, 1.12.2021, n. 37750). 3. Ebbene, nel caso che ci occupa, il procedimento in questione era iniziato in prime cure parecchio dopo il 4.9.2009, e, precisamente, nell'anno 2013. 4. Per conseguenza, trovando senz'altro applicazione nella specie il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. novellato, il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove detto termine andava a scadere il precedente giorno 7.5.2018, come peraltro eccepito dal controricorrente. 5. Pertanto, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile per tardività. 6. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente (in questa sede in rito), dev'essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell'adunanza c